Sentenza del 14/12/2016 n. 3667 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - determinazione - art. 75, comma 5, d.P.R. n. 917/86, ora art. 110, comma 7, stesso d.P.R. - disciplina antielusiva generale - non è tale - limitazione transfer pricing - è tale - onere della prova - esistenza di transazioni tra imprese collegate - valore di mercato - prezzo inferiore - incombe all'Ufficio - onere della prova contraria - art. 2697 c.c. - valore di mercato normale - art. 9, d.P.R. n. 917/86 - prova - incombe al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno 2007, con recupero di maggiore imponibile IRES e IRAP per euro 291.099,24 e di maggiore IVA per euro 414,79. L'Ufficio aveva contestato, ai sensi dell'art. 110, comma 7, del T.U.I.R., il prezzo di cessione di materiali effettuata dalla B. S.p.A. a una società controllata algerina, ritenuto inferiore al valore normale: i beni erano stati acquistati dalla controllante per euro 6.500.000 e rivenduti alla controllata per circa euro 3.129.277, con una riduzione di quasi il 50%. La società sosteneva che la cessione dovesse essere valutata nel contesto complessivo di un più ampio contratto di appalto, economicamente remunerativo nel suo insieme, e contestava inoltre la legittimità dell'accertamento parziale, la durata della verifica e il mancato computo di alcune spese di nolo e trasporto.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso limitatamente alla contestazione di transfer pricing, ritenendo che la singola cessione non dovesse essere valutata isolatamente rispetto all'intera operazione di appalto. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato tale decisione: ha stabilito che la transazione infragruppo conserva la propria autonomia e deve essere valutata separatamente secondo il valore normale previsto dagli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, del T.U.I.R., senza necessità di provare un concreto vantaggio fiscale o una maggiore tassazione nazionale. Ha ritenuto corretto il metodo dell'Ufficio, che aveva assunto come riferimento il costo di acquisto dei beni maggiorato del 5%, e ha confermato integralmente l'avviso di accertamento. L'appello incidentale della società è stato considerato non più proposto dopo la mancata costituzione della Curatela fallimentare. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (già art. 76, comma 5, T.U.I.R.)
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti.
La norma disciplina il transfer pricing e impone di valutare le operazioni infragruppo transfrontaliere secondo il valore normale, impedendo lo spostamento artificioso di imponibile tra Stati. Non è una disciplina antielusiva generale e non richiede la prova di un concreto vantaggio fiscale.
Art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917/1986
Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.
Fornisce il criterio per determinare il valore normale dei beni o servizi oggetto della transazione. Nel caso concreto è stato ritenuto corretto assumere il costo di acquisto sostenuto dalla società, maggiorato di un ricarico del 5%.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
L'Amministrazione deve provare l'esistenza di una transazione tra imprese collegate e la sua apparente anomalia rispetto al valore normale. Il contribuente deve poi dimostrare, con documentazione idonea, che il prezzo applicato era comunque conforme alle condizioni di mercato.
Art. 41-bis, d.P.R. n. 600/1973
La Commissione ha ritenuto compatibile l'utilizzo dell'accertamento parziale anche a seguito di una verifica generale, respingendo la relativa censura della società.
Art. 12, comma 5, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La doglianza sulla durata della verifica è stata respinta, poiché deve considerarsi la durata effettiva delle operazioni di verifica e non il semplice intervallo tra la data iniziale e quella finale indicata nei verbali.
Massime di principio
- Nelle operazioni transfrontaliere tra società appartenenti allo stesso gruppo, ogni singola transazione può essere valutata autonomamente ai fini del transfer pricing, anche se inserita in un contratto o progetto economico più ampio.
- L'Amministrazione finanziaria non deve dimostrare né l'intento elusivo né l'effettivo risparmio d'imposta: è sufficiente provare il rapporto di collegamento e l'apparente scostamento del prezzo dal valore normale.
- Una transazione infragruppo a un prezzo significativamente inferiore al costo o ai prezzi di mercato costituisce un elemento idoneo ad attivare la disciplina dell'art. 110, comma 7, T.U.I.R.
- Dopo la contestazione dell'Ufficio, spetta al contribuente fornire una prova concreta e documentata della conformità del prezzo alle condizioni di libera concorrenza, considerando funzioni svolte, rischi assunti, costi accessori, caratteristiche dei beni e condizioni contrattuali.
- La redditività complessiva dell'operazione o del gruppo non neutralizza automaticamente un'anomalia riscontrata in una singola cessione infragruppo.
- Per difendersi efficacemente da una rettifica di transfer pricing è opportuno predisporre e conservare analisi comparabili, contratti, documentazione sui costi e sui rischi, giustificazioni economiche del prezzo e prova delle spese accessorie.
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