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Ordinanza

Ordinanza n. 122/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento, emesso dal Comune di Calolziocorte-Sportello Unico per l'Edilizia in data 28 febbraio 2023 (Prot./VI.3/NP-pc) di annullamento della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, presentata dalla società Valsecchi Ubaldo s.n.c. di Valsecchi Sergio in data 3 giugno 2022 (prot. 15525) e successivamente autonomamente integrata in data 15 giugno 2022 (prot. 16661), relativa alla realizzazione di una Casa Funeraria nell'immobile situato nel Comune di Calolziocorte (LC), Via Padri Serviti n. 19, censito al Catasto di detto Comune al mapp. 794, sub. 702, sez. CO/3 – P.E. 18520; di qualsiasi altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 del 2 settembre 2022, comunicata in data 6 settembre 2022 – protocollo di partenza n. 24838, e la comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento ex art. 21-nonies della legge n. 241 della 1990 della SCIA - P.E. n. 18520 – del 18 novembre 2022, comunicata in pari data - protocollo di partenza n. 32166.

Giustizia amministrativa202300856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento comunale della SCIA presentata per la realizzazione di una casa funeraria, con impugnazione anche degli atti procedimentali presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Calolziocorte ha annullato la SCIA presentata ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di una casa funeraria. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’avvio del procedimento di annullamento della SCIA ai sensi dell’art. 21-nonies della medesima legge. Dall’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né le contestazioni sostanziali relative all’intervento edilizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto un’istruttoria chiedendo alla società ricorrente di dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione, di aggiornare la situazione della vicenda e di indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato al Comune di fornire documentati chiarimenti aggiornati sui fatti di causa e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che la mancata dichiarazione sulla permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come comportamento processuale inequivoco idoneo a giustificare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state definite nell’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    È la disposizione in base alla quale era stata presentata la SCIA relativa all’intervento edilizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, impugnata quale atto presupposto.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento del procedimento comunale di annullamento della SCIA.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’ordinanza istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; l’inerzia sulla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse può concorrere alla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali fondanti l’ordinanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; l’inerzia della parte, a fronte della richiesta di precisare l’interesse alla decisione, può manifestare inequivocabilmente il disinteresse attuale.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, l’inerzia entro il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze del processo, come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale alla definizione della controversia.
  • L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata sulla base del comportamento processuale della parte che, compulsata dal giudice a precisare la permanenza dell’interesse ad agire, non adempia all’incombente richiesto.
  • In un giudizio ancora non definito nel merito, il giudice può disporre istruttoria per acquisire chiarimenti aggiornati dall’amministrazione e la documentazione relativa agli atti impugnati, rinviando la valutazione sulla permanenza dell’interesse e sulla decisione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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