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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 428/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen. Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., con riferimento agli artt. 41-bis Ord.pen. e 125 c.p.p.), sostenendo che l'ordinanza non ha valutato i documenti prodotti dalla difesa. Ha affermato di essere un mero partecipe/"consigliere" senza ruolo direttivo, richiamando una sentenza del GUP del 29/07/2022 che non avrebbe provato poteri direttivi, contestando la valutazione dei contatti e dei messaggi e la mancata accertamento della perdurante vitalità del sodalizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di specificità. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata: dal provvedimento risultano elementi che indicano l'attuale partecipazione attiva del ricorrente alla cosca (ruolo di consigliere e mediatore, flusso informativo continuo, riscossione di somme periodiche, comportamenti durante la semilibertà e probabile interesse in acquisto di droga). La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere i fatti) e ha confermato che la motivazione del Tribunale è completa e non contraddittoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento Penitenziario

    Applicato per giustificare il regime di detenzione di massima sicurezza in presenza di elementi che dimostrano l'attuale e consistente pericolosità del detenuto e l'attività della cosca, con l'obiettivo di impedire flussi informativi tra detenuti e affiliati esterni.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità, quindi inammissibile.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata valutazione di documenti/difendibili, ma la Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse comunque considerato le risultanze probatorie rilevanti e che il ricorso non avesse specificato in che modo fosse stata violata la norma.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale principio ritenendo non dimostrata la buona fede del ricorrente nella proposizione del ricorso e ha fissato in euro 3.000 la somma dovuta.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000)

    Principio richiamato circa il limite del controllo di legittimità: la Corte non può rivedere i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito; il sindacato è limitato alla coerenza e alla completezza della motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito; il sindacato si limita alla verifica della completezza, coerenza e logicità della motivazione.
  • Un ricorso in cassazione volto a riproporre argomentazioni già valutate e respinte dai giudici di merito, senza affrontare criticamente le ragioni addotte nella decisione impugnata, è inammissibile per genericità.
  • Per l'applicazione dell'art. 41-bis è rilevante la prova della attuale pericolosità e della partecipazione attiva del detenuto a strutture associative: elementi quali ruolo di mediazione/consigliere, flussi informativi con l'esterno, riscossione di somme e condotte tenute in periodo di semilibertà rafforzano la motivazione del provvedimento.
  • Se si contesta la mancata valutazione di documenti da parte del giudice, è necessario indicare con precisione quali documenti, quale contenuto probatorio essi avrebbero apportato, e dimostrare in che modo la decisione impugnata ha omesso o travisato quella prova.
  • In caso di ricorso manifestamente generico o temerario la parte può essere condannata alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende, salvo che si dimostri l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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