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Sentenza

Sentenza n. 2584/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022; 2) della prima graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022; 3) della seconda graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022; 4) del riscontro parziale datato 28 novembre 2022, all’accesso agli atti del 7 novembre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l’esito delle singole valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con i requisiti previsti dal bando” nonché si rigettava la richiesta inerente l’ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati; 5) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati; 6) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati; 7) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione; 8) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito; 9) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira; 10) del mancato riscontro all’istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 7 novembre 2022; 11) del mancato riscontro all’accesso agli atti inoltrato in data 7 novembre 2022 e dei successivi del 30 novembre 2022; 12) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Farouk Mahmoud Kotb Karima il 17/2/2023: 1) della graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 a seguito della rivalutazione da parte della Sapienza delle posizioni degli studenti; 2) di tutti gli atti ed i verbali sottesi alla graduatoria del 30 gennaio 2023 e di ogni atto, anche non conosciuto, che ha determinato la lesione della posizione di parte ricorrente; 3) del mancato riscontro agli accessi agli atti; 4) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022; 5) della prima graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022; 6) della seconda graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022; 7) del riscontro parziale datato 28 novembre 2022, all’accesso agli atti del 7 novembre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l’esito delle singole valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con i requisiti previsti dal bando” nonché si rigettava la richiesta inerente l’ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati; 8) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati; 9) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati; 10) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione; 11) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito; 12) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira; 13) del mancato riscontro all’istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 7 novembre 2022; 14) del mancato riscontro all’accesso agli atti inoltrato in data 7 novembre 2022 e dei successivi del 30 novembre 2022; 15) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202215837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, graduatorie e atti di valutazione della procedura di trasferimento a posti liberi su anni successivi al primo per l’anno accademico 2022/2023, nonché la graduatoria rieditata in autotutela il 30-31 gennaio 2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (studentessa candidata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva partecipato alla procedura chiedendo l’iscrizione al secondo anno di Medicina e Chirurgia presso il polo Sant’Andrea. Nella graduatoria originaria si era collocata al 374° posto; a seguito del riesame in autotutela dell’Università, era stata collocata al 311° posto nella nuova graduatoria, comunque non utile al trasferimento. Con il ricorso introduttivo contestava, tra l’altro, l’erronea valutazione della propria carriera universitaria, alla quale sarebbero stati riconosciuti soltanto 3 esami e 24 CFU invece di 25 esami e 205 CFU; l’irragionevolezza dell’art. 5 del bando, che collocava il superamento come vincitore del test nazionale di ammissione al primo anno davanti ai criteri fondati sul merito accademico e sui CFU; la mancata verbalizzazione delle operazioni valutative; il difetto di motivazione della graduatoria; la formazione di un’unica graduatoria per poli didattici distinti e il mancato utilizzo di posti disponibili. Con i motivi aggiunti impugnava la nuova graduatoria e gli atti della riedizione valutativa, deducendo nuovamente l’illegittimità dei criteri di selezione, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, violazione dei principi di merito, par condicio, trasparenza, buon andamento e imparzialità, nonché l’erroneo riconoscimento degli esami e dei CFU. Era inoltre proposta e reiterata un’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’Università aveva annullato e integralmente sostituito in autotutela la graduatoria originaria e le relative operazioni valutative con la nuova graduatoria del gennaio 2023. Per la stessa ragione è stata dichiarata improcedibile l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., riferita alla documentazione della valutazione originaria. Nel merito dei motivi aggiunti, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo l’art. 5 del bando nella parte in cui attribuiva assoluta priorità al superamento come vincitore del test nazionale di ammissione, relegando in posizione residuale i criteri relativi alla carriera universitaria pregressa, inclusi esami e CFU riconosciuti. Richiamando i principi dell’Adunanza plenaria n. 1/2015, il giudice ha affermato che, nelle procedure di trasferimento ad anni successivi al primo, la valutazione deve prioritariamente valorizzare il merito accademico e la carriera già svolta; il superamento del test di primo accesso può operare soltanto quale criterio preferenziale a parità di merito, non come criterio preminente capace di sovvertire la graduatoria fondata sui CFU e sulla carriera. È stato inoltre accolto il motivo relativo al difetto di motivazione: la mera indicazione numerica dei risultati nella graduatoria non consentiva di ricostruire l’iter logico seguito dall’Ateneo, in particolare quanto al riconoscimento di soli 3 esami e 24 CFU rispetto ai 25 esami e 205 CFU dichiarati e documentati dalla ricorrente. L’amministrazione non aveva esplicitato, neppure in giudizio, il percorso valutativo e il collegamento tra i criteri del bando e il punteggio attribuito, nonostante si trattasse di apprezzamenti tecnico-discrezionali. Il motivo sulla mancata verbalizzazione e quello sui posti disponibili non utilizzati sono stati assorbiti. Il TAR ha quindi annullato parzialmente il bando, limitatamente ai criteri di valutazione, e tutti gli atti e provvedimenti relativi alle operazioni valutative della procedura. L’Università è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, contributi unificati e altri oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 5 del bando di trasferimento

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione, collocando il superamento come vincitore del test nazionale di ammissione davanti ai criteri relativi alla carriera universitaria, è stata annullata nella parte in cui attribuiva valore prioritario al test e valore residuale al merito accademico.

  • legge 30 dicembre 2010, n. 240

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamata quale fonte orientata alla valorizzazione e promozione del merito accademico.

  • art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 264/1999

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato; il giudice ha ritenuto illegittima l’estensione della relativa ratio alla selezione per trasferimenti ad anni successivi al primo, se il test viene utilizzato come criterio prioritario rispetto alla carriera universitaria.

  • art. 3, commi 8 e 9, d.m. 16 marzo 2007

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato, secondo i principi dell’Adunanza plenaria n. 1/2015, quale quadro normativo delle procedure di accesso ad anni successivi al primo e della necessità di valorizzare la carriera pregressa.

  • art. 4 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È assunto come benchmark per i criteri di preferenza: tali criteri possono operare legittimamente soltanto a parità di merito tra i candidati.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Impone una motivazione idonea a rendere conoscibile il percorso logico seguito dall’amministrazione; la mera indicazione numerica del risultato nella graduatoria non è sufficiente quando la valutazione implica apprezzamenti qualitativi e tecnico-discrezionali.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’istanza incidentale di accesso è stata dichiarata improcedibile perché riferita a documenti concernenti una valutazione originaria integralmente superata dall’autotutela.

  • art. 24 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla mancata verbalizzazione e al diritto di difesa, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 33 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato invocato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità della procedura, senza autonoma trattazione decisiva nella sentenza.

  • art. 34 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali dedotti, senza autonoma trattazione decisiva nella sentenza.

  • art. 41 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali dedotti, senza autonoma trattazione decisiva nella sentenza.

  • art. 97 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma la decisione si è fondata principalmente sull’irragionevolezza dei criteri e sul difetto di motivazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per il trasferimento a anni successivi al primo di corsi universitari a numero programmato, la valutazione deve prioritariamente valorizzare la carriera accademica già svolta, inclusi gli esami e i CFU riconoscibili; il superamento del test nazionale di ammissione al primo anno non può prevalere su tali elementi, perché la ratio del test riguarda il primo accesso e non il trasferimento di studenti che hanno già intrapreso un percorso universitario.
  • Un criterio preferenziale fondato sul superamento del test di ammissione può essere legittimamente utilizzato soltanto dopo la valutazione del merito accademico e a parità di carriera o di CFU riconosciuti tra i candidati; non può essere posto a monte della valutazione della carriera né determinarne l’esito principale.
  • La lex specialis di una procedura di trasferimento è illegittima quando sovverte l’ordine logico della selezione comparativa, attribuendo valore assolutamente prioritario a un requisito di primo accesso e relegando a funzione residuale i criteri direttamente attinenti alla formazione universitaria maturata dai candidati.
  • Nelle procedure di trasferimento universitario, la mera indicazione numerica dei punteggi nella graduatoria non soddisfa l’obbligo di motivazione quando il riconoscimento di esami, CFU o congruità dei programmi richiede valutazioni qualitative o tecnico-discrezionali. L’amministrazione deve rendere ricostruibile il collegamento tra i criteri del bando, gli elementi esaminati e il punteggio attribuito.
  • L’annullamento in autotutela e la sostituzione integrale dell’atto impugnato fanno venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso originario e sulle domande accessorie riferite esclusivamente alla precedente attività amministrativa, determinando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAccesso programmato ai corsi universitariMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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