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Sentenza

Sentenza n. 4115/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sede di Pescara, che aveva ordinato all'Università di riesaminare la ricognizione dei posti disponibili per il trasferimento ad anni successivi al primo nel corso di Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa aveva chiesto l'immatricolazione ad un anno successivo al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, allegando curriculum, crediti formativi, esami sostenuti e votazioni. L'Università aveva acquisito l'istanza senza darle seguito, rilevando l'assenza di posti definitivamente disponibili e la mancanza di un avviso pubblico per le domande di ammissione ad anni successivi al primo. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che anche gli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale dovessero essere sottoposti a una distinta selezione comparativa basata sul riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità, previa pubblicazione di un avviso, e che i posti coperti mediante il mero scorrimento della graduatoria nazionale fossero da considerare illegittimamente attribuiti ai fini della ricognizione delle disponibilità. L'Università ha appellato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione del d.m. n. 583/2022 e del d.m. n. 472/2024. Secondo l'appellante, la disciplina distingue tra: a) gli studenti utilmente collocati nella graduatoria unica nazionale, ai quali è riservata in via preferenziale l'attribuzione dei posti, anche per l'iscrizione ad anni successivi previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e previa verifica della disponibilità; b) gli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale, i quali possono concorrere solo in via residuale per i posti rimasti disponibili dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria ministeriale, mediante avviso pubblico e selezione. L'Università ha inoltre dedotto che non sono consentite iscrizioni in sovrannumero o fuori coorte e che l'ammissione in assenza di posti liberi determinerebbe uno sforamento della capacità formativa programmata.

La decisione

L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado e salvezza degli atti impugnati. Il Consiglio di Stato ha ritenuto erronea la lettura del TAR, poiché la disciplina nazionale degli accessi programmati, fondata sulla legge n. 264/1999 e sui d.m. n. 583/2022 e n. 472/2024, impone di considerare previamente i posti disponibili nell'ambito della programmazione originaria per ciascuna coorte. L'iscrizione ad anni successivi al primo presuppone sempre il riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e la disponibilità di posti; non sono ammessi posti aggiuntivi, iscrizioni in sovrannumero o fuori coorte. Per gli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale opera la procedura preferenziale disciplinata dall'art. 9 dell'Allegato 3 al d.m. n. 472/2024: l'iscrizione ad anni successivi è possibile previo riconoscimento dei crediti, delle propedeuticità e accertamento della disponibilità di posti, con eventuale scorrimento della graduatoria a beneficio degli idonei non immatricolati. L'art. 10 dell'Allegato 3 disciplina invece, in via residuale, i trasferimenti e passaggi degli studenti che non abbiano partecipato alla selezione nazionale. Tale procedura può essere attivata soltanto dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria ministeriale e riguarda esclusivamente gli ulteriori posti resisi definitivamente vacanti nella rispettiva coorte per rinunce, abbandoni, trasferimenti o altri istituti previsti dai regolamenti di ateneo. Gli atenei devono rendere disponibili tali posti mediante avvisi o bandi pubblici e non sono tenuti a esaminare domande presentate in assenza dell'avviso, con modalità diverse da quelle previste o oltre i termini perentori. L'ammissione di ulteriori studenti in assenza di posti disponibili comprometterebbe la capacità formativa, le risorse organizzative e il diritto degli studenti a un livello adeguato di formazione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità delle procedure di immatricolazione.

Norme richiamate

  • legge 2 agosto 1999, n. 264

    Il principio affermato dalla sentenza appellata urta contro l'impianto complessivo della programmazione a livello nazionale degli accessi alle Università ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264.

    La programmazione nazionale degli accessi determina la consistenza delle coorti e impedisce ammissioni ad anni successivi in assenza di posti disponibili o mediante creazione di posti aggiuntivi.

  • art. 3, comma 1, lettere a) e b), legge n. 264/1999

    non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi.

    La programmazione è riferita agli ingressi al primo anno; negli anni successivi i posti disponibili derivano soltanto da vacanze verificatesi nella rispettiva annualità e nella relativa coorte.

  • art. 9 dell'Allegato 3 al d.m. n. 472/2024

    agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’Ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione

    Gli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale hanno accesso preferenziale, ma l'iscrizione ad anni successivi richiede comunque il riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e la documentata disponibilità di posti.

  • art. 10 dell’Allegato 3 al d.m. n. 472/2024

    Le iscrizioni ad anni successivi al primo [...] possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte

    La procedura per studenti non partecipanti alla selezione nazionale è residuale, richiede posti definitivamente vacanti, avviso o bando pubblico e selezione degli aspiranti; le domande presentate fuori da tale procedura non devono essere esaminate.

  • art. 12 dell’Allegato 2 al d.m. n. 583/2022

    Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti

    Il riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità costituisce presupposto necessario per l'iscrizione ad anni successivi al primo.

Massime di principio

  • Nei corsi di laurea a programmazione nazionale, l'iscrizione ad anni successivi al primo è possibile esclusivamente entro il limite dei posti disponibili nella rispettiva coorte e annualità; non sono ammesse iscrizioni in sovrannumero, fuori coorte o fondate sulla creazione di posti aggiuntivi.
  • La disciplina distingue tra gli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale e gli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale: ai primi è riservata una procedura preferenziale, mentre i secondi possono concorrere solo in via residuale per gli ulteriori posti definitivamente vacanti dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria ministeriale.
  • Anche lo studente utilmente collocato nella graduatoria nazionale che chieda l'iscrizione ad anni successivi al primo deve ottenere il riconoscimento dei crediti formativi e delle necessarie propedeuticità e deve dimostrare la disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso richiesto.
  • I trasferimenti e passaggi ad anni successivi al primo degli studenti non partecipanti alla selezione nazionale richiedono la previa pubblicazione di un avviso o bando pubblico e una selezione degli aspiranti; l'ateneo non è tenuto a esaminare domande presentate in assenza dell'avviso, con modalità diverse o oltre i termini perentori stabiliti.
  • La procedura residuale per trasferimenti e passaggi può essere attivata soltanto dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria nazionale relativo ai posti assegnati all'ateneo e riguarda esclusivamente le vacanze definitive derivanti da rinunce, abbandoni, trasferimenti o altri istituti previsti dai regolamenti di ateneo.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAccesso programmato ai corsi universitariAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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