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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28695/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso articolando due motivi: (1) censura del diniego delle attenuanti (circostanze generiche e art. 62 n. 4 c.p.) sostenendo che la prima sentenza d'appello aveva valutato unitariamente le condotte ascritte ai capi 13 e 13 bis e che, essendo intervenuta l'assoluzione sul capo 13, la motivazione che aveva negato le attenuanti era venuta meno e doveva essere rivalutata nel giudizio di rinvio (anche ai fini del quantum della pena); (2) censura per omissione di motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., difendendo che il fatto relativo al capo 13 bis era un episodio isolato di modesto spaccio occasionale e che andava valutata la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) la questione del diniego delle attenuanti era già stata decisa nella precedente sentenza d'appello (rigettata dal ricorrente in quella sede) e la decisione era divenuta non devoluta al giudice di rinvio; pertanto il motivo relativo alle attenuanti è inammissibile ai sensi dell'art. 628, comma 2, c.p.p.; (ii) la mancata pronuncia in sede di rinvio sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non è rilevante perché il punto relativo alla non applicazione di tale causa era già stato affrontato e non impugnato nella prima sentenza d'appello, rimanendo quindi precluso per effetto del principio devolutivo; infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ordinato il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p. (n. 4) e art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti sono state negate dalla precedente Corte d'appello con motivazione riferita alla natura non occasionale delle condotte e all'esistenza di un giro stabile di acquirenti; tale decisione, non impugnata, è stata ritenuta preclusa nel giudizio di rinvio

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata esaminata e negata nella prima sentenza d'appello; poiché quella statuizione non è stata impugnata, la questione è uscita dalla devoluzione del giudice di rinvio e non poteva essere nuovamente riesaminata

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato in relazione all'unificazione dei delitti (la Corte d'appello aveva unificato le due ipotesi di spaccio), utile per il quadro fattuale da cui sono scaturite le valutazioni sulle attenuanti

  • art. 628, comma 2, c.p.p.

    Richiama il principio per cui sono inammissibili i motivi relativi a questioni già decise dalla sentenza rescindente e non connesse con la parte annullata; applicato per dichiarare inammissibile il motivo sulle attenuanti

  • art. 616 c.p.p.

    Consente di irrogare la condanna alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente anche al versamento di euro 3.000

Massime di principio

  • In caso di annullamento parziale e rinvio, il giudice del rinvio non può riesaminare questioni già decise dalla sentenza rescindente che non siano state oggetto di impugnazione: tali questioni restano precluse per effetto del principio devolutivo.
  • Se una motivazione negativa sulle attenuanti è stata espressa e non impugnata nella precedente fase, la valutazione resta vincolante nel giudizio successivo; il difensore deve contestare espressamente in quale punto la precedente motivazione è carente o illogica per mantenerne la devoluzione.
  • La mancata pronuncia del giudice sul punto richiesto in sede di rinvio può essere irrilevante se la questione stessa era estranea alla devoluzione processuale (cioè se la statuizione precedente, non impugnata, aveva già deciso quella questione).
  • Per evitare preclusioni, le richieste rilevanti (es. applicazione di art. 131-bis o riconoscimento di attenuanti) vanno prospettate e, se necessario, impugnate nelle decisioni precedenti; altrimenti il principio devolutivo può impedire la loro rinnovata valutazione.
  • Quando la decisione motiva il diniego di attenuanti con argomenti riferiti a singoli capi, il difensore dovrebbe chiarire e dimostrare l'assenza di connessione essenziale fra i capi o richiedere espressamente la separata valutazione delle circostanze per ciascun capo.
  • L'omissione di motivazione è rilevabile in Cassazione solo se la censura non è manifestamente infondata, non preclusa e concerne un punto devoluto al giudice: altrimenti la mancata esposizione del giudice di merito non comporta necessariamente l'annullamento.

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