Cassazione Civile, Ordinanza n. 40634/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che sosteneva di aver erogato alla società calcistica due somme di denaro, documentate da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante, per un totale di lire 300.000.000, chiedendone la restituzione come mutuo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che il versamento fosse avvenuto in qualità di amministratore e quindi soggetto alla prescrizione quinquennale dell'art. 2949 c.c.; la Corte d'appello, pur escludendo l'applicabilità di tale prescrizione breve, aveva comunque respinto la pretesa affermando che non era provato che l'obbligazione nascesse da un contratto di mutuo imputabile alla società, anche per il difetto di poteri del presidente che aveva sottoscritto l'operazione e per le previsioni statutarie che riservavano l'assunzione di mutui a organi diversi, con successiva approvazione federale. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., omessa valutazione dei documenti, mancata produzione dello statuto, contraddittorietà della motivazione e erronea applicazione delle regole societarie e sportive, sostenendo che il rapporto fosse un ordinario mutuo, ratificato dalla società, e che le dichiarazioni prodotte provassero sia la dazione sia la natura del finanziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure perché in parte nuove, non dedotte nei gradi di merito, e in parte non confrontate con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha osservato che la decisione di merito si fondava su una pluralità di autonome ragioni, tra cui soprattutto la mancanza di poteri in capo al presidente ex statuto e la conseguente non imputabilità del mutuo alla società; non essendo stata efficacemente impugnata tale autonoma motivazione, le ulteriori doglianze non potevano condurre alla cassazione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'erogazione di somme da parte di soci può avvenire a titolo di mutuo oppure come versamento in conto capitale, con differenti effetti sulla esigibilità del credito, ma nel caso concreto le prove dedotte non erano idonee a scalfire la decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2949 c.c.
richiamato nei gradi di merito come termine di prescrizione quinquennale per i diritti derivanti da rapporti sociali, ma la Cassazione non lo applica direttamente perché la decisione finale si fonda su altra ratio
art. 1334 c.c.
la Corte d'appello lo richiama per affermare la presunzione di conoscenza dell'atto di messa in mora una volta provata la ricezione
art. 115 c.p.c.
invocato dal ricorrente per lamentare errata valutazione delle prove e dei documenti
art. 116 c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare vizio nella valutazione probatoria
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova
art. 1813 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione del rapporto come mutuo
L. n. 91 del 1981
richiamata dal ricorrente nel quadro delle regole sull'ordinamento sportivo e sui poteri degli organi societari
art. 17 dello statuto societario
la Corte di merito lo interpreta nel senso che l'assunzione di mutui spettava al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico e richiedeva inoltre l'approvazione degli organi federali
art. 2384 c.c.
richiamato dalla Cassazione per rilevare che il ricorrente non aveva censurato la base normativa della decisione sulla carenza di poteri del presidente
art. 2384-bis c.c.
evocato dalla Corte di cassazione come possibile riferimento alla riconducibilità dell'operazione all'attività sociale, ma non specificamente dedotto dal ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o non dedotte nel giudizio di merito: la censura è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e come il tema sia stato affrontato nei gradi precedenti.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il risultato, è necessario impugnarle tutte; la mancata censura anche di una sola rende inammissibile il motivo rivolto contro le altre per difetto di interesse.
- La ratifica di un negozio concluso da chi era privo di poteri rappresentativi può desumersi da comportamenti concludenti, ma, quando si tratta di persona giuridica o società, tali comportamenti devono provenire dall'organo istituzionalmente competente a decidere sulla ratifica.
- L'erogazione di somme da un socio a una società può integrare un mutuo restitutorio oppure un versamento destinato al patrimonio netto o a riserva; la qualificazione dipende dalla causa concreta dell'operazione e dalle prove offerte, e solo nel primo caso nasce un credito immediatamente esigibile.
- Se la decisione di merito afferma la non imputabilità del rapporto alla società per difetto di poteri dell'agente, prove dirette soltanto alla dazione materiale delle somme non sono sufficienti a scalfire la ratio decidendi.
- La parte che intenda contestare una decisione basata su limiti statutari ai poteri rappresentativi deve censurare espressamente la norma statutaria e la relativa base legale, non potendo limitarsi a dedurre genericamente la natura del rapporto sostanziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40544/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40545/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40546/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40548/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40549/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40550/2021 del 17/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →