Cassazione Civile, Ordinanza n. 24713/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da un condomino, della delibera con cui l'assemblea condominiale aveva approvato il rendiconto consuntivo e il relativo riparto di gestione 2020/2021, nonché il rendiconto preventivo e il riparto della gestione 2021/2022, deducendone la nullità o annullabilità per violazione di legge e dei criteri di ripartizione previsti dal regolamento condominiale. Il Tribunale aveva declinato la competenza per valore in favore del giudice di pace, ritenendo decisivo l'importo addebitato al singolo attore (euro 1.371,54) e non l'ammontare complessivo della spesa oggetto della delibera. Con il ricorso per regolamento di competenza, il condomino ha denunciato violazione dell'art. 38 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di domanda di annullamento della delibera, il valore andava determinato con riferimento all'intero importo della spesa approvata e non alla sola quota a lui imputata.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio e ha dichiarato la competenza di quel Tribunale. Ha ritenuto condivisibile l'orientamento secondo cui, nelle azioni di impugnazione delle delibere assembleari condominiali aventi ad oggetto la ripartizione delle spese, il valore della causa va determinato sulla base dell'atto impugnato e dunque dell'intero ammontare della spesa deliberata, poiché la sentenza di annullamento o nullità produce un effetto caducatorio unitario verso tutti i condomini. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato assorbito. Il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., e il Tribunale provvederà anche sulle spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 38 c.p.c.
invocato come norma sulla determinazione della competenza per valore; la Corte ritiene che, nell'impugnazione di delibere condominiali di riparto spese, il valore non si determini sulla sola quota contestata dal singolo condomino ma sull'atto impugnato nel suo complesso
art. 12 c.p.c.
richiamato per il criterio di determinazione del valore delle cause relative all'esistenza, validità o risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio; la Corte osserva che, quando il giudice è chiamato a statuire con efficacia di giudicato sulla validità del rapporto, va considerato l'intero rapporto oggetto di contestazione
art. 50 c.p.c.
richiamato per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente
Massime di principio
- Nelle controversie di impugnazione delle delibere assembleari condominiali aventi ad oggetto l'approvazione e il riparto delle spese, il valore della causa ai fini della competenza si determina con riguardo all'atto deliberativo impugnato e non alla sola quota imputata al singolo attore.
- Se l'azione mira a rimuovere la delibera condominiale per invalidità, la decisione esplica un effetto caducatorio unitario nei confronti di tutti i condomini; per questo la domanda non può essere ricondotta al solo rapporto parziale tra singolo condomino e condominio.
- In tema di competenza per valore, quando la domanda impone al giudice di pronunciarsi con efficacia di giudicato sulla validità del rapporto giuridico controverso, il rapporto va considerato nella sua interezza ai fini della determinazione del valore della causa.
- Nel regolamento di competenza, se il primo motivo investe il criterio di determinazione del valore e viene accolto, restano assorbite le censure dipendenti, incluse quelle sulle spese.
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