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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28196/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (leasing)

La controversia

La controversia nasce dalla risoluzione per inadempimento dell’utilizzatrice di un contratto di locazione finanziaria con lease back relativo a un complesso immobiliare. La procedura fallimentare della società utilizzatrice chiedeva la restituzione, ai sensi dell’art. 1526 c.c., delle rate già versate e degli ulteriori importi accessori, sostenendo che, in caso di leasing traslativo, si dovesse applicare la disciplina della vendita con riserva di proprietà e che fosse quindi dovuta la restituzione delle somme trattenute dal concedente, dedotta l’eventuale utilità derivante dalla riconsegna e ricollocazione del bene. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1526 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto superata la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento e applicabile in via analogica l’art. 72 quater l.fall.; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla non opponibilità al fallimento delle condizioni generali del contratto prodotte dalla concedente; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla pretesa mancata contestazione dei conteggi della concedente e al lamentato vizio di ultrapetizione del tribunale, che avrebbe attribuito rilievo a una domanda risarcitoria non proposta; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla tempestività dell’eccezione/domanda di riduzione della penale proposta dalla curatela nelle memorie istruttorie. La Corte di merito aveva però ritenuto valida la clausola contrattuale che, in caso di risoluzione anticipata, attribuiva alla concedente i canoni già versati e le consentiva di chiedere, a titolo di danno, la differenza tra i canoni residui e il ricavato della vendita o ricollocazione del bene, ritenendo tale assetto conforme alla disciplina fallimentare e comunque non ingiustificatamente arricchitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il dispositivo della sentenza impugnata. Ha corretto la motivazione della Corte d’appello solo nel senso che, pur essendo errata l’affermazione secondo cui l’art. 72 quater l.fall. avrebbe superato la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, il risultato finale era comunque conforme a diritto perché la clausola contrattuale era coerente con i principi applicabili al leasing traslativo e all’art. 1526 c.c. La Corte ha osservato che, in caso di risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente può trattenere i canoni nei limiti in cui la clausola non sia manifestamente eccessiva, con possibile riduzione ex art. 1384 c.c., e che il concedente che voglia far valere il credito risarcitorio deve insinuarsi al passivo indicando il ricavato della diversa collocazione del bene o una stima attendibile del valore di mercato. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili: il secondo perché la dedotta omessa pronuncia non era stata veicolata nel corretto vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c. e comunque le condizioni generali erano parte del contratto posto a fondamento della pretesa; il terzo per difetto di specificità e di autosufficienza del motivo, oltre che per carenza di interesse; il quarto perché la Corte d’appello aveva comunque esaminato nel merito la domanda di riduzione della penale, rigettandola per non eccessività. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Nella risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore si applica per analogia la disciplina della vendita con riserva di proprietà; le parti possono prevedere una clausola penale sull’irripetibilità dei canoni già versati, ma il giudice può verificarne la manifesta eccessività e ridurla.

  • art. 72 quater l.fall.

    Non è applicabile in via analogica alla fattispecie; disciplina gli effetti dello scioglimento del contratto da parte del curatore, ma non supera la tradizionale distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 78

    Non ha efficacia retroattiva e quindi non si applica a un contratto risolto in data anteriore alla sua entrata in vigore.

  • L. Fall., art. 93

    Il concedente che voglia far valere il credito risarcitorio deve proporre apposita domanda di insinuazione al passivo, indicando il ricavato della riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore di mercato.

  • art. 1384 c.c.

    La clausola penale può essere ridotta d’ufficio dal giudice se manifestamente eccessiva o in relazione all’entità dell’adempimento dell’obbligazione principale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non può essere dedotto come violazione di legge sostanziale, ma richiede la corretta censura processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza deve essere censurata come nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Non è il mezzo corretto per denunciare l’omessa pronuncia, che non integra un mero omesso esame di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; l’omessa pronuncia integra un vizio processuale specifico.

  • art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla tempestività della domanda/istanza di riduzione della penale proposta dalla curatela nella fase istruttoria.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La domanda risarcitoria richiamata dal ricorrente risultava proposta ai sensi di tale norma e non accolta in primo grado, con conseguente difetto di interesse alla censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo, la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore è disciplinata, per analogia, dall’art. 1526 c.c., con diritto del concedente a trattenere le somme versate nei limiti di un equo contemperamento e con possibilità di verifica della manifesta eccessività di eventuali clausole penali.
  • La clausola contrattuale che, in caso di risoluzione anticipata del leasing, attribuisca al concedente i canoni già versati e gli consenta di pretendere il differenziale tra i canoni a scadere e il ricavato della vendita o ricollocazione del bene è astrattamente compatibile con l’art. 1526 c.c., purché non determini un indebito arricchimento e sia soggetta al controllo di eccessività.
  • L’art. 72 quater l.fall. non può essere utilizzato per superare, in via generale, la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, né per applicarsi retroattivamente a rapporti già risolti prima della sua entrata in vigore.
  • L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere censurata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.; non è ammissibile veicolarla come omesso esame di fatto decisivo ex n. 5.
  • Il curatore fallimentare che agisca facendo valere diritti originati da un contratto stipulato dal fallito non assume la posizione di terzo rispetto a quel contratto, ma quella del soggetto fallito, con conseguente rilevanza del contenuto negoziale complessivo, incluse le condizioni generali.

Come è indicizzato

MaterieLeasingLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezza

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