Sentenza n. 3199/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n.622/2025, pubblicata in data 13.05.2025 dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Monza che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della carta docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, con la quale il Tribunale Ordinario di Monza aveva condannato il Ministero a riconoscere a ciascuno la somma di 500 euro per ogni anno scolastico indicato, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Hanno chiesto l'accredito del beneficio, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La sentenza esecutiva era stata notificata all'indirizzo PEC dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Monza-Brianza e a un ulteriore indirizzo del Ministero relativo alla Direzione generale del personale scolastico, anziché all'indirizzo PEC primario del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. I ricorrenti hanno sostenuto, in sostanza, l'idoneità delle notifiche effettuate a far decorrere il termine per l'adempimento spontaneo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché l'ottemperanza costituisce, in tale situazione, uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell'amministrazione debitrice, utilizzando l'indirizzo digitale individuato secondo i pubblici registri previsti dalla legge. Per il Ministero, l'indirizzo valido era quello PEC primario inserito nel Registro delle PP.AA., mentre non erano idonei l'indirizzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, quello della Direzione generale del personale scolastico indicato in un comunicato organizzativo del Ministero, né l'indirizzo dell'Avvocatura dello Stato, destinato alle notificazioni processuali. Poiché la notifica non era stata effettuata all'indirizzo corretto, il termine di 120 giorni non aveva iniziato a decorrere e l'azione di ottemperanza era prematura e quindi inammissibile. Le spese sono state compensate per la natura meramente formale della difesa ministeriale.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria risultante da un giudicato; decorre solo da una valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, che non può essere validamente esercitata prima del decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo dell'amministrazione debitrice.
art. 16-ter d.l. n. 179/2012
a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
Per le notificazioni degli atti giudiziari devono essere utilizzati gli indirizzi digitali risultanti dai pubblici elenchi normativamente individuati. L'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile solo alle condizioni previste dal comma 1-ter.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni [...] è validamente effettuata [...] al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati [...] più domicili digitali, [...] presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario.
L'indirizzo PEC del Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione solo quando l'indirizzo dell'amministrazione non risulti nel Registro delle PP.AA.; in presenza di più indirizzi, occorre utilizzare quello primario secondo le regole applicabili.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La disposizione rinvia ai criteri di individuazione dell'indirizzo previsti dall'art. 16-ter, comma 1-ter, senza equiparare autonomamente l'elenco IPA agli altri pubblici elenchi utilizzabili.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della condanna da eseguire.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche all'azione di ottemperanza relativa a un giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento o l'attribuzione di somme di denaro, anche quando l'adempimento debba avvenire mediante moneta elettronica o altro beneficio equivalente.
- Prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla valida notificazione del titolo esecutivo, l'azione di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione è inammissibile.
- Ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata presso la sede legale dell'amministrazione debitrice, utilizzando l'indirizzo PEC primario risultante dal Registro delle PP.AA. quando tale indirizzo sia ivi presente.
- L'indirizzo PEC di un'articolazione territoriale dell'amministrazione o di un ufficio diverso dal debitore indicato nel titolo giudiziale non è idoneo a far decorrere il termine dilatorio per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
- L'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato è funzionale alle notificazioni processuali e non sostituisce la notificazione presso la sede legale dell'amministrazione debitrice richiesta per gli effetti sostanziali dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Un comunicato organizzativo dell'amministrazione che individui indirizzi PEC da utilizzare per finalità di celerità o gestione interna non può derogare alle regole normative di individuazione del domicilio digitale valido per la notificazione del titolo esecutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1310/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1311/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1312/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1313/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1314/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1315/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →