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Sentenza

Sentenza n. 3587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00803/2026;

Giustizia amministrativa202603621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro la non ammissione di una lista alle elezioni comunali per mancata autenticazione delle firme dei presentatori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I candidati e i presentatori della lista avevano impugnato il verbale della Commissione elettorale circondariale di non approvazione della lista, deducendo la violazione degli artt. 28 e 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570 del 1969 e del legittimo affidamento. La lista era stata esclusa perché sugli atti contenenti le firme dei sottoscrittori mancavano la firma e il timbro del pubblico ufficiale autenticante. Gli appellanti sostenevano che il pubblico ufficiale avesse comunque identificato i sottoscrittori e svolto le attività necessarie all'autenticazione, omettendo soltanto per errore di apporre la propria firma, poi dichiarando per iscritto quanto accaduto; invocavano pertanto la regolarizzazione, il soccorso istruttorio, la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 23 del 1999 e l'assenza di una loro imputabilità concorrente. In appello deducevano inoltre omessa pronuncia su uno specifico motivo, erronea applicazione degli artt. 28 e 33 d.P.R. n. 570 del 1960 e omessa valutazione della regolarizzazione successiva. Il Consiglio di Stato ha rilevato anche, in via preliminare, un possibile profilo di decadenza ai sensi dell'art. 129, comma 8, lett. b) e c), c.p.a., per il mancato deposito della copia dell'impugnazione presso il TAR ai fini delle prescritte affissioni, ma ha deciso l'appello nel merito.

La decisione

L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale escludesse radicalmente l'autenticazione delle firme dei presentatori. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, richiamato dall'art. 14 l. n. 53 del 1990, l'autenticazione deve attestare l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale, previa identificazione, e deve indicare i dati prescritti, con firma e timbro del pubblico ufficiale. La firma del pubblico ufficiale costituisce una formalità sostanziale, perché rappresenta lo strumento dell'attestazione e conferisce certezza giuridica all'autenticazione; non può essere sostituita da una dichiarazione successiva dello stesso funzionario né integrata tramite soccorso istruttorio. Non era stato depositato per errore un documento già completo dell'autentica, poi erroneamente sostituito, ma un elenco originariamente privo dell'autenticazione. Neppure vi era stata una valida sostituzione dell'elenco nei termini, poiché questa avrebbe richiesto una nuova sottoscrizione dei presentatori in presenza del pubblico ufficiale, una nuova identificazione e l'apposizione contestuale di firma e timbro. Non è quindi configurabile un'autenticazione differita, che separi temporalmente l'identificazione e la sottoscrizione dei presentatori dall'attestazione del pubblico ufficiale. Il legittimo affidamento non consente di superare formalità essenziali né esonera candidati e delegati dall'onere di verificare completezza e regolarità della documentazione. La ricevuta dettagliata del segretario comunale certifica il tempestivo deposito, ma non attesta la regolarità degli atti, il cui controllo spetta agli uffici elettorali. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 8, lett. b) e c), c.p.a.

    Il Collegio ha rilevato un possibile profilo di decadenza collegato al mancato deposito della copia dell'impugnazione presso il TAR ai fini delle affissioni prescritte, senza fondare su tale profilo la decisione finale.

  • artt. 28 e 33 d.P.R. n. 570 del 1960

    Le disposizioni regolano la presentazione delle liste e gli adempimenti connessi; non consentono di superare l'assenza dell'autenticazione sostanziale delle firme dei presentatori.

  • art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000

    L'autenticazione deve essere redatta a seguito della sottoscrizione e deve contenere l'attestazione del pubblico ufficiale, con indicazione dell'identificazione, della data e del luogo, del nome e della qualifica, nonché con firma e timbro del pubblico ufficiale.

  • art. 14 l. n. 53 del 1990

    Richiama la disciplina dell'autenticazione delle sottoscrizioni prevista dal d.P.R. n. 570 del 1960, rendendo applicabili le formalità sostanziali dell'art. 21 d.P.R. n. 445 del 2000.

  • art. 1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 445 del 2000

    Definisce l'autenticazione come attestazione del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previa identificazione del sottoscrittore.

  • art. 2703, comma 2, c.c.

    È richiamato per sottolineare la funzione certificativa dell'autenticazione e la responsabilità del pubblico ufficiale, la cui firma conferisce certezza alla formalità fino a querela di falso.

Massime di principio

  • Nella presentazione delle liste elettorali, la firma e il timbro del pubblico ufficiale autenticante costituiscono elementi sostanziali dell'autenticazione, poiché la firma è lo strumento con cui il pubblico ufficiale assume la responsabilità dell'attestazione circa la presenza del sottoscrittore e la sua identificazione.
  • Non è configurabile un'autenticazione differita: l'identificazione del sottoscrittore, la sua sottoscrizione e l'attestazione del pubblico ufficiale mediante firma e timbro devono concorrere contestualmente nella formalità autenticativa.
  • L'assenza della firma del pubblico ufficiale autenticante non è un vizio meramente formale sanabile mediante soccorso istruttorio o dichiarazione successiva dello stesso pubblico ufficiale; la regolarizzazione può rilevare soltanto quando sia stato depositato per errore un documento inesatto in luogo di un documento già completo dell'autenticazione originaria.
  • La sostituzione di un elenco di presentatori privo di autentica richiede, entro i termini di legge, una nuova sottoscrizione dei presentatori in presenza del pubblico ufficiale, una nuova identificazione e l'apposizione contestuale della firma e del timbro; non è sufficiente aggiungere successivamente firma e timbro al documento già sottoscritto.
  • Il legittimo affidamento non può prevalere sulle formalità essenziali previste per la presentazione delle candidature e non esonera candidati e delegati dall'onere di verificare la completezza e regolarità della documentazione prima del deposito.
  • La ricevuta rilasciata dal segretario comunale ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, d.P.R. n. 570 del 1960, certifica il tempestivo deposito degli atti ma non comporta una verifica o una garanzia circa la loro regolarità sostanziale, il cui controllo spetta agli uffici elettorali.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleAppello
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimo affidamentoSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicità

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