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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23274/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli (13/07/2021) che, in parziale riforma del provvedimento del G.I.P. a seguito di giudizio abbreviato, aveva confermato la responsabilità penale per estorsione aggravata (capo E) e aveva riconosciuto aggravanti connesse al cosiddetto metodo mafioso e alla qualità di partecipe di associato per taluni concorrenti. Angela Gargiulo deduceva carenza del dolo estorsivo, sostenendo che le somme erano elargizioni volontarie e che ella era all'oscuro delle dinamiche criminali del marito; contestava inoltre l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e dell'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3 c.p., nonché il diniego delle attenuanti generiche. Nicola Virgilio contestava la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso (sia sotto il profilo soggettivo sia oggettivo) e chiedeva il riconoscimento pieno delle circostanze attenuanti generiche ai fini della riduzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto le censure dei ricorrenti principalmente come richieste di riconsiderazione dei fatti, materia preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e logica. Sul punto dell'aggravante per metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) la Corte ha confermato che essa ricorre anche quando l'agente, pur non essendo formalmente appartenente all'associazione, abbia fatto ricorso o evocato comportamenti idonei a ingenerare nella vittima la percezione della forza intimidatrice dell'associazione (metodo mafioso), anche in forma implicita, larvata o silente; nel caso concreto la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante sulla base del contesto ambientale, della periodicità delle riscossioni e delle risultanze dichiarative e del collaboratore. Quanto all'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, c.p., la Cassazione ha richiamato il principio per cui tale aggravante si estende ai concorrenti nel reato e la relativa censura è in definitiva questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche sono state ritenute generiche e inidonee a scalfire la motivazione di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata per inquadrare i motivi denunciati (lett. b e lett. e) e per segnalare i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti e della motivazione.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen. (ex art. 7 D.L. 13/05/1991, n.152 conv. L. 12/06/1991, n.203)

    Aggravante riferita all'uso del metodo mafioso: la sentenza conferma che l'aggravante si applica anche quando l'agente, appartenente o meno all'associazione, utilizzi o evochi modalità intimidatorie tali da suggerire alla vittima l'appartenenza o il riferimento alla associazione; non è sempre necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione per questa fattispecie.

  • art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.

    Aggravante relativa alla commissione del fatto da parte di un partecipante all'associazione di tipo mafioso: la Corte ricorda che tale aggravante si estende anche ai concorrenti nel reato e che la questione è incentrata sulla valutazione di merito.

  • art. 59 cod. pen.

    Principio di applicazione delle circostanze personali ai concorrenti nel reato; richiamato per spiegare l'estensione delle aggravanti ai concorrenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze sulla condanna alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e per la determinazione del trattamento sanzionatorio; richiamato nelle censure sui punti di pena e attenuanti.

  • art. 62‑bis cod. pen. (riforma a seguito del d.l. 23/05/2008, n.92 conv. L. 24/07/2008, n.125)

    Richiamato per precisare che la sola incensuratezza non è più sufficiente per il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche; il giudice può negarle se non emergono elementi positivi sufficienti.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sulla ricostruzione dei fatti è limitato: non si può ottenere l'annullamento proponendo una diversa valutazione probatoria quando la motivazione di merito sia logica, completa e coerente.
  • L'aggravante per uso del metodo mafioso può sussistere anche in assenza di una minaccia esplicita: modalità implicite, larvate o la semplice evocazione dell'influenza dell'associazione possono essere sufficienti a ingenerare lo stato di soggezione nella vittima.
  • Per contestare in Cassazione il travisamento della prova è necessario dimostrare una palese e non equivocabile discrepanza tra il contenuto del dato probatorio e la valutazione che di esso ha fatto il giudice, requisito difficile da soddisfare.
  • La circostanza aggravante connessa alla qualità di partecipe di associazione mafiosa può estendersi ai concorrenti nel reato; la verifica concreta di tale qualità è invece questione di fatto demandata al giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motivi l'assenza di elementi positivi che giustifichino la loro concessione: la mera incensuratezza non è più di per sé sufficiente.
  • La periodicità o sistematicità delle richieste estorsive è elemento che aggravante la valutazione della gravità del fatto e può giustificare il rigetto di riduzioni sanzionatorie.

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