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Interpello

Risposta n. 492 del 25/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene di poter accedere al regime perché laureato, residente e lavoratore dipendente in Italia, con attività svolta all’estero per oltre 24 mesi; inoltre, ritiene che il rientro non sia una mera prosecuzione del precedente rapporto, poiché ha rinunciato alle offerte estere e ha assunto in Italia una qualifica superiore e diversa.

Regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 16 d.lgs. 147/2015 e rientro in Italia dopo distacco all’estero

Il quesito

Verificare se un lavoratore italiano, rientrato in Italia il 1° aprile 2019 dopo un distacco in Francia, possa beneficiare del regime impatriati nonostante il rientro coincida con la scadenza del distacco, ma avvenga con diversa qualifica e senza continuità con la precedente posizione lavorativa.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene applicabile il regime impatriati, nella versione vigente fino al 30 aprile 2019, ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia nel 2019. Richiamando la prassi, afferma che il rientro dopo distacco non esclude il beneficio quando non vi sia continuità con la precedente posizione lavorativa e il rientro risponda alla ratio attrattiva della norma. Nel caso concreto, poiché il lavoratore rientra con qualifica diversa e maggiori competenze acquisite all’estero, può beneficiare dell’agevolazione per il periodo d’imposta 2019 e i quattro successivi, ferma la verifica degli altri requisiti di legge e della residenza fiscale effettiva.

Regime speciale per lavoratori impatriati e rientro dopo distacco all’estero

L’interpello riguarda l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in un caso di rientro in Italia dopo un periodo di distacco in Francia. La questione centrale è se il rientro, avvenuto con una diversa qualifica e in un contesto professionale non coincidente con quello originario, consenta comunque l’accesso all’agevolazione.

Fattispecie rappresentata dall’istante

L’istante è cittadino italiano, laureato in Ingegneria dal 18 dicembre 2015, assunto il 14 marzo 2016 da una società italiana con contratto a tempo indeterminato e qualifica di impiegato, livello C, nell’area produzione. Dal 1° aprile 2017 è stato distaccato in Francia per 24 mesi presso una società del gruppo, svolgendo la funzione di controller nell’ambito della finanza aziendale; per effetto del trasferimento si è iscritto all’AIRE dal 28 giugno 2017.

Alla scadenza del biennio di distacco, la società italiana gli ha proposto di restare in Francia per ulteriori tre anni e, parallelamente, anche la società francese gli ha formulato un’offerta economica per proseguire l’attività all’estero dal 1° aprile 2019. L’istante ha però rifiutato tali proposte e ha accettato una nuova offerta della società italiana, che prevedeva il rientro in Italia con passaggio di ruolo da impiegato a quadro e una futura prospettiva di trasferimento presso un’altra società del gruppo dal 1° luglio 2019. Il rientro è avvenuto il 1° aprile 2019.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se, alla luce di tali circostanze, possa fruire dell’agevolazione per i lavoratori impatriati. In particolare, rappresenta di avere svolto continuativamente attività di lavoro o studio fuori dall’Italia per oltre ventiquattro mesi, di essere cittadino dell’Unione europea, di svolgere lavoro dipendente in Italia e di aver assunto, al rientro, una posizione diversa e più elevata rispetto a quella precedente.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo l’istante, ricorrono i requisiti per l’accesso al regime speciale perché:

  • è in possesso di laurea magistrale;
  • ha svolto attività di lavoro o studio fuori dall’Italia per almeno ventiquattro mesi;
  • è cittadino dell’Unione europea;
  • svolge lavoro dipendente in Italia.

Sostiene inoltre che il rientro non sia una conseguenza della naturale scadenza del distacco, poiché aveva ricevuto proposte economiche per restare in Francia e ha invece scelto di tornare in Italia per opportunità di crescita professionale. Il cambio di qualifica da impiegato a quadro sarebbe indice di discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa, con conseguente ammissibilità al regime agevolato.

Normativa richiamata e quadro di riferimento

L’Agenzia richiama l’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, che ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati. Evidenzia che l’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato la disciplina, con applicazione ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2020.

Per i trasferimenti di residenza in Italia nel 2019, come nel caso esaminato, resta applicabile la formulazione dell’articolo 16 vigente fino al 30 aprile 2019, secondo cui i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia concorrono al reddito complessivo nella misura del 50 per cento. Il beneficio ha durata quinquennale, a decorrere dal periodo d’imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi.

L’Agenzia richiama inoltre:

  • l’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2016, che richiede che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio e che si impegni a permanervi per almeno due anni, a pena di decadenza;
  • l’articolo 2 del TUIR, ai fini della residenza fiscale, secondo cui la residenza in Italia sussiste se per almeno 183 giorni (184 in caso di anno bisestile) la persona fisica è iscritta nelle anagrafi della popolazione residente, oppure ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile, trattandosi di condizioni alternative;
  • la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, che aveva affermato l’esclusione dal beneficio dei soggetti rientrati in Italia dopo un distacco all’estero, in ragione della continuità con la precedente posizione lavorativa;
  • la risoluzione n. 76/E del 5 ottobre 2018, che ha attenuato tale lettura, ammettendo la valutazione di casi specifici in cui il rientro non sia collegato alla naturale scadenza del distacco e sia coerente con la ratio attrattiva della norma.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conferma l’impostazione più flessibile già espressa con la risoluzione n. 76/E del 2018. Precisa che il mero rientro dopo distacco all’estero non esclude automaticamente il regime impatriati, purché il rientro sia connotato da elementi di discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa e sia funzionale alla finalità di attrarre in Italia capitale umano qualificato.

Nel caso concreto, pur coincidendo l’inizio del nuovo rapporto in Italia con la scadenza naturale del distacco, il rientro con qualifica di quadro non si pone in continuità con la precedente posizione di impiegato. Il lavoratore assume infatti un ruolo aziendale differente, in ragione delle maggiori competenze ed esperienze maturate all’estero.

Parere conclusivo dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, l’istante può accedere al regime speciale per lavoratori impatriati nella versione vigente fino al 30 aprile 2019. Il beneficio spetta a partire dal periodo d’imposta 2019 e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Resta fermo che la verifica dell’effettiva residenza fiscale è una questione di fatto, non sindacabile in sede di interpello, e che il parere è reso sulla base degli elementi forniti nell’istanza, assunti come veritieri e concretamente attuati.

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