Cassazione Penale, Sentenza n. 9039/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà relative a condanna a 1 anno. Il ricorrente deduceva la possibilità di eseguire l'affidamento in Bulgaria, dove ha residenza legale e abituale, in base alla decisione quadro 2008/947/GAI e al d.lgs. 15/02/2016 n.38, richiamando la giurisprudenza (Cass. Sez.1 n.20977/2020) e sostenendo la sussistenza dei requisiti prognostici per l'ammissione alla misura alternativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, pur essendo possibile l'esecuzione dell'affidamento in prova in altro Stato membro recepente la decisione quadro quando il condannato ha residenza legale e abituale all'estero, permangono i requisiti di ammissibilità previsti dall'ordinamento italiano. In particolare l'obbligo del condannato libero di eleggere domicilio nel territorio nazionale ex art. 677 comma 2-bis c.p.p. e l'obbligo di collaborare con l'Ufficio esecuzione penale esterna per gli accertamenti istruttori. Nel caso di specie il Tribunale aveva rilevato l'omessa elezione di domicilio in Italia e l'irreperibilità che aveva impedito le verifiche indispensabili (polizia e indagine socio-familiare), giustificando il rigetto; il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Decisione quadro 2008/947/GAI
decisione quadro 2008/947/GAI
Consente, se recepita dallo Stato membro, l'esecuzione di misure alternative in altro Stato membro; la Corte l'ha ritenuta compatibile con l'affidamento in prova eseguito all'estero in presenza di residenza legale e abituale e di attuazione nazionale tramite d.lgs. 38/2016
Decreto legislativo 15/02/2016 n.38
disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI
Ha recepito la decisione quadro e consente l'ammissione all'affidamento in prova la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato membro dove il condannato abbia residenza legale e abituale; la norma è stata utilizzata per assimilare l'affidamento in prova a una 'sanzione sostitutiva' soggetta alle prescrizioni del d.lgs.
art. 677 comma 2-bis cod. proc. pen.
obbligo per il condannato libero di eleggere domicilio sul territorio nazionale
Requisito a pena di inammissibilità dell'istanza: la mancata elezione di domicilio in Italia e la conseguente irreperibilità possono giustificare il rigetto dell'istanza per l'impossibilità di svolgere gli accertamenti istruttori da parte dell'UEPE
art. 4 d.lgs. 38/2016
Riferito come contenente obblighi e prescrizioni compatibili con le misure alternative; usato per descrivere il contenuto prescrittivo che l'affidamento può imporre
art. 47 ter ordinamento penitenziario
Richiamato in relazione all'applicazione del d.lgs.; la Corte lo menziona nel quadro dell'ammissibilità e dell'esecuzione delle misure alternative senza elaborarne un'interpretazione autonoma specifica
Cass. Sez.1 n.20977/2020 (Arrighi)
sentenza che ha affermato la possibilità di esecuzione dell'affidamento in prova all'estero dopo il d.lgs. 38/2016
Giurisprudenza richiamata dal ricorrente e dalla Corte: conferma la possibilità dell'esecuzione all'estero ma chiarisce che ciò non esonera dall'osservanza dei requisiti di ammissibilità nazionali e dall'obbligo di collaborazione alle indagini istruttorie dell'UEPE
Massime di principio
- L'affidamento in prova eseguito in altro Stato membro è possibile solo se lo Stato di esecuzione ha recepito la decisione quadro e il condannato ha residenza legale e abituale nello Stato estero.
- L'accesso alla misura alternativa è comunque subordinato ai requisiti di ammissibilità dell'ordinamento italiano: il condannato libero deve eleggere domicilio in Italia ex art. 677 comma 2-bis c.p.p. e collaborare con l'Ufficio esecuzione penale esterna per gli accertamenti istruttori.
- Va operata una distinzione tra fase decisionale italiana e fase esecutiva nello Stato straniero: la predisposizione dei contenuti prescrittivi è compito dello Stato italiano; il controllo sull'osservanza delle prescrizioni compete allo Stato di esecuzione.
- L'irreperibilità del richiedente in Italia o la mancata collaborazione che impedisce verifiche di polizia e indagini socio-familiari può comportare l'inammissibilità o il rigetto dell'istanza, specialmente quando la pena residua non è esigua.
- Misure pratiche in casi simili: eleggere domicilio in Italia prima di proporre l'istanza, garantire la collaborazione agli accertamenti UEPE, acquisire documentazione probatoria della residenza estera e, se possibile, intavolare preventivamente accordi o assicurazioni con l'autorità dello Stato di esecuzione.
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