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Interpello

Risposta n. 491 del 25/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina all’acquisto di un fondo agricolo da parte di soci IAP, in presenza di affitto in essere alla loro società agricola semplice.

Il quesito

Il notaio chiede se i soci IAP di una società agricola semplice possano acquistare uti singuli un terreno agricolo attualmente condotto in affitto dalla stessa società e beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009, nonostante la pendenza del contratto di affitto.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo il contribuente, l’agevolazione dovrebbe spettare perché l’operazione sarebbe assimilabile ai casi endofamiliari già ritenuti irrilevanti ai fini della decadenza; pertanto l’acquisto dei soci, con il fondo lasciato in affitto alla società, non precluderebbe il beneficio, purché gli acquirenti mantengano la coltivazione diretta o, in alternativa, l’affitto sia risolto prima della vendita oppure l’acquisto sia fatto dalla società affittuaria.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene applicabile l’agevolazione anche nel caso prospettato, richiamando la propria risoluzione n. 279/E del 2008, ma precisa che il beneficio compete solo a condizione che gli acquirenti IAP continuino a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni.

Acquisto di fondo agricolo da parte di soci IAP con affitto in corso alla società semplice

L’interpello riguarda l’applicazione delle agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina a un’operazione di acquisto di terreno agricolo da parte di soci qualificati come imprenditori agricoli professionali. Il fondo è attualmente condotto in affitto dalla società agricola semplice partecipata dagli stessi soci acquirenti.

Fattispecie rappresentata

La società agricola semplice Alfa S.S., costituita dai coniugi X e Y, è affittuaria di un fondo rustico sito nel Comune di Delta, con destinazione agricola. I due soci, singolarmente, possiedono i requisiti di IAP e risultano iscritti alla gestione previdenziale INPS; inoltre dispongono già di altri terreni agricoli, sia in proprietà sia in affitto, nel medesimo Comune.

I soci intendono acquistare il fondo in qualità di persone fisiche, e non in nome e per conto della società, salvo la prelazione di terzi. L’operazione avverrebbe quindi mentre è ancora in vigore il contratto di affitto tra il venditore e la società agricola semplice partecipata dagli stessi acquirenti.

Quesito posto all’Agenzia

Il notaio chiede se tale acquisto possa beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, cioè:

  • imposta di registro in misura fissa;
  • imposta ipotecaria in misura fissa;
  • imposta catastale nella misura dell’1 per cento;
  • esenzione dall’imposta di bollo.

Il dubbio nasce dal fatto che il fondo, al momento dell’acquisto, è ancora gravato da un contratto di affitto agrario in favore della società semplice di cui gli acquirenti sono soci.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante ritiene che le agevolazioni spettino, valorizzando la sostanziale identità di ratio con i casi esaminati nella prassi e nella giurisprudenza richiamate, nelle quali è stata esclusa la decadenza dal beneficio in presenza di determinati trasferimenti o godimenti infrafamiliari del fondo.

Secondo il notaio, la situazione è speculare a quelle già considerate favorevolmente, perché i soci IAP acquistano il terreno e il contratto di affitto resta in capo alla società agricola semplice da essi partecipata. In tale prospettiva, il contratto potrebbe proseguire fino alla scadenza naturale; in alternativa, dovrebbe essere risolto prima della vendita oppure l’acquisto dovrebbe essere effettuato direttamente dalla società affittuaria.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010, che prevede le agevolazioni per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

La norma prevede anche la decadenza dal beneficio se, prima del decorso di cinque anni dalla stipula:

  • i terreni sono alienati volontariamente, oppure
  • i beneficiari cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Sono espressamente fatte salve le disposizioni dell’articolo 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 228/2001, nonché dell’articolo 2 del d.lgs. n. 99/2004.

L’istanza richiama inoltre:

  • la risoluzione n. 279/E del 4 luglio 2008;
  • la risoluzione n. 455/E dell’1 dicembre 2008;
  • l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1565 del 27 gennaio 2016;
  • la sentenza CTP Reggio Emilia n. 214 del 29 ottobre 2018.

Tali arresti, secondo l’istante, avrebbero valorizzato una lettura sistematica e finalistica della disciplina, ritenendo non ostative, ai fini della decadenza, alcune operazioni realizzate entro il quinquennio, specie se endofamiliari e coerenti con la riorganizzazione dell’attività agricola.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che la fattispecie presenta sostanziali analogie con quella esaminata nella risoluzione n. 279/E del 4 luglio 2008. In quella sede, era stato chiarito che, se il fondo acquistato con le agevolazioni PPC viene affittato prima del decorso di cinque anni a una società di persone agricola composta dallo stesso concedente, dal coniuge e dai parenti o affini indicati dalla norma, il beneficio non decade solo se il concedente continua a coltivare direttamente lo specifico fondo.

Muovendo da tale prassi, l’Agenzia ritiene che anche nel caso in esame, in cui i soggetti IAP acquistano uti singuli un terreno condotto in locazione dalla società agricola semplice di cui sono soci, possa applicarsi l’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009.

Conclusione operativa

Il beneficio è ritenuto applicabile, ma con una condizione precisa: gli acquirenti devono continuare a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni.

In sintesi, l’Agenzia ammette l’agevolazione anche in presenza del contratto di affitto in corso alla società partecipata dagli acquirenti, purché non venga meno la coltivazione diretta da parte dei medesimi soggetti beneficiari.

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