Cassazione Penale, Sentenza n. 23274/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli (13/07/2021) che, in parziale riforma del provvedimento del G.I.P. a seguito di giudizio abbreviato, aveva confermato la responsabilità penale per estorsione aggravata (capo E) e aveva riconosciuto aggravanti connesse al cosiddetto metodo mafioso e alla qualità di partecipe di associato per taluni concorrenti. Angela Gargiulo deduceva carenza del dolo estorsivo, sostenendo che le somme erano elargizioni volontarie e che ella era all'oscuro delle dinamiche criminali del marito; contestava inoltre l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e dell'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3 c.p., nonché il diniego delle attenuanti generiche. Nicola Virgilio contestava la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso (sia sotto il profilo soggettivo sia oggettivo) e chiedeva il riconoscimento pieno delle circostanze attenuanti generiche ai fini della riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto le censure dei ricorrenti principalmente come richieste di riconsiderazione dei fatti, materia preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e logica. Sul punto dell'aggravante per metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) la Corte ha confermato che essa ricorre anche quando l'agente, pur non essendo formalmente appartenente all'associazione, abbia fatto ricorso o evocato comportamenti idonei a ingenerare nella vittima la percezione della forza intimidatrice dell'associazione (metodo mafioso), anche in forma implicita, larvata o silente; nel caso concreto la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante sulla base del contesto ambientale, della periodicità delle riscossioni e delle risultanze dichiarative e del collaboratore. Quanto all'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, c.p., la Cassazione ha richiamato il principio per cui tale aggravante si estende ai concorrenti nel reato e la relativa censura è in definitiva questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche sono state ritenute generiche e inidonee a scalfire la motivazione di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata per inquadrare i motivi denunciati (lett. b e lett. e) e per segnalare i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti e della motivazione.
art. 416‑bis.1 cod. pen. (ex art. 7 D.L. 13/05/1991, n.152 conv. L. 12/06/1991, n.203)
Aggravante riferita all'uso del metodo mafioso: la sentenza conferma che l'aggravante si applica anche quando l'agente, appartenente o meno all'associazione, utilizzi o evochi modalità intimidatorie tali da suggerire alla vittima l'appartenenza o il riferimento alla associazione; non è sempre necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione per questa fattispecie.
art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.
Aggravante relativa alla commissione del fatto da parte di un partecipante all'associazione di tipo mafioso: la Corte ricorda che tale aggravante si estende anche ai concorrenti nel reato e che la questione è incentrata sulla valutazione di merito.
art. 59 cod. pen.
Principio di applicazione delle circostanze personali ai concorrenti nel reato; richiamato per spiegare l'estensione delle aggravanti ai concorrenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze sulla condanna alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e per la determinazione del trattamento sanzionatorio; richiamato nelle censure sui punti di pena e attenuanti.
art. 62‑bis cod. pen. (riforma a seguito del d.l. 23/05/2008, n.92 conv. L. 24/07/2008, n.125)
Richiamato per precisare che la sola incensuratezza non è più sufficiente per il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche; il giudice può negarle se non emergono elementi positivi sufficienti.
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulla ricostruzione dei fatti è limitato: non si può ottenere l'annullamento proponendo una diversa valutazione probatoria quando la motivazione di merito sia logica, completa e coerente.
- L'aggravante per uso del metodo mafioso può sussistere anche in assenza di una minaccia esplicita: modalità implicite, larvate o la semplice evocazione dell'influenza dell'associazione possono essere sufficienti a ingenerare lo stato di soggezione nella vittima.
- Per contestare in Cassazione il travisamento della prova è necessario dimostrare una palese e non equivocabile discrepanza tra il contenuto del dato probatorio e la valutazione che di esso ha fatto il giudice, requisito difficile da soddisfare.
- La circostanza aggravante connessa alla qualità di partecipe di associazione mafiosa può estendersi ai concorrenti nel reato; la verifica concreta di tale qualità è invece questione di fatto demandata al giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motivi l'assenza di elementi positivi che giustifichino la loro concessione: la mera incensuratezza non è più di per sé sufficiente.
- La periodicità o sistematicità delle richieste estorsive è elemento che aggravante la valutazione della gravità del fatto e può giustificare il rigetto di riduzioni sanzionatorie.
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