Sentenza n. 2215/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale del Consiglio di classe recante la non ammissione dello studente allo scrutinio finale per superamento del limite massimo di assenze
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione del figlio allo scrutinio finale, sostenendo anzitutto la violazione dell'art. 14, comma 7, del d.P.R. n. 122/2009 e della circolare ministeriale n. 20/2011. Secondo la prospettazione, il superamento del limite di assenze non avrebbe dovuto produrre automaticamente l'esclusione dallo scrutinio, dovendosi verificare se, alla luce delle prove sostenute e del profitto positivo, fosse comunque possibile formulare una valutazione attendibile dell'alunno. È stato inoltre dedotto l'eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento e difetto di motivazione, poiché il superamento sarebbe stato esiguo e il verbale si sarebbe limitato a dare atto dell'approvazione a maggioranza senza illustrare l'iter logico seguito. I ricorrenti hanno censurato anche la violazione dei principi di buona fede e trasparenza, assumendo che l'istituto non avesse comunicato tempestivamente il monte ore annuale personalizzato e il limite minimo di frequenza. Infine, hanno contestato il diniego di riconoscimento in deroga delle assenze asseritamente dovute al decesso del nonno dello studente, ritenendo irragionevole e discriminatoria la disciplina d'istituto che contemplava alcune ipotesi, quali attività sportive agonistiche e ricorrenze religiose, ma non gli eventi luttuosi relativi a familiari prossimi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che l'art. 14, comma 7, del d.P.R. n. 122/2009 richiede la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato e stabilisce che il mancato raggiungimento del limite, anche considerando le eventuali deroghe, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. Le deroghe devono essere eccezionali, motivate, riferite ad assenze documentate e tali da non pregiudicare la possibilità di valutare gli apprendimenti; il regolamento scolastico aveva preventivamente individuato le relative fattispecie in conformità alle indicazioni ministeriali. Nel caso concreto, la famiglia non aveva presentato durante l'anno alcuna richiesta di deroga e aveva prospettato il decesso del nonno soltanto dopo la conclusione dello scrutinio. Tale evento non rientrava tra le ipotesi derogatorie previamente individuate, né risultava una disparità di trattamento nell'applicazione della disciplina. Il giudice ha ritenuto legittima la scelta dell'istituto di circoscrivere le deroghe a situazioni eccezionali, oggettivamente verificabili e preventivamente determinate, non ravvisando manifesta illogicità o arbitrarietà. Ha quindi escluso che il profitto positivo imponesse ulteriori valutazioni, poiché l'orientamento contrario agli automatismi presuppone comunque assenze legittimamente derogabili. Quanto alla motivazione, l'accertamento del superamento della soglia e dell'assenza di cause derogatorie rendeva sufficiente la motivazione del Consiglio di classe, senza necessità di esaminare il profitto. È stata respinta anche la censura relativa all'informazione della famiglia, poiché dagli atti risultavano comunicazioni scritte, convocazioni e contatti telefonici sull'elevato numero di assenze. Eventuali irregolarità nella comunicazione iniziale dell'orario personalizzato o del limite di frequenza non avrebbero comunque attribuito allo studente il diritto all'ammissione, in presenza del mancato raggiungimento del limite legale. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009
Ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle eventuali deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
Il superamento del limite minimo di frequenza determina l'esclusione dallo scrutinio e la non ammissione quando non ricorrano valide cause di deroga; il profitto positivo non neutralizza tale conseguenza.
Circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011
Possono rientrare fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe le assenze dovute, tra l'altro, a gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive ed agonistiche e adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
La circolare individua, salva l'autonomia scolastica, fattispecie eccezionali e documentate suscettibili di deroga, che devono essere recepite e applicate secondo la disciplina adottata dall'istituzione scolastica.
art. 1 l. n. 241/1990
Il principio di leale collaborazione e buona fede non è violato quando la scuola abbia informato ripetutamente la famiglia dell'elevato numero di assenze mediante comunicazioni, convocazioni e contatti telefonici.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Il mancato raggiungimento della frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva, salvo il riconoscimento di una valida deroga conforme alla disciplina applicabile.
- Le deroghe al limite minimo di frequenza devono riferirsi a situazioni eccezionali, documentate e preventivamente individuate dall'istituzione scolastica; una richiesta formulata soltanto dopo la conclusione dello scrutinio non consente, di regola, di ottenere il riconoscimento della deroga.
- L'assenza di automatismo incompatibile con la funzione formativa della scuola opera quando le assenze siano suscettibili di essere legittimamente considerate in deroga; in mancanza di tale presupposto, il profitto scolastico positivo non impedisce l'esclusione dallo scrutinio prevista dalla legge.
- La scelta dell'istituzione scolastica di circoscrivere le deroghe a situazioni oggettivamente verificabili rientra nell'autonomia organizzativa e didattica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità o arbitrarietà.
- Una volta accertati il superamento della soglia minima di frequenza e l'assenza di cause derogatorie valide, il Consiglio di classe non è tenuto a svolgere ulteriori valutazioni sul profitto o sull'attendibilità della valutazione finale ai fini dell'ammissione.
- Eventuali omissioni informative sul monte ore personalizzato o sul limite minimo di frequenza non attribuiscono il diritto all'ammissione quando il limite legale di frequenza non sia stato raggiunto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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