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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23065/2026 del 11/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso nei confronti del contribuente, titolare di una farmacia, un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 con recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA, fondato su accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973, dopo che l'invito alla trasmissione di documentazione contabile e fiscale ex art. 32, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 600/1973 era rimasto senza riscontro. Il contribuente aveva contestato di non aver mai ricevuto tale invito e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato, ritenendo nulla la notifica dell'invito e ammissibile la documentazione prodotta in giudizio, con conseguente illegittimità dell'accertamento induttivo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 58 e 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo la validità della notifica dell'invito eseguita presso la residenza anagrafica indicata dal contribuente; 2) violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., censurando la valutazione della CTR che aveva reputato idonea la prova documentale del contribuente a superare le presunzioni poste a base dell'accertamento. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che non risultava dimostrato il previo esperimento di ricerche presso il comune del domicilio fiscale necessario per il rito degli irreperibili assoluti e che, in difetto, la notifica era nulla; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e perché difettoso di specificità, non essendo riportati gli elementi presuntivi dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente antistatario. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato perché l'Agenzia delle Entrate è ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973

    legittima l'accertamento induttivo puro per la determinazione del reddito quando ne ricorrano i presupposti; nel caso concreto la sua applicazione è stata esclusa perché l'accertamento presupponeva una valida preclusione probatoria, non verificatasi per nullità della notifica dell'invito.

  • art. 32, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 600/1973

    prevede l'invito del contribuente a trasmettere documentazione contabile e fiscale; la mancata risposta può avere conseguenze preclusive, ma solo se l'invito è validamente notificato.

  • art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    la preclusione alla produzione documentale opera in caso di mancata risposta all'invito; non opera quando la notifica dell'invito sia invalida.

  • art. 58, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma sulla variazione del domicilio fiscale e sui relativi effetti notificatori.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    il ricorso al rito degli irreperibili assoluti richiede che siano previamente svolte ricerche presso il comune del domicilio fiscale; in mancanza, la notifica è nulla.

  • art. 2697 c.c.

    invocato in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio, non a denunciare un vero errore sul riparto dell'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiede la specifica indicazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda; la Corte ha rilevato la carenza di specificità quanto al deposito degli avvisi di ricevimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 93, primo comma, c.p.c.

    consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato all'Agenzia delle Entrate perché ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La notifica dell'invito a produrre documenti, quando sia posta a base della preclusione probatoria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, deve essere validamente eseguita; se si ricorre al rito degli irreperibili assoluti, è necessario il previo esperimento di ricerche presso il comune del domicilio fiscale, altrimenti la notifica è nulla.
  • La preclusione alla produzione documentale del contribuente opera solo in presenza di un invito regolarmente notificato; se la notificazione è nulla, la documentazione prodotta in giudizio resta utilizzabile e può essere valutata dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente prospettata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e delle presunzioni poste a base dell'accertamento.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: la parte ricorrente deve indicare compiutamente gli atti e i documenti rilevanti e riportare, almeno nei tratti essenziali, la motivazione dell'atto impugnato o gli elementi presuntivi su cui si fonda la decisione contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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