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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18589/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento con cui erano stati richiesti complessivamente euro 4.585,40 per TARSU (annualità 2001-2009) e TOSAP (annualità 2005-2009). La contribuente aveva contestato, nei gradi di merito, la decadenza dell’ente impositore ex art. 72 d.lgs. 507/1993 e la prescrizione dei crediti tributari, nonché l’erroneità del calcolo di interessi e aggi. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello ritenendo, per alcune annualità, che la prescrizione dovesse decorrere dal passaggio in giudicato di precedenti sentenze relative agli avvisi o ai ruoli, e per altre che i ruoli fossero stati formati su avvisi di accertamento o liquidazione non impugnati e quindi definitivi. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente per omesso esame della specifica eccezione di decadenza, articolata anno per anno; 2) violazione dell’art. 72 d.lgs. 507/1993 e degli artt. 2964 e 2969 c.c., per avere la CTR ritenuto assorbita o comunque erroneamente trattata la decadenza; 3) motivazione apparente sulla doglianza relativa all’indeterminatezza del calcolo di interessi e aggi; 4) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’impugnazione di un avviso di accertamento, incompatibile con l’assunto di cristallizzazione di tutte le pretese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo effettivamente apparente la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui aveva rigettato in blocco l’eccezione di decadenza senza verificare puntualmente, per ciascun tributo e ciascuna annualità, se la pretesa fosse stata azionata mediante semplice liquidazione su dati dichiarati oppure tramite previo avviso di accertamento, con conseguente diversa disciplina dei termini decadenziali. Ha invece rigettato il terzo motivo, osservando che la cartella era adeguatamente motivata quanto a interessi e aggi, perché gli accessori erano già determinabili ex lege o richiamabili dall’atto presupposto, senza necessità di indicare i singoli saggi o il dettaglio analitico del calcolo. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 72 d.lgs. 507/1993

    "... entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo ... e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato ..."

    Termine decadenziale speciale per la formazione e consegna dei ruoli; la sua applicazione dipende dal contenuto della pretesa e dal fatto che vi sia stato o meno un previo accertamento o una mera liquidazione su dati dichiarati.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo ..."

    Ha introdotto una disciplina generale dei termini di accertamento per i tributi locali, applicabile anche ai rapporti pendenti alla sua entrata in vigore se non già decaduti.

  • art. 1, comma 171, L. 296/2006

    La nuova disciplina sui termini di accertamento si applica anche ai rapporti d'imposta già pendenti alla data di entrata in vigore della legge, se non era maturata la decadenza secondo la normativa previgente.

  • art. 71 d.lgs. 507/1993

    L'avviso di accertamento è necessario, per la TARSU, in caso di omessa denuncia o di denuncia infedele/incompleta; se invece la denuncia è stata presentata e non contestata, la pretesa può essere azionata con la cartella senza previo avviso.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiesto per la motivazione delle sentenze tributarie; la sua violazione è stata dedotta come vizio di motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione, deducendosi la sua violazione per motivazione apparente.

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato in tema di decadenza, in connessione con la disciplina speciale dei termini per i tributi locali.

  • art. 2969 c.c.

    Richiamato in tema di decadenza, quale norma generale sul regime delle decadenze.

  • art. 7 L. 212/2000

    La cartella è motivata se, quando segue un atto presupposto che ha già determinato il quantum, richiama tale atto e indica gli ulteriori accessori maturati.

  • art. 3 L. 241/1990

    La motivazione degli atti amministrativi tributari può essere soddisfatta mediante richiamo all’atto presupposto e indicazione degli importi ulteriori, senza analitica esposizione del calcolo in presenza di debito già determinato.

Massime di principio

  • In materia di tributi locali, quando il contribuente deduce la decadenza dell’azione accertativa o di riscossione, il giudice deve verificare puntualmente, per ciascuna annualità e per ciascun ruolo, se la pretesa derivi da mero recepimento di dati già dichiarati oppure da un vero e proprio accertamento notificato, poiché i termini decadenziali applicabili possono essere diversi.
  • La motivazione è apparente se il giudice respinge in modo apodittico un’eccezione di decadenza senza confrontarsi con le specifiche doglianze e senza ricostruire il contenuto concreto della cartella e degli atti presupposti.
  • Per la TARSU e la TOSAP, la disciplina dei termini introdotta dalla L. 296/2006 può incidere anche su rapporti pregressi ancora pendenti al 1° gennaio 2007, se la decadenza non era già maturata secondo la normativa previgente.
  • La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quanto agli interessi e agli aggi se richiama un atto presupposto che abbia già determinato il debito e gli accessori, oppure se indica la base normativa, la natura degli interessi e la loro decorrenza; non è invece necessario un dettaglio analitico dei singoli saggi o delle modalità matematiche di calcolo quando l’importo è desumibile ex lege o dall’atto precedente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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