Cassazione Penale, Sentenza n. 17645/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) e per diciotto reati-fine. Il ricorrente deduceva (1) insufficienza e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi riguardo al reato associativo, sostenendo di aver avuto solo una partecipazione occasionale e legami di parentela/convivenza senza apporto rilevante né affectio societatis; (2) violazione di legge e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'eventuale adeguatezza di misure meno gravose.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro abbia correttamente tratto la prova dell'associazione dalla ripetuta, seriale e pluriennale commissione di reati-fine e dalle modalità esecutive (intercettazioni, condivisione dell'abitazione usata come base operativa, coordinamento dei pusher, decisioni operative sull'inserimento di nuovi sodali e coltivazione autonoma di cannabis). Le critiche difensive sono state considerate generiche e non confrontate con i punti specifici dell'ordinanza. Anche le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate in relazione alla moltitudine di fatti e ai contatti illeciti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 e 74
Le norme sul controllo e la repressione degli stupefacenti sono state applicate come fattispecie di reato (reati-fine) e per la qualificazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti come reato associativo contestato al ricorrente.
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
La Corte richiamando la norma ha osservato che, indipendentemente dalla presunzione prevista, le esigenze cautelari risultano comunque sussistenti per la gravità e ripetitività dei fatti; in sostanza la misura custodiale è stata ritenuta necessaria anche a prescindere dalla presunzione legale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia della Corte.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016 (Ficara, Rv.266670)
Richiamato il principio secondo cui, in tema di associazione per delinquere, il giudice può desumere l'esistenza del sodalizio dalla ripetuta commissione di delitti rientranti nel programma comune e dalle modalità esecutive; i reati-mezzo possono provare l'operatività dell'associazione.
Massime di principio
- In ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prova indiziaria può essere desunta dalla ripetizione seriale di reati-fine, dalle modalità operative e dalle intercettazioni: la mera convivenza o rapporto di parentela non esclude che tali elementi costituiscano prova dell'inserimento stabile nel sodalizio se vi è anche partecipazione operativa.
- Per impugnare con successo in sede di legittimità un provvedimento cautelare occorre formulare censure specifiche e motivate, confrontandosi punto per punto con le argomentazioni dell'organo che ha adottato la misura; censure generiche sono generalmente ritenute inammissibili.
- Le esigenze cautelari devono essere contestate con argomentazioni concrete (es. dimostrazione della non attualità del pericolo di reiterazione, della mancanza di collegamenti con il sodalizio, della liceità dell'attività svolta); l'affermazione astratta che sarebbe adeguata una misura meno grave è insufficiente.
- Le intercettazioni e la condivisione della base operativa (abitazione) sono elementi forti per l'accertamento dell'operatività di un'organizzazione criminale se emergono elementi di coordinamento dell'attività illecita (es. gestione dei pusher, decisioni sull'inserimento di nuovi membri, coltivazione o approvvigionamento).
- In fase cautelare il difensore deve tempestivamente depositare memorie e prove alternative (alibi, documenti, testimonianze che smentiscano i contatti illeciti) e spiegare perché misure interdittive o obblighi di dimora sarebbero efficaci e proporzionati.
- La presenza di un consolidato programma criminoso e di fatti reiterati nel tempo aumenta la probabilità che il giudice confermi la misura più grave; pertanto, la strategia difensiva deve mirare a scardinare la lettura sistematica dei fatti fornita dall'accusa (es. contestare la valutazione delle intercettazioni, la loro interpretazione o la rilevanza probatoria di specifici episodi).
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