Sentenza n. 1948/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 2779/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 2779/2023, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione n. 2 del 2 gennaio 2019 e il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica e sanatoria edilizia del 9 luglio 2019
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una struttura in travi di legno, stabilmente bullonata e infissa al suolo, lunga circa 23,50 metri e alta circa 2,70 metri, con pannelli in alluminio e teli trasparenti, nonché una bacheca in legno posta a chiusura del lato maggiore di una struttura adibita a caffetteria, realizzate su un fondo agricolo sottoposto a vincoli ambientali e paesaggistici. L’appellante ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 6-bis, 27, 31 e 33 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’opera rientrasse nell’edilizia libera o, in subordine, fosse soggetta alla diversa disciplina sanzionatoria dell’art. 33. Ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 37 d.P.R. 380/2001 e della l. reg. Campania n. 35/1987, sostenendo che l’opera fosse compatibile con l’art. 41 del PRG, poiché non avrebbe compromesso la destinazione agricola del fondo né comportato deruralizzazione. L’appellante ha anche contestato la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza di demolizione, che richiamava sia gli artt. 31 e 33 d.P.R. 380/2001, e il difetto di motivazione del diniego di sanatoria, deducendo l’assenza di incremento di volumetria. Il Collegio ha considerato anche il precedente giudicato formatosi sugli ulteriori abusi realizzati nell’area, rilevando il loro collegamento strutturale e funzionale e il progressivo impatto complessivo sul paesaggio e sull’ambiente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il manufatto non fosse un semplice pergolato rientrante nell’edilizia libera: la struttura, stabilmente infissa al suolo, di rilevanti dimensioni e dotata di pannelli e teli, determina una nuova superficie utile e un nuovo volume, sicché è assoggettata al permesso di costruire. La qualificazione è coerente anche con la stessa richiesta dell’interessato di accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistica, considerata indice del riconoscimento della necessità del titolo edilizio. È stata esclusa la dedotta contraddittorietà dell’ordinanza, poiché, nonostante il richiamo anche all’art. 33 d.P.R. 380/2001, il provvedimento ha chiaramente disposto la demolizione ai sensi dell’art. 31. Il diniego di sanatoria è stato ritenuto legittimo perché l’intervento ricade in zone soggette a tutela ambientale e destinate esclusivamente all’attività agricola, nelle quali l’art. 41 del PRG vieta la realizzazione di nuovi edifici residenziali o turistici. Tale divieto non lascia spazio a una valutazione concreta di compatibilità dell’intervento, già esclusa a monte dalla disciplina urbanistica. Il Collegio ha inoltre rilevato che, comportando nuove superfici e nuovi volumi, le opere non sono suscettibili di sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.500, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dei provvedimenti amministrativi deve consentire la comprensione delle ragioni dell’azione amministrativa; nel caso concreto non è stato ravvisato un vizio motivazionale invalidante.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
La struttura controversa non rientra nell’edilizia libera, poiché per caratteristiche costruttive, stabilità e dimensioni determina nuova superficie utile e nuovo volume.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È la disposizione applicata dal Comune per ordinare la demolizione delle opere abusive soggette a permesso di costruire; il richiamo concorrente all’art. 33 non ha reso contraddittoria l’ingiunzione.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Il richiamo a tale disposizione nelle premesse dell’ordinanza non modifica la chiara applicazione dell’art. 31 né determina contraddittorietà del provvedimento.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Non è applicabile al caso concreto, poiché il manufatto costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
art. 41 del PRG
Tali zone sono destinate esclusivamente all’attività agricola ed è vietata la realizzazione di nuovi edifici residenziali o turistici
Il divieto di nuova edificazione nelle zone agricole vincolate esclude valutazioni discrezionali sulla compatibilità concreta dell’intervento con la destinazione agricola.
art. 17 l. reg. Campania n. 35/1987
La disposizione è richiamata quale base della tutela dell’ambiente naturale gravante sull’area interessata dagli interventi.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
Le opere che determinano nuove superfici e nuovi volumi non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata per la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Un pergolato rientra nell’edilizia libera soltanto quando conserva caratteristiche di struttura aperta e priva di copertura non facilmente amovibile; quando è stabilmente infisso al suolo, presenta dimensioni significative ed è completato da pannelli o teli tali da creare una superficie utile o un volume, deve essere qualificato come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
- La richiesta del proprietario di accertamento di compatibilità paesaggistica e di sanatoria edilizia può essere valorizzata come riconoscimento della necessità di un titolo edilizio e non è coerente con la successiva tesi secondo cui l’opera sarebbe integralmente libera.
- Il richiamo, nelle premesse di un’ordinanza di demolizione, a più disposizioni sanzionatorie non determina di per sé contraddittorietà quando il dispositivo e la motivazione rendono chiaramente individuata la base normativa effettivamente applicata.
- Quando la disciplina urbanistica destina una zona esclusivamente all’attività agricola e vieta la realizzazione di nuovi edifici residenziali o turistici, la realizzazione di un manufatto qualificabile come nuova costruzione è illegittima senza che l’amministrazione debba svolgere ulteriori valutazioni sulla compatibilità concreta dell’opera con la destinazione agricola.
- Nel valutare la rilevanza urbanistica e paesaggistica di opere abusive realizzate progressivamente nella medesima area, gli interventi possono essere considerati unitariamente quando presentano collegamento strutturale e funzionale e concorrono a una complessiva trasformazione del territorio.
- Le opere abusive che comportano incremento di superficie utile o di volume non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004.
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