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Sentenza

Sentenza n. 2209/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 876/2025 - n. cronol. 9106/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 17.03.2025

Giustizia amministrativa202502123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro e condannava l'amministrazione al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di tutti i capi della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato l'illegittimità della destituzione disciplinare, ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e condannato il Ministero al pagamento di un'indennità risarcitoria, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e alla rifusione delle spese di lite. Con una precedente sentenza non definitiva il TAR aveva già accolto in parte il ricorso quanto al capo relativo alla reintegrazione. Per i capi pecuniari, il TAR ha rilevato d'ufficio, sottoponendola al contraddittorio ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile inammissibilità derivante dal mancato rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il titolo esecutivo era stato notificato all'amministrazione il 24 aprile 2025, mentre il ricorso era stato notificato e depositato il 13 giugno 2025, prima della scadenza del termine di 120 giorni. La ricorrente ha sostenuto che il termine fosse comunque decorso nelle more del giudizio. Quanto alle spese di lite, inizialmente comprese nella domanda di ottemperanza, il difensore antistatario non aveva agito in proprio; successivamente il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare a tale parte della domanda.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza relativa ai capi della sentenza del giudice ordinario concernenti il pagamento dell'indennità risarcitoria e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Ha ritenuto che l'art. 14 del d.l. 669/1996 stabilisca un termine dilatorio da osservare a pena di inammissibilità, poiché prima della sua scadenza il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare precetto. Il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario avente a oggetto il pagamento di somme di denaro rientra nell'ambito dell'esecuzione cui si applica tale termine. Trattandosi di una condizione di ammissibilità, essa deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e il successivo decorso del termine non sana l'inammissibilità originaria. Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda relativa alle spese di lite: la rinuncia non possedeva i requisiti dell'art. 84 c.p.a. per determinare l'estinzione parziale, ma manifestava la sopravvenuta carenza di interesse alla sua coltivazione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della parziale fondatezza del ricorso, anche alla luce della precedente decisione sulla reintegrazione.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine di 120 giorni costituisce una condizione di ammissibilità dell'azione esecutiva, applicabile anche al giudizio di ottemperanza relativo a sentenze del giudice ordinario che condannano una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. Il termine deve essere rispettato al momento della proposizione del ricorso e il suo successivo decorso non sana l'inammissibilità originaria.

  • art. 73 c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio, quale la possibile inammissibilità parziale del ricorso.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia agli atti non determina l'estinzione parziale se non possiede i requisiti previsti dalla norma; può tuttavia manifestare una sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione della domanda, con conseguente improcedibilità.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario recante una condanna al pagamento di somme di denaro.
  • Il rispetto del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 costituisce una condizione di ammissibilità del ricorso, che deve sussistere al momento della sua proposizione; il successivo decorso del termine durante il giudizio non sana l'inammissibilità originaria.
  • La rinuncia a una domanda processuale priva dei requisiti necessari per produrre l'estinzione parziale non determina tale effetto, ma può integrare una sopravvenuta carenza di interesse e comportare l'improcedibilità della domanda rinunciata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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