Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 69/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento provvedimento del Prefetto di Bari dell’8/01/2025 dichiarativo della nullità/inefficacia del permesso di soggiorno del ricorrente.

Giustizia amministrativa202502029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di annullamento del contratto di soggiorno e della connessa istanza di rilascio del permesso di soggiorno, qualificato in epigrafe come dichiarazione di nullità/inefficacia del permesso di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'8 gennaio 2025 con cui la Prefettura di Bari aveva dichiarato la nullità/inefficacia del permesso di soggiorno, deducendo: violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancato preavviso di rigetto; incompetenza della Prefettura, ritenendo che l'incidenza sul permesso di soggiorno spettasse al Questore ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998; violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il provvedimento si sarebbe basato soltanto su una nota di polizia senza accertamento grafologico e senza imputare al lavoratore la falsità della procura; violazione dell'art. 97 Cost. ed eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione, per omessa considerazione della buona fede del lavoratore, della possibilità di regolarizzazione e dell'affidamento derivante dal nulla osta e dal contratto di soggiorno; sviamento di potere e lesione del diritto di difesa, in relazione alla notifica contestuale del provvedimento con il decreto di espulsione e l'accompagnamento alla frontiera. La Prefettura ha dedotto che, nell'ambito della procedura, il soggetto presentatosi per conto del datore di lavoro aveva prodotto una procura speciale notarile con firma e timbri falsi, disconosciuti dal notaio, e che ulteriori verifiche avevano evidenziato anche la falsità dell'asseverazione prodotta per la società datrice di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la falsità della procura notarile, accertata dagli organi di polizia e disconosciuta dal notaio apparente sottoscrittore, facesse venir meno la certezza della legittimazione del rappresentante del datore di lavoro alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Le ulteriori verifiche sulla falsità dell'asseverazione posta a base del nulla osta hanno inoltre confermato l'assenza dei presupposti legali della procedura. Secondo il Collegio, il controllo successivo dei requisiti nell'ambito del decreto flussi è vincolato e conduce alla revoca o all'annullamento del nulla osta e degli atti conseguenti quando emergano elementi ostativi o documenti falsi; non residuano margini per una regolarizzazione postuma. La buona fede soggettiva del lavoratore è irrilevante, poiché la falsità documentale impedisce il perfezionamento del rapporto amministrativo e fa venir meno i presupposti legali dell'ingresso. Le censure partecipative sono state ritenute inidonee ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, dato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in presenza della falsità di un requisito essenziale; l'atto era comunque sufficientemente motivato e fondato su elementi attendibili provenienti dagli organi di polizia. È stata esclusa l'incompetenza della Prefettura, perché l'atto riguardava l'annullamento del contratto di soggiorno e dell'istanza di permesso, materie attribuite allo Sportello Unico per l'Immigrazione, senza incidere direttamente sul titolo di soggiorno, di competenza del Questore. È stata altresì esclusa la tardività della notifica, risultando perfezionate precedenti notifiche mediante raccomandata all'unico indirizzo noto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Disciplina l'ingresso dei lavoratori stranieri stagionali nell'ambito delle quote flussi.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta è rilasciato su richiesta del datore di lavoro che non abbia reperito manodopera disponibile già presente sul territorio nazionale.

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    Regolano gli adempimenti relativi alla registrazione del primo ingresso e alla procedura conseguente al nulla osta.

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    Riguarda la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere la competenza del Questore sul titolo di soggiorno, ma il TAR ha distinto tale competenza da quella prefettizia sull'annullamento del contratto di soggiorno e dell'istanza di permesso.

  • art. 24, comma 12, lettera c), d.lgs. 286/1998

    Prevede una causa ostativa collegata alla condotta del datore di lavoro nell'ambito delle procedure per lavoratori stagionali.

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    Consente il rilascio del nulla osta anche prima della completa disponibilità delle informazioni sugli elementi ostativi, stabilendo però che il loro successivo accertamento comporti la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

  • art. 44, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73

    Impone al datore di lavoro il deposito dell'asseverazione relativa alla verifica dei requisiti concernenti il rapporto di lavoro e la capacità economico-patrimoniale.

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    È richiamato quale base delle verifiche relative ai requisiti del datore di lavoro e alla congruità delle richieste.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    Sono stati invocati per la mancata comunicazione di avvio e il mancato preavviso di rigetto; il TAR ha ritenuto tali omissioni non invalidanti nel procedimento vincolato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sugli accertamenti di falsità documentale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullamento quando, per la natura vincolata del procedimento e l'assenza di un requisito essenziale, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato in relazione a irragionevolezza e sproporzione, ma le relative censure sono state respinte in ragione dell'accertata falsità dei presupposti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nelle procedure di ingresso per lavoro subordinato o stagionale, l'accertamento successivo della falsità di documenti essenziali posti a base del contratto di soggiorno o del nulla osta elimina i presupposti legali dell'ingresso e impone l'adozione dei conseguenti provvedimenti di annullamento o revoca, senza margini per una regolarizzazione postuma.
  • La buona fede soggettiva del lavoratore straniero non è idonea a conservare gli effetti di una procedura fondata su una procura o su un'asseverazione falsa, poiché la falsità documentale impedisce il perfezionamento del rapporto amministrativo e fa venir meno la certezza dei requisiti legali.
  • Quando l'amministrazione accerta in un procedimento vincolato la falsità di un requisito essenziale, l'omessa comunicazione di avvio o il mancato preavviso di rigetto non comportano l'annullamento dell'atto se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • La competenza del Prefetto e dello Sportello Unico per l'Immigrazione sull'annullamento del contratto di soggiorno e dell'istanza di rilascio del permesso va distinta dalla competenza del Questore sul titolo di soggiorno in senso stretto.
  • L'accertamento della falsità documentale può fondarsi su verifiche degli organi di polizia e sul disconoscimento del documento da parte del professionista apparente sottoscrittore, senza necessità di un autonomo accertamento grafologico quando gli elementi istruttori risultino sufficientemente attendibili.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.