Sentenza n. 2685/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida del 5 novembre 2024 a iniziare i lavori per la realizzazione di una piscina interrata in vetroresina, presentata con SCIA del 4 ottobre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha impugnato la diffida comunale che impediva l’efficacia della SCIA per una piscina interrata prefabbricata in vetroresina, di 11 × 3,70 metri e profonda 1,50 metri, con volume dichiarato di 61,05 mc, inferiore al 20% del volume dell’abitazione (313,41 mc). Ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, perché il Comune avrebbe escluso apoditticamente la natura pertinenziale senza valutare dimensioni, rapporto volumetrico, modalità costruttive, assenza di opere murarie e incidenza sul carico urbanistico; errata applicazione della disciplina edilizia, sostenendo che l’intervento fosse pertinenziale e realizzabile mediante SCIA; erronea interpretazione dell’art. 59 delle NTA del PRG, poiché la zona agricola non impedirebbe opere accessorie a un’abitazione esistente; contraddittorietà rispetto alla precedente vicenda amministrativa; tardivo esercizio del potere inibitorio, anche per l’erronea indicazione della data di presentazione della SCIA; omissione della comunicazione di avvio e del contraddittorio. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni per l’asserita violazione dei termini, riservando la quantificazione a un separato giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento per difetto di motivazione e istruttoria: il Comune si era limitato a negare la natura pertinenziale e a richiamare la destinazione agricola, senza confrontarsi con i dati tecnici e dimensionali della piscina né valutare concretamente volume, incidenza sul carico urbanistico, tipologia costruttiva e trasformazione del suolo. La destinazione agricola non comporta un divieto automatico di piscine: occorre verificare in concreto se l’opera sia modesta, accessoria all’abitazione e priva di autonomo carico urbanistico. Gli ulteriori motivi procedimentali e sostanziali sono stati assorbiti. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui chiedeva una pronuncia sull’an con riserva del quantum, poiché non è ammessa una condanna generica; è stata comunque ritenuta infondata, perché il ricorrente non aveva allegato né dimostrato l’esistenza, anche potenziale, di un danno e il nesso causale, che non si presumono dalla sola illegittimità dell’atto. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
Ha anzitutto dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il Comune avrebbe escluso la natura pertinenziale della piscina senza esaminare le caratteristiche del progetto: dimensioni, rapporto volumetrico con l’abitazione, struttura prefabbricata in vetroresina e modalità di posa. Secondo il ricorrente, l’opera non determinerebbe un significativo aggravio del carico urbanistico e sarebbe realizzabile mediante SCIA, senza integrare una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001.
La disposizione è richiamata nell’esposizione della tesi del ricorrente, secondo cui la piscina, per le sue caratteristiche, non integrerebbe una nuova costruzione; il TAR non decide autonomamente tale questione, ma annulla l’atto per insufficiente istruttoria e motivazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Con memoria del 22 luglio 2026, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ha sostenuto che la diffida, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, non potrebbe neppure essere qualificata come atto di autotutela, mancando la motivazione sull’interesse pubblico e sull’affidamento del privato richiesta dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
Il riferimento all’art. 21-nonies è riportato come argomento del ricorrente e non è esaminato nel merito dal TAR, che assorbe gli ulteriori motivi dopo aver accolto le censure di difetto di motivazione e istruttoria.
art. 39 c.p.a.
Nel processo amministrativo non trova applicazione l’istituto della condanna generica scolpito dall’art. 278 c.p.c., in quanto incompatibile, ai sensi dell’art. 39 c.p.a., con le esigenze di concentrazione delle tutele e di celere definizione del giudizio.
La condanna generica prevista dall’art. 278 c.p.c. non è applicabile nel processo amministrativo, in ragione dell’incompatibilità con la concentrazione delle tutele e la celere definizione del giudizio.
art. 34, comma 4, c.p.a.
È ammessa soltanto la ben diversa pronuncia prevista dall’art. 34, comma 4, c.p.a., con la quale il giudice, dopo avere accertato tutti gli elementi costitutivi della responsabilità e l’esistenza del danno, stabilisce i criteri per la sua quantificazione, demandando all’Amministrazione la formulazione di una proposta e riservando l’eventuale determinazione della somma al giudizio di ottemperanza.
La pronuncia che rinvia la quantificazione del danno è consentita solo dopo l’accertamento di tutti gli elementi della responsabilità e dell’esistenza del danno; il giudice stabilisce i criteri di quantificazione e l’amministrazione formula una proposta, con eventuale definizione della somma in ottemperanza.
Massime di principio
- La natura urbanistica pertinenziale di una piscina non discende dalla sola funzione ricreativa a servizio dell’abitazione: va verificata in concreto considerando dimensioni e profondità, modalità costruttive, proporzione con l’edificio, possibilità di uso autonomo, carico urbanistico e incidenza stabile sull’assetto del territorio.
- La destinazione agricola dell’area non determina, di per sé, un divieto assoluto di realizzare una piscina a servizio di un’abitazione legittimamente esistente. L’amministrazione deve verificare concretamente se l’opera sia accessoria e modesta e se eviti una trasformazione urbanistica apprezzabile.
- Un provvedimento che inibisce una SCIA edilizia è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione se nega in modo apodittico la pertinenzialità senza esaminare i dati tecnici e dimensionali specificamente rappresentati dall’interessato e la loro rilevanza rispetto ai criteri urbanistici applicabili.
- Nel processo amministrativo non è ammessa una condanna generica al risarcimento con riserva del quantum. La pronuncia prevista dall’art. 34, comma 4, c.p.a. presuppone l’accertamento dell’esistenza del danno e degli altri elementi della responsabilità, potendo essere differita soltanto la determinazione quantitativa secondo criteri fissati dal giudice.
- L’illegittimità del provvedimento non dimostra automaticamente l’esistenza di un danno risarcibile: chi agisce deve allegare e provare, anche solo in termini di esistenza potenziale, il pregiudizio e il nesso causale con la condotta amministrativa.
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