Cassazione Penale, Sentenza n. 40797/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di quote della Diesse Immobiliare S.r.l. e di una porzione di immobile intestati a Di Stefano Giuseppe, soggetti a sequestro penale disposto il 22/01/2020 nell'ambito di un procedimento per reati tributari. La Curatela ha sostenuto che il precedente fallimento della Lavanderia Giglio S.n.c. (dichiarato il 10/01/2019) aveva privato il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei beni e che, perciò, il sequestro risultava incompatibile con la situazione concorsuale e lesivo della par condicio creditorum; ha altresì dedotto la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e dell'art. 321 c.p.p., sostenendo che i beni erano entrati nella massa e che l'eventuale confisca non poteva prevalere sui diritti dei creditori.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato il ricorso infondato e confermato l'orientamento secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, previsto dall'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 (reati tributari), prevale sui diritti di credito sorti in occasione di una procedura concorsuale anche se la procedura concorsuale è stata avviata anteriormente al sequestro. La Corte ha enunciato il principio che "l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari"; ha precisato che la dichiarazione di fallimento determina lo spossessamento dell'amministrazione e della disponibilità, ma non la perdita della titolarità dei beni fino alla vendita o al riparto, e che la deroga prevista dall'art. 12-bis (beni "appartenenti a persona estranea al reato") non si applica alla curatela che è mero gestore/detentore della massa. Di conseguenza l'impugnazione della Curatela è stata rigettata e l'ordinanza del Tribunale di Pescara è stata confermata.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari)
la confisca "salvo che appartengano a persona estranea al reato"
La Corte interpreta l'art. 12-bis come norma che rende obbligatoria la confisca del profitto dei reati tributari salvo il caso di beni appartenenti a terzi estranei al reato; i beni attratti alla massa fallimentare non rientrano nella nozione di "appartenenza a persona estranea" e pertanto la confisca (e il sequestro ad essa funzionale) può operare anche se è intervenuta la procedura concorsuale
art. 321 cod. proc. pen.
Riferimento alle norme sul sequestro preventivo; la Corte conferma la possibilità di sequestro preventivo funzionale alla confisca anche rispetto a beni compresi nella massa fallimentare se sussistono i presupposti penali
artt. 317 ss. d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
La Corte riconosce che la disciplina degli artt. 317 ss. sancisce la prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alla gestione concorsuale nei casi indicati (richiamando il Codice Antimafia), ma precisa che la norma entra in vigore dal 15/07/2022 e non può essere usata retroattivamente come regola interpretativa generale per vicende anteriori; comunque la nuova disciplina conferma e rende organico il prevalere della misura penale quando ricorrono i requisiti
art. 42 legge fall. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267)
Regola lo spossessamento del fallito: la Corte ricorda che lo spossessamento riguarda l'amministrazione e la disponibilità, ma non la titolarità della proprietà fino alla vendita fallimentare; ciò implica che la qualifica di 'terzo estraneo' al reato non può essere automaticamente riconosciuta alla curatela
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e disposizioni del "Codice Antimafia" (d.lgs. n. 159/2011)
Richiamate per l'esecuzione e la tutela dei terzi nei sequestri e confische; la Corte rileva che la disciplina antimafia e le norme di coordinamento fissano regole precise sui rapporti tra misure cautelari reali e procedure concorsuali (separazione dei beni, amministratore giudiziario, chiusura della procedura ecc.) e sostengono la prevalenza delle cautele penali nell'ambito indicato
artt. 63-64 d.lgs. n. 159/2011 (richiamati nella motivazione)
Norme sul trattamento dei beni sequestrati/confiscati in presenza di procedure concorsuali: stabiliscono la separazione dalla massa, la consegna all'amministratore giudiziario e le conseguenze in caso di revoca o chiusura, a conferma della prevalenza degli strumenti penali ove previsto
Massime di principio
- In presenza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari, l'apertura della procedura fallimentare non impedisce di per sé il mantenimento o l'adozione del sequestro: la misura penale prevale sui diritti di credito derivanti dalla procedura concorsuale quando sussistono i presupposti per la confisca
- La curatela ha legittimazione a impugnare i provvedimenti cautelari reali, ma la sua legittimazione processuale non implica automaticamente prevalenza dei diritti della massa sulla misura penale; per ottenere il dissequestro deve dimostrare l'assenza delle condizioni per la confisca (es. mancanza di fumus o di periculum) o che i beni appartengono a terzi estranei al reato
- L'unico limite rilevante alla confisca è che il bene appartenga a persona estranea al reato (l'eccezione prevista dall'art. 12-bis); la mera inclusione del bene nella massa fallimentare o la precedente apertura del fallimento non fa rientrare la curatela nella categoria del "terzo estraneo"
- Gli interessi della par condicio creditorum sono considerati ma sono recessivi rispetto all'obbligatorietà della confisca dei profitti di reati tributari: argomentazioni basate sulla lesione della par condicio hanno limitata efficacia se non accompagnate da profili che escludano la confiscabilità
- In situazioni analoghe il curatore deve valutare e, se opportuno, proporre impugnativa solo dopo avere verificato: a) se esistono reali elementi che escludono la riconducibilità del bene al profitto del reato; b) se il bene è effettivamente di un terzo estraneo; o c) se sussistono vizi procedurali o di mancanza dei presupposti per il sequestro (fumus, periculum)
- Occorre tener conto delle norme del codice della crisi e del Codice Antimafia: quando applicabili, disciplinano la gestione dei beni sequestrati nella procedura concorsuale (separazione, amministratore giudiziario, rimedi in caso di revoca), ma la loro operatività è temporale e non può essere estesa retroattivamente in modo da cambiare vicende già compiute
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