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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35340/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cuomo impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) relativa a un contrabbando di tabacchi estero. I motivi principali del ricorso erano: (i) la violazione del divieto di ne bis in idem transnazionale per effetto di un decreto di abbandono svizzero; (ii) la mancata e contraddittoria motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche e nel calcolo del trattamento sanzionatorio; (iii) l'omessa valutazione delle aggravanti e del rapporto di pertinenzialità per la confisca; (iv) l'erronea determinazione del dies a quo per la prescrizione, con la tesi difensiva che la condotta si era interrotta nella primavera del 1999 a seguito del blocco navale e quindi il reato era già estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al ne bis in idem (sulla base del giudicato progressivo e delle pronunce precedenti della Cassazione). Ha però riscontrato carenze motivazionali su più profili: la negazione delle attenuanti generiche (motivo fondato per contraddittorietà e insufficiente valutazione degli elementi positivi della difesa), omissione nella valutazione del trattamento sanzionatorio e vizio nella motivazione della confisca. Soprattutto, la Corte ha rilevato che, valutando il dies a quo come il 21/03/1999 (data conveniente alla difesa per la cessazione della permanenza dell'associazione), applicando la disciplina previgente piuttosto favorevole (art. 157 c.p. ante riforma 2005) il termine massimo di prescrizione è di 22 anni e 6 mesi, per cui la prescrizione è maturata (termine ricadente nel 21/09/2021). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al delitto per intervenuta prescrizione (quindi estinzione del reato) e ha annullato con rinvio la statuizione sulla confisca, demandando a diversa sezione della Corte d'appello di Bari una nuova decisione motivata sulla confisca.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma contestata in relazione all'appartenenza ad associazione di tipo mafioso; la Cassazione ha dato per accertata la responsabilità di Cuomo rispetto ai capi di imputazione formulati.

  • art. 157 cod. pen. (disciplina previgente alla riforma 2005)

    Applicata come norma più favorevole al imputato per il calcolo della prescrizione: pena massima 15 anni aumentata della metá (art. 160) per un termine massimo di 22 anni e 6 mesi.

  • art. 160 cod. pen.

    Usato per l'aumento di metá del termine prescrizionale in presenza di determinata cornice edittale.

  • art. 54 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS)

    Sollevata dalla difesa per il divieto di ne bis in idem; la Corte ha ritenuto la questione già decisa dalla Cassazione (sent. n.15818/2020) e quindi non riesaminabile nel giudizio di rinvio.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Rilevante ai fini del principio del giudicato progressivo: parti della sentenza non annullate formano giudicato e limitano l'oggetto del rinvio.

  • art. 628, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti dell'impugnabilità della sentenza del giudice del rinvio: possono essere impugnati solo i punti non decisi dalla Cassazione.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in tema di improcedibilità per ne bis in idem, ma la Corte ha ritenuto la questione preclusa per giudicato progressivo.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della valutazione delle attenuanti generiche: il giudice deve motivare e tenere conto anche della condotta positiva successiva al reato.

  • art. 606 e art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamati come parametri di valutazione dei vizi di motivazione e di omissione nella disamina di questioni rimaste da delibare sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 240-bis cod. pen. (ex art.12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306)

    Norma di riferimento per la confisca e la pertinenzialità dei beni; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare specificamente la confisca anche se di carattere obbligatorio.

Massime di principio

  • Il principio del giudicato progressivo (art.624 c.p.p.) limita l'oggetto del rinvio: questioni già decise dalla Cassazione non possono essere riesaminate dal giudice del rinvio.
  • Quando al giudice del rinvio sono devolute questioni sulle circostanze (attenuanti/aggravanti) che possono incidere sul computo della prescrizione, la valutazione di tali circostanze può portare alla declaratoria di estinzione per prescrizione anche se la responsabilità era già stata accertata in precedenza.
  • Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice deve motivare specificamente e non limitarsi ad enunciazioni: deve prendere in considerazione anche la condotta positiva successiva al reato, e motivare il motivo del rifiuto di tali elementi.
  • Per il calcolo della prescrizione va applicata la disciplina più favorevole all'imputato; occorre identificare chiaramente il dies a quo sulla base delle risultanze di fatto (es. prova della cessazione della condotta criminale).
  • La confisca, anche se prevista come obbligatoria per legge, richiede motivazione specifica sulla pertinenzialità e sul quantum; il mero richiamo a precedenti sentenze insufficientemente motivate non è valido.
  • Se la corte territoriale omette di esaminare doglianze sul trattamento sanzionatorio o non valuta compiutamente le questioni devolute dal rinvio, ciò integra motivo di annullamento con rinvio.

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