Sentenza n. 7153/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 36/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 36/2026, che aveva annullato l’esclusione del Comune dalla procedura regionale di finanziamento per tardività della domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Abruzzo ha appellato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso del Comune contro l’inserimento della sua istanza nell’elenco delle domande non ammissibili per essere stata acquisita al protocollo regionale alle ore 8:29:58 del 15 ottobre 2025, prima dell’apertura della finestra prevista alle ore 8:30. Il Comune aveva sostenuto, con i primi due motivi, che ai fini della tempestività dovesse rilevare l’orario della ricevuta PEC di avvenuta consegna, generata alle 8:30:01, e che il dato del protocollo fosse erroneo. Con un terzo motivo subordinato aveva dedotto oscurità e contraddittorietà della lex specialis e lesione dell’affidamento, assumendo che la procedura facesse riferimento all’arrivo delle PEC mentre la graduatoria era stata formata secondo l’ordine di acquisizione al protocollo. La Regione ha contestato che l’avviso individuava espressamente nella protocollazione il momento rilevante. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che non era stata formulata in primo grado una specifica censura di violazione della disciplina legale sulla PEC e sul documento informatico: la mera menzione di tali norme nella rubrica del primo motivo non era accompagnata da una corrispondente argomentazione nel corpo della doglianza e il thema decidendum dell’appello non poteva essere ampliato.
La decisione
L’appello della Regione è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente reiezione del ricorso introduttivo. Il Consiglio di Stato ha escluso di poter esaminare una censura di violazione della disciplina normativa sulla PEC e sul documento informatico, perché non specificamente dedotta in primo grado e quindi estranea al thema decidendum devoluto in appello. Ha respinto i primi due motivi del Comune: l’avviso pubblico stabiliva che l’ammissibilità e l’ordine cronologico dipendessero dall’ora e dalla data di acquisizione al protocollo regionale; la domanda, protocollata alle 8:29:58, era dunque pervenuta prima delle 8:30. La ricevuta di avvenuta consegna, generata alle 8:30:01, attestava un momento successivo e non sostituiva il dato temporale espressamente individuato dalla lex specialis. È stato respinto anche il terzo motivo: gli atti regionali indicavano chiaramente la protocollazione quale criterio, sicché non sussistevano l’asserita oscurità o contraddittorietà né il dedotto affidamento del Comune. Spese del doppio grado compensate per la specificità del fatto e la particolarità delle questioni giuridiche.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
Infatti, benché nella rubrica del primo mezzo si legga “violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 4 comma 6, 6 commi 3-5 del D.P.R. n. 68 del 11.02.2005” e “violazione e falsa applicazione dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005”, il motivo è poi articolato illustrando come la lex specialis vada interpretata alla luce del d.P.R. n. 68 del 2005, mentre il d. lgs. n. 82 del 2005 non viene menzionato nel corpo della doglianza.
La deduzione dei motivi di ricorso deve essere specifica e risultare dalla motivazione della censura: il mero richiamo di una norma nella rubrica, senza un’argomentazione che ne deduca la violazione, non introduce la relativa questione nel thema decidendum.
art. 1, commi 134 e 135, l. 30 dicembre 2018
La controversia riguarda gli interventi finanziabili dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’articolo 1 commi 134 e 135 della legge 30 dicembre 2018 e della deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 22 settembre 2025 e, in particolare, l’intervento presentato dal Comune di Cappelle sul Tavo.
La disposizione costituisce il riferimento legislativo del programma regionale di finanziamento cui si riferiva l’istanza comunale; la decisione non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Quando la lex specialis individua espressamente nell’acquisizione al protocollo dell’amministrazione il momento rilevante per la tempestività di un’istanza trasmessa via PEC, fa fede l’orario di protocollazione e non quello di generazione della ricevuta di avvenuta consegna, salvo diversa previsione della disciplina di gara.
- La ricevuta PEC di avvenuta consegna attesta il buon esito della trasmissione e il momento in cui tale comunicazione ritorna al mittente; non sostituisce il dato di acquisizione al protocollo quando la lex specialis attribuisce a quest’ultimo efficacia insindacabile ai fini dell’ammissibilità.
- Il giudice d’appello non può esaminare una violazione normativa che non sia stata specificamente dedotta nel ricorso di primo grado: il solo richiamo della disposizione nella rubrica del motivo, se privo di argomentazione nel suo corpo, non amplia il thema decidendum devoluto.
- Non sussiste oscurità o contraddittorietà della lex specialis, né un affidamento tutelabile su un diverso criterio, quando gli atti di gara indicano espressamente e coerentemente l’acquisizione al protocollo come criterio di ammissibilità e di ordinamento cronologico delle domande.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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