Sentenza n. 1202/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale che disponeva la prosecuzione del recupero coattivo del credito e della disponibilità dell'immobile, nonché diffida al rilascio del compendio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale e la successiva diffida al rilascio dell'immobile. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione del bene come patrimonio indisponibile, deducendo la violazione degli artt. 823 e 826 c.c. e dell'art. 56-bis del d.l. n. 69/2013, nonché errore di fatto e di diritto, travisamento dei presupposti, difetto di motivazione, perplessità, sproporzione e illogicità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, degli artt. 32 ss. l. n. 47/1985 e dell'art. 1175 c.c., sostenendo che l'immobile fosse inutilizzabile perché interessato da un procedimento di condono edilizio non concluso dall'amministrazione nonostante il parere negativo della Soprintendenza; ha inoltre lamentato disparità di trattamento rispetto ad altri concessionari e l'illegittimità della pretesa relativa a canoni riferiti a superfici non regolari. Con il terzo motivo ha contestato la determinazione del canone per errore nel valore assunto a base del calcolo, deducendo difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà e violazione della proporzionalità. Con il quarto motivo ha lamentato la mancata considerazione dell'incidenza dell'emergenza Covid sulla quantificazione del canone, invocando la normativa emergenziale e i principi di correttezza, buona fede, proporzionalità e adeguatezza. Con il quinto motivo ha censurato il difetto di motivazione e istruttoria per la mancata considerazione del tentativo di conciliazione svolto nel giudizio civile. Il Comune ha chiesto il rigetto. La società, dopo aver rinunciato alla trattazione dell'istanza cautelare, all'udienza del 16 giugno 2026 ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese, cui il Comune ha aderito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla natura del bene, al procedimento di condono, alla determinazione del canone, agli effetti del Covid e alla mancata considerazione del tentativo di conciliazione. La decisione è stata adottata in conformità alla dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia. Le spese di giudizio sono state compensate, essendovi l'accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio in rito quando sopravviene una causa che impedisce l'esame della domanda; nel caso concreto il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione da remoto della camera di consiglio nella quale la causa è stata definita.
art. 823 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
art. 826 c.c.
Invocato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del compendio come patrimonio indisponibile; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 56-bis d.l. n. 69/2013
Richiamato in relazione al trasferimento del bene dallo Stato al Comune nell'ambito del federalismo demaniale; la relativa censura non è stata esaminata.
artt. 3 e 7 l. n. 241/1990
Invocati per dedurre difetto di motivazione, istruttoria e partecipazione procedimentale; le censure sono rimaste assorbite dalla declaratoria di improcedibilità.
artt. 32 e ss. l. n. 47/1985
Richiamati in relazione al procedimento di condono edilizio; la questione non è stata decisa.
art. 1175 c.c.
Invocato in relazione ai doveri di correttezza nel rapporto con l'amministrazione; la censura non è stata esaminata.
art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020
Invocato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza dell'emergenza Covid sulla quantificazione del canone; la questione non è stata esaminata.
art. 216 d.l. n. 34/2020
Invocato dalla ricorrente in relazione agli effetti dell'emergenza Covid sul canone; la questione non è stata esaminata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenuta carenza di interesse non è contestata, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse definisce il giudizio in rito e non comporta una valutazione sulla legittimità degli atti impugnati né sulle censure dedotte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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