Cassazione Penale, Sentenza n. 15702/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 21/07/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio (orologio marca Omega e 20 giubbini) ritenuti pertinenti al reato di ricettazione. Il ricorrente deduce un unico motivo invocando la violazione degli artt. 253, comma 1 e 335, comma 3 c.p.p., sostenendo che la motivazione sia carente o meramente apparente quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti, al nesso di strumentalità tra i beni e il reato di ricettazione e alla finalità probatoria del vincolo reale. Si prospetta un automatismo illecito tra possesso dei beni e loro provenienza illecita, basato su circostanze congetturali; si contesta inoltre che il Tribunale abbia indebitamente integrato il contenuto del decreto di sequestro desumendo dalla natura dei beni l'indispensabilità del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: le doglianze sono aspecifiche e non consentite dalla legge; il rimedio in Cassazione contro ordinanze di sequestro è possibile solo per violazione di legge. La Corte ritiene che l'ordinanza impugnata sia adeguatamente motivata nei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza, avendo il Tribunale spiegato le ragioni del rigetto delle censure difensive e fondato il fumus della ricettazione sul comportamento dell'indagato (fuga e violenta reazione agli operanti). Il Tribunale ha inoltre condiviso le ragioni del decreto di convalida circa la necessità del vincolo ablatorio per accertare origine, provenienza, riconducibilità e eventuale falsità dei beni, senza illegittima integrazione della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 253 c.p.p., comma 1
Norma sul sequestro probatorio; la Corte valuta che la decisione di convalida/decreto e la successiva ordinanza di riesame devono essere motivate sui presupposti del sequestro (fumus e finalità probatoria) e rileva che nel caso concreto tali motivazioni soddisfano i requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza
art. 335 c.p.p., comma 3
Prevede i limiti e le modalità del riesame del provvedimento ablatorio; la Corte osserva che le censure debbono essere specifiche e che il sindacato in Cassazione è limitato alle violazioni di legge
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, ivi compresa la condanna alle spese e la possibile applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); la Corte ha disposto la condanna dell'inammissibile ricorrente ai sensi di tale articolo
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio è ammesso soltanto per violazione di legge: non è consentito un semplice riesame di merito camuffato da censura sulla motivazione
- La carenza di motivazione integra una violazione di legge solo se l'atto motivazionale manca del tutto o è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza tali da renderlo incomprensibile; critiche generiche o aspecifiche sono inammissibili
- Il giudice del riesame può limitarsi a condividere e ritenere sufficienti le argomentazioni del decreto del pubblico ministero senza dover "integrare" ex novo la motivazione, purché ritenga le argomentazioni stesse logicamente adeguate
- Condotte dell'indagato al momento del controllo (es. fuga, resistenza violenta) possono costituire elementi logici per ritenere il fumus commissi delicti e legittimare il sequestro probatorio, se adeguatamente motivate
- La necessità del vincolo reale a fini probatori è giustificabile quando il sequestro sia indispensabile per accertare origine, provenienza, riconducibilità soggettiva o eventuale falsità dei beni; l'onere difensivo è di contestare specificamente queste esigenze con elementi concreti
- Censure generiche sulla presunta apparente motivazione o sull'"integrazione" del decreto rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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