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Interpello

Risposta n. 496 del 25/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La banca ritiene che l’imposta non sia dovuta per difetto di territorialità, perché i contratti si perfezionano all’estero, l’attività è svolta fuori dal territorio dello Stato e non si applicano le norme italiane sulla trasparenza.

Applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni e ai contratti di conto deposito offerti a clienti non residenti tramite piattaforma informatica estera.

Il quesito

La banca italiana chiede se, per conti deposito stipulati con soli clienti residenti in Germania tramite una piattaforma tedesca e con perfezionamento mediante scambio di corrispondenza, debba applicare l’imposta di bollo sia sul contratto di conto deposito sia sulle comunicazioni periodiche alla clientela, ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642/1972.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che le comunicazioni periodiche ai clienti rientrino nell’articolo 13, comma 2-ter, e siano soggette a imposta di bollo; invece i contratti di conto deposito non sono autonomamente assoggettati a bollo, poiché il relativo prelievo è ricompreso nell’imposta sostitutiva prevista per i prodotti finanziari e per i rapporti di conto deposito.

Applicazione dell’imposta di bollo a conti deposito offerti a clienti tedeschi tramite piattaforma estera

La risposta n. 496 riguarda il trattamento dell’imposta di bollo applicabile a un prodotto di conto deposito commercializzato da una banca italiana verso clientela residente in Germania, tramite una piattaforma informatica gestita da una società tedesca e con il supporto di un intermediario bancario tedesco. Il chiarimento richiesto concerne sia il contratto di deposito sia le comunicazioni periodiche da inviare alla clientela.

Fattispecie rappresentata

La banca istante è una banca italiana autorizzata a operare anche fuori dall’Italia nell’Unione europea. Ha esteso la propria offerta di conti deposito in Germania, dove opera in regime di libera prestazione di servizi, e prospetta di farlo anche in Austria.

L’operatività avviene a distanza, senza succursali o stabili organizzazioni locali, attraverso la piattaforma "WeltSparen" di una società tedesca. La piattaforma funziona come vetrina commerciale: svolge attività di marketing e consente ai clienti retail residenti in Germania di confrontare e scegliere prodotti di deposito offerti da diverse banche europee.

Una banca tedesca cura invece:

  • l’identificazione della clientela;
  • la gestione e amministrazione dei conti correnti e dei pagamenti collegati ai depositi;
  • la trasmissione della documentazione contrattuale, secondo un accordo globale di servizi.

Il contratto si perfeziona mediante scambio di corrispondenza: il cliente firma e invia la proposta di apertura del conto deposito, da appoggiare a un proprio conto corrente presso la banca tedesca; la banca istante svolge le verifiche e, se positive, accetta la proposta con documento firmato e inviato al cliente.

Quesito del contribuente

La banca chiede se, per i conti deposito intestati a clienti tedeschi e collocati tramite la piattaforma estera, debba applicare:

  • l’imposta di bollo sul contratto di conto deposito, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972;
  • l’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela, ai sensi dell’articolo 13, comma 2-ter, della medesima tariffa.

Soluzione interpretativa prospettata dalla banca

Secondo l’istante, l’imposta non è dovuta per mancanza del presupposto territoriale. La banca sostiene infatti che:

  • i conti deposito sono stipulati fuori dal territorio dello Stato;
  • l’attività bancaria è svolta all’estero e non è soggetta alla disciplina italiana sulla trasparenza;
  • il contratto, essendo concluso per scambio di corrispondenza, si perfeziona nel luogo in cui l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente, cioè in Germania;
  • l’articolo 2 del d.P.R. n. 642/1972 collega il bollo agli atti formati nello Stato;
  • il d.m. 24 maggio 2012 prevede l’applicazione dell’imposta da parte di soggetti che esercitano l’attività bancaria sul territorio della Repubblica, requisito che la banca ritiene insussistente nel caso di specie.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972, che assoggetta a bollo le "comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari", compresi i depositi bancari e postali;
  • la nota 3-ter al medesimo articolo 13, secondo cui la comunicazione si considera comunque inviata almeno una volta l’anno e l’imposta è dovuta almeno annualmente o alla chiusura del rapporto;
  • il d.m. 24 maggio 2012, articolo 1, lettera a), che definisce l’"ente gestore" come il soggetto che esercita sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa secondo le rispettive discipline;
  • il TUB e, in particolare, il richiamo al soggetto che esercita l’attività bancaria secondo le disposizioni del d.lgs. n. 385/1993;
  • le circolari n. 48/E del 2012 e n. 15/E del 2013, richiamate per i chiarimenti applicativi sull’imposta;
  • l’articolo 4, comma 4, del d.m. 24 maggio 2012, secondo cui l’imposta di bollo ex articolo 13, comma 2-ter, è sostitutiva dell’imposta ordinaria dovuta per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell’ambito dei rapporti di conto corrente, libretti di risparmio e prodotti finanziari tra ente gestore e clientela.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sulle comunicazioni periodiche

L’Agenzia ritiene che le comunicazioni periodiche alla clientela siano soggette all’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter.

In particolare osserva che:

  • la banca istante, nel rapporto in esame, è il soggetto che gestisce il prodotto finanziario di conto deposito;
  • essa è tenuta a predisporre e inviare le comunicazioni periodiche al cliente per riepilogare la posizione e il valore del prodotto, con cadenza periodica o almeno annuale;
  • tali comunicazioni rientrano quindi nel campo di applicazione dell’articolo 13, comma 2-ter.

L’Agenzia valorizza inoltre il fatto che la nozione di cliente non dipende dalla residenza del soggetto e che il presupposto applicativo dell’imposta, per le comunicazioni relative a prodotti finanziari, riguarda i rapporti intrattenuti con un ente gestore che esercita l’attività bancaria sul territorio della Repubblica.

Parere dell’Agenzia sulle argomentazioni territoriali

Sul piano territoriale, l’Agenzia non accoglie la tesi della banca. Secondo la risposta, il fatto che la piattaforma e parte delle attività operative siano estere non esclude l’applicazione dell’imposta sulle comunicazioni periodiche, poiché il rapporto di conto deposito è comunque gestito dalla banca istante, che resta l’ente tenuto agli adempimenti informativi verso il cliente.

Trattamento del contratto di conto deposito

Quanto al contratto di conto deposito, l’Agenzia precisa che, in via generale, esso è riconducibile alla nota 2-bis in calce all’articolo 2 della tariffa, parte prima, che prevede l’imposta di bollo di euro 16,00 per i contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari.

Tuttavia, per i rapporti considerati, l’Agenzia conclude che il contratto di conto deposito non è soggetto autonomamente a tale imposta, perché il prelievo è assorbito dall’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 13, comma 2-ter, in combinato disposto con l’articolo 4, comma 4, del d.m. 24 maggio 2012.

Conclusioni operative

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate afferma che:

  • le comunicazioni periodiche inviate ai clienti tedeschi relative ai conti deposito sono soggette all’imposta di bollo ex articolo 13, comma 2-ter;
  • i contratti di conto deposito stipulati con tali clienti non scontano autonomamente l’imposta di bollo di cui all’articolo 2, nota 2-bis, poiché il relativo onere è ricompreso nell’imposta sostitutiva applicabile ai rapporti finanziari.

La risposta, quindi, distingue nettamente tra contratto e comunicazioni: le seconde sono imponibili, mentre il primo non è assoggettato a un bollo autonomo.

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