Sentenza del 12/02/2019 n. 4054 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il curatore ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sostenendo che l’Agenzia delle Entrate non potesse rideterminare, ai fini dell’imposta di registro, il valore dell’azienda ceduta a trattativa privata nell’ambito della procedura fallimentare. Secondo il ricorrente, tale vendita doveva essere assimilata a una vendita mediante asta pubblica, con conseguente applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, comma 1, che individua la base imponibile nel prezzo di aggiudicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la vendita a trattativa privata disposta dal curatore, anche se autorizzata dal giudice delegato e soggetta a forme di pubblicità e controllo giudiziario, non è assimilabile a una vendita mediante asta pubblica o a un trasferimento coattivo. L’art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986 è una norma eccezionale, applicabile esclusivamente ai casi espressamente previsti, nei quali una gara pubblica garantisca un prezzo prossimo al valore reale del bene. L’Agenzia delle Entrate poteva quindi rideterminare la base imponibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44, comma 1
La base imponibile è determinata nel prezzo di aggiudicazione, nei casi previsti dalla norma.
La disposizione costituisce una norma eccezionale e non può essere applicata analogicamente o estensivamente. Il criterio del prezzo di aggiudicazione opera per le espropriazioni forzate e gli altri trasferimenti coattivi realizzati mediante una forma pubblica di gara sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 31
La norma è richiamata nella giurisprudenza citata in relazione all’applicazione del criterio previsto dall’art. 44 del D.P.R. n. 131 del 1986 nell’ambito dell’INVIM.
Codice di procedura civile, art. 587
È richiamato esclusivamente per l’ipotesi di detrazione della parte già assoggettata all’imposta nel caso previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Il criterio fiscale basato sul prezzo di aggiudicazione, invece del valore ordinario del bene, si applica solo quando la legge lo prevede espressamente e non può essere esteso a fattispecie simili per analogia.
- La vendita fallimentare a trattativa privata non equivale automaticamente a una vendita all’asta: il controllo del giudice e la pubblicità della procedura non sono sufficienti se manca una vera gara pubblica idonea a formare un prezzo di mercato.
- Per beneficiare del criterio del prezzo di aggiudicazione occorre verificare la presenza di una procedura pubblica competitiva, sottoposta al controllo dell’autorità competente, capace di garantire un prezzo prossimo al valore reale del bene.
- In assenza di tali caratteristiche, l’amministrazione finanziaria può rideterminare la base imponibile dell’imposta di registro secondo i criteri ordinari di valore previsti dalla disciplina fiscale.
- La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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