Sentenza n. 10763/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità ed esclusione dal concorso per non aver superato la prova di corsa piana sui 1000 metri
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica del Ministero dell'Interno e la conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. L'esclusione era stata disposta per il mancato superamento della prova di corsa piana sui 1000 metri. Nel corso del giudizio, la ricorrente, ammessa con riserva alla prova orale, ha dichiarato di non avere intenzione di impugnare l'esito di tale prova e, per tale ragione, di non avere più interesse alla decisione della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato in udienza di non voler contestare l'esito della prova orale cui era stata ammessa con riserva, facendo così venir meno l'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio. Il giudice non può procedere d'ufficio nella valutazione dell'interesse ad agire né sostituirsi alla parte nella disponibilità dell'azione; sino alla decisione la parte può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto l'interesse alla decisione. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione dell'andamento complessivo della vicenda e della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata pronunciata in camera di consiglio, sentite le parti.
Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata in camera di consiglio.
art. 100 c.p.c.
È venuto meno l’interesse di parte ricorrente ... alla coltivazione del presente giudizio.
La parte conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare, prima della decisione, la sopravvenuta perdita dell'interesse alla pronuncia.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La sopravvenuta carenza dell'interesse concreto alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando l'interesse concreto alla coltivazione del giudizio sia effettivamente venuto meno, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione e può rinunciare al ricorso oppure dichiarare di avere perduto l'interesse alla pronuncia.
- Il giudice non può valutare d'ufficio l'interesse ad agire in sostituzione della parte, né imporre la prosecuzione del giudizio quando la parte abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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