Ordinanza n. 3745/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d'Italia in Accra in data 14/08/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, emesso dall'Ambasciata d'Italia in Accra
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza domestica, chiedendo anche l'adozione di misure cautelari. Il diniego era fondato sul rischio migratorio desunto dal colloquio consolare, verbalizzato e sottoscritto dalla richiedente. In particolare, la richiedente non conosceva l'orario di lavoro, la retribuzione e le condizioni familiari del datore di lavoro, cioè elementi basilari del rapporto lavorativo prospettato. Il giudizio cautelare ha riguardato la legittimità di tale valutazione e i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa in materia di visti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha rilevato che, in materia di visto di ingresso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, la discrezionalità amministrativa è particolarmente ampia e può essere sindacata solo ab externo, in presenza di macroscopiche e palesi abnormità logiche. Nel caso concreto, la sede diplomatica aveva desunto il rischio migratorio da elementi obiettivi risultanti dal colloquio consolare, riportati in un verbale sottoscritto dalla richiedente: l'ignoranza delle condizioni essenziali del rapporto di lavoro costituiva un elemento indicativo, sul piano inferenziale, di una ragionevole possibilità di abuso del titolo. Il TAR ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La controversia riguarda il visto di ingresso per lavoro subordinato, nel settore dell'assistenza domestica.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In materia di visto di ingresso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, la discrezionalità dell'amministrazione è particolarmente ampia e il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo esterno, potendo condurre all'annullamento solo in presenza di macroscopiche e palesi abnormità logiche.
- Il rischio migratorio può essere ragionevolmente desunto da elementi obiettivi emersi dal colloquio consolare, verbalizzato e sottoscritto dal richiedente, quando questi ignori condizioni basilari del rapporto di lavoro prospettato, quali orario, retribuzione e condizioni familiari del datore di lavoro.
- Nella fase cautelare, la presenza di elementi obiettivi e coerenti idonei a sorreggere la valutazione amministrativa sul rischio di abuso del titolo esclude il fumus boni iuris necessario per la sospensione del diniego di visto.
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