Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40797/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di quote della Diesse Immobiliare S.r.l. e di una porzione di immobile intestati a Di Stefano Giuseppe, soggetti a sequestro penale disposto il 22/01/2020 nell'ambito di un procedimento per reati tributari. La Curatela ha sostenuto che il precedente fallimento della Lavanderia Giglio S.n.c. (dichiarato il 10/01/2019) aveva privato il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei beni e che, perciò, il sequestro risultava incompatibile con la situazione concorsuale e lesivo della par condicio creditorum; ha altresì dedotto la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e dell'art. 321 c.p.p., sostenendo che i beni erano entrati nella massa e che l'eventuale confisca non poteva prevalere sui diritti dei creditori.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato il ricorso infondato e confermato l'orientamento secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, previsto dall'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 (reati tributari), prevale sui diritti di credito sorti in occasione di una procedura concorsuale anche se la procedura concorsuale è stata avviata anteriormente al sequestro. La Corte ha enunciato il principio che "l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari"; ha precisato che la dichiarazione di fallimento determina lo spossessamento dell'amministrazione e della disponibilità, ma non la perdita della titolarità dei beni fino alla vendita o al riparto, e che la deroga prevista dall'art. 12-bis (beni "appartenenti a persona estranea al reato") non si applica alla curatela che è mero gestore/detentore della massa. Di conseguenza l'impugnazione della Curatela è stata rigettata e l'ordinanza del Tribunale di Pescara è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari)

    la confisca "salvo che appartengano a persona estranea al reato"

    La Corte interpreta l'art. 12-bis come norma che rende obbligatoria la confisca del profitto dei reati tributari salvo il caso di beni appartenenti a terzi estranei al reato; i beni attratti alla massa fallimentare non rientrano nella nozione di "appartenenza a persona estranea" e pertanto la confisca (e il sequestro ad essa funzionale) può operare anche se è intervenuta la procedura concorsuale

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme sul sequestro preventivo; la Corte conferma la possibilità di sequestro preventivo funzionale alla confisca anche rispetto a beni compresi nella massa fallimentare se sussistono i presupposti penali

  • artt. 317 ss. d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

    La Corte riconosce che la disciplina degli artt. 317 ss. sancisce la prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alla gestione concorsuale nei casi indicati (richiamando il Codice Antimafia), ma precisa che la norma entra in vigore dal 15/07/2022 e non può essere usata retroattivamente come regola interpretativa generale per vicende anteriori; comunque la nuova disciplina conferma e rende organico il prevalere della misura penale quando ricorrono i requisiti

  • art. 42 legge fall. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267)

    Regola lo spossessamento del fallito: la Corte ricorda che lo spossessamento riguarda l'amministrazione e la disponibilità, ma non la titolarità della proprietà fino alla vendita fallimentare; ciò implica che la qualifica di 'terzo estraneo' al reato non può essere automaticamente riconosciuta alla curatela

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e disposizioni del "Codice Antimafia" (d.lgs. n. 159/2011)

    Richiamate per l'esecuzione e la tutela dei terzi nei sequestri e confische; la Corte rileva che la disciplina antimafia e le norme di coordinamento fissano regole precise sui rapporti tra misure cautelari reali e procedure concorsuali (separazione dei beni, amministratore giudiziario, chiusura della procedura ecc.) e sostengono la prevalenza delle cautele penali nell'ambito indicato

  • artt. 63-64 d.lgs. n. 159/2011 (richiamati nella motivazione)

    Norme sul trattamento dei beni sequestrati/confiscati in presenza di procedure concorsuali: stabiliscono la separazione dalla massa, la consegna all'amministratore giudiziario e le conseguenze in caso di revoca o chiusura, a conferma della prevalenza degli strumenti penali ove previsto

Massime di principio

  • In presenza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari, l'apertura della procedura fallimentare non impedisce di per sé il mantenimento o l'adozione del sequestro: la misura penale prevale sui diritti di credito derivanti dalla procedura concorsuale quando sussistono i presupposti per la confisca
  • La curatela ha legittimazione a impugnare i provvedimenti cautelari reali, ma la sua legittimazione processuale non implica automaticamente prevalenza dei diritti della massa sulla misura penale; per ottenere il dissequestro deve dimostrare l'assenza delle condizioni per la confisca (es. mancanza di fumus o di periculum) o che i beni appartengono a terzi estranei al reato
  • L'unico limite rilevante alla confisca è che il bene appartenga a persona estranea al reato (l'eccezione prevista dall'art. 12-bis); la mera inclusione del bene nella massa fallimentare o la precedente apertura del fallimento non fa rientrare la curatela nella categoria del "terzo estraneo"
  • Gli interessi della par condicio creditorum sono considerati ma sono recessivi rispetto all'obbligatorietà della confisca dei profitti di reati tributari: argomentazioni basate sulla lesione della par condicio hanno limitata efficacia se non accompagnate da profili che escludano la confiscabilità
  • In situazioni analoghe il curatore deve valutare e, se opportuno, proporre impugnativa solo dopo avere verificato: a) se esistono reali elementi che escludono la riconducibilità del bene al profitto del reato; b) se il bene è effettivamente di un terzo estraneo; o c) se sussistono vizi procedurali o di mancanza dei presupposti per il sequestro (fumus, periculum)
  • Occorre tener conto delle norme del codice della crisi e del Codice Antimafia: quando applicabili, disciplinano la gestione dei beni sequestrati nella procedura concorsuale (separazione, amministratore giudiziario, rimedi in caso di revoca), ma la loro operatività è temporale e non può essere estesa retroattivamente in modo da cambiare vicende già compiute

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.