Risposta n. 493 del 25/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che l’atto rientri nell’ambito dell’art. 19 l. 74/1987, come esteso dalla Corte costituzionale e chiarito dalla prassi, poiché dà esecuzione agli accordi di separazione e riguarda atti relativi al procedimento di separazione personale.
Applicabilità dell’esenzione ex art. 19 l. 74/1987 a una permuta di immobili in esecuzione di accordi di separazione consensuale omologata
Il quesito
L’istante chiede se l’atto notarile di permuta, stipulato anni dopo l’omologa della separazione e con trasferimenti immobiliari in parte diversi per effetto del decesso dell’usufruttuaria e di variazioni catastali, possa fruire dell’esenzione fiscale prevista per gli atti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile l’agevolazione, perché l’atto realizza sostanzialmente gli effetti degli accordi di separazione omologati; non sono ostativi né il decorso di oltre cinque anni, né il passaggio da nuda proprietà a piena proprietà dovuto al decesso dell’usufruttuaria, né le modifiche catastali, purché sia dimostrabile che si tratta dei medesimi immobili originariamente indicati.
Esenzione fiscale per una permuta immobiliare in esecuzione di accordi di separazione
L’interpello riguarda la possibilità di applicare il regime di favore previsto dall’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 a un atto notarile di permuta immobiliare stipulato in attuazione di accordi di separazione consensuale omologata. La questione nasce dal fatto che, rispetto agli impegni originari, il tempo trascorso e alcune vicende sopravvenute hanno modificato la consistenza giuridica e catastale dei beni oggetto di trasferimento.
Fattispecie rappresentata dall’istante
I coniugi X e Y avevano depositato al Tribunale di Alfa un ricorso per separazione consensuale, poi omologato con decreto del tribunale. Nel relativo accordo era stata prevista una regolazione patrimoniale mediante permuta di immobili.
In particolare:
- il signor X si era impegnato a trasferire all’istante la piena proprietà di un immobile sito in Alfa, viale dei Delta n. 166, comprensivo di due locali cantina;
- l’istante si era impegnata a trasferire al signor X la nuda proprietà di un immobile sito in Alfa, via Zeta n. XX, allora gravato dall’usufrutto vitalizio della signora Gamma.
Successivamente, pur essendo decorso molto tempo dall’omologa, i coniugi hanno deciso di dare comunque attuazione agli accordi, non essendo stato fissato dal giudice alcun termine perentorio. Nel frattempo, è deceduta l’usufruttuaria Gamma, con conseguente consolidamento dell’usufrutto nella nuda proprietà in capo all’istante.
Di conseguenza, l’assetto attuale da formalizzare con atto notarile presenta alcune differenze rispetto a quello originariamente previsto:
- il bene trasferito dall’istante al coniuge non è più la nuda proprietà, ma la piena proprietà, poiché l’usufrutto si è estinto per decesso dell’usufruttuaria;
- il bene trasferito dal coniuge all’istante risulta oggi identificato come tre unità immobiliari catastalmente distinte, anziché le due originarie, a seguito di successive variazioni catastali e dell’emersione di una cantina inizialmente non accertata.
Quesito posto
L’istante chiede se l’atto di trasferimento che verrà formalizzato con atto notarile, pur non corrispondendo in modo identico alle originarie previsioni dell’accordo di separazione, possa comunque beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa prevista dall’art. 19 della legge n. 74 del 1987 per gli atti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, l’atto di permuta dovrebbe rientrare nel perimetro applicativo dell’art. 19 della legge n. 74 del 1987, come interpretato estensivamente dalla Corte costituzionale e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, viene richiamato il principio secondo cui l’esenzione spetta a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, quindi anche agli atti esecutivi degli accordi patrimoniali definiti in sede di separazione consensuale omologata.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama l’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per:
- gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i procedimenti, anche esecutivi e cautelari, diretti alla corresponsione o revisione degli assegni previsti dagli articoli 5 e 6 della legge n. 898 del 1970.
Viene inoltre richiamato il principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999, che ha esteso l’applicabilità della disposizione anche ai procedimenti di separazione personale.
Sul piano giurisprudenziale, l’Agenzia cita anche l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22023 del 21 settembre 2017, secondo cui l’esenzione mira a favorire gli atti e le convenzioni con cui i coniugi regolano i rapporti patrimoniali conseguenti alla crisi matrimoniale, compresi gli accordi che prevedono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili da un coniuge all’altro.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma che, per verificare l’agevolazione, occorre accertare se l’atto di trasferimento che si intende stipulare realizzi sostanzialmente gli accordi presi in sede di separazione consensuale omologata e produca i medesimi effetti giuridici.
In tale prospettiva, l’Ufficio ritiene non ostativo il fatto che siano trascorsi oltre cinque anni tra il decreto di omologa e la stipula dell’atto notarile, poiché:
- nel decreto di omologa non è indicato alcun termine perentorio per l’esecuzione degli accordi;
- la norma agevolativa non prevede un limite temporale perentorio.
Parimenti, non è ritenuto ostativo il mutamento da nuda proprietà a piena proprietà nel trasferimento dell’istante al coniuge, in quanto tale mutamento deriva dal decesso dell’usufruttuaria, evento non imputabile alle parti. Secondo l’Agenzia, la situazione finale è sostanzialmente analoga a quella che si sarebbe avuta se il trasferimento della nuda proprietà fosse stato eseguito prima del decesso: in quel caso, il coniuge sarebbe comunque diventato pieno proprietario per consolidamento dell’usufrutto.
Infine, con riferimento ai beni trasferiti dal coniuge all’istante, l’Agenzia ritiene non ostativa la variazione dei riferimenti catastali e la suddivisione in tre unità immobiliari, purché sia dimostrabile che si tratti dei medesimi immobili già indicati nell’accordo di separazione omologato.
Conclusione e parere finale
L’Agenzia conclude che l’atto di permuta, pur non essendo formalmente identico alla previsione originaria, realizza sostanzialmente i medesimi effetti giuridici previsti dagli accordi di separazione consensuale omologata e può quindi beneficiare del trattamento fiscale agevolato previsto dall’articolo 19 della legge n. 74 del 1987.
Il requisito decisivo è la riconducibilità sostanziale dell’atto all’esecuzione degli accordi di separazione e la prova che i beni trasferiti siano quelli originariamente contemplati, anche se con diversa qualificazione giuridica o diversa identificazione catastale sopravvenuta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 25 nov 2019Risposta n. 491 del 25/11/2019
- Interpello · 25 nov 2019Risposta n. 492 del 25/11/2019
- Interpello · 25 nov 2019Risposta n. 494 del 25/11/2019
- Interpello · 25 nov 2019Risposta n. 495 del 25/11/2019
- Interpello · 25 nov 2019Risposta n. 496 del 25/11/2019
- Interpello · 25 nov 2019Risposta n. 497 del 25/11/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →