Risposta n. 495 del 25/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente ritiene di poter accedere al regime impatriati dal 2020: i redditi del 2019 sarebbero tassati come redditi di soggetto non residente, mentre dal periodo d’imposta 2020 e per i quattro successivi il reddito di lavoro concorrerebbe al reddito complessivo solo per il 30%.
Regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 16 d.lgs. 147/2015 per cittadina italiana rientrante dall’Irlanda
Il quesito
Una cittadina italiana residente in Irlanda da oltre sei anni chiede se, rientrando in Italia a settembre 2019 e acquisendo la residenza fiscale, possa accedere al regime impatriati e da quando i redditi da lavoro possano beneficiare dell’agevolazione.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che il regime, come modificato dal d.l. 34/2019, si applica ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2020. Se la contribuente prova la residenza estera per il 2018 e 2019 anche secondo la Convenzione Italia-Irlanda e soddisfa gli altri requisiti, potrà fruire dell’agevolazione dal 2020; i redditi 2019 non sono agevolabili perché percepiti da non residente.
Regime speciale per lavoratori impatriati e rientro in Italia dall’Irlanda
L’interpello riguarda l’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati a una cittadina italiana che ha lavorato e risieduto in Irlanda per oltre sei anni e che intende rientrare in Italia nel 2019. Il tema centrale è stabilire da quale periodo d’imposta possa operare l’agevolazione e quali condizioni debbano risultare soddisfatte per accedervi.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante dichiara che:
- il rapporto di lavoro all’estero terminerà ad agosto 2019;
- il rientro in Italia è previsto per settembre 2019;
- dal rientro acquisirà la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.
In base a tale impostazione, la contribuente chiede se possa beneficiare del regime speciale previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.
Quesito del contribuente
Il quesito è volto a chiarire:
- se il trasferimento in Italia consenta l’accesso al regime impatriati;
- se l’agevolazione possa operare già per i redditi prodotti nel 2019 o soltanto dal 2020;
- quale sia la percentuale di imponibilità dei redditi da lavoro ai fini IRPEF.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La contribuente ritiene di poter usufruire del regime impatriati a partire dal periodo d’imposta 2020. Nella sua ricostruzione:
- i redditi conseguiti in Italia nel 2019 sarebbero tassati ordinariamente, come redditi percepiti da soggetto non residente;
- dal periodo d’imposta 2020 e per i quattro periodi successivi, il reddito di lavoro concorrerebbe alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del 30%.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, recante il regime speciale per lavoratori impatriati;
- l’articolo 5 del d.l. n. 34/2019, che ha modificato la disciplina ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019;
- il comma 2 del medesimo articolo 5, secondo cui le modifiche si applicano ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 2020;
- l’articolo 2 del TUIR, che definisce la residenza fiscale delle persone fisiche;
- l’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2016, che richiede l’impegno a permanere in Italia per almeno due anni;
- la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Irlanda, ratificata con legge 9 ottobre 1974, n. 583.
Presupposti del regime impatriati evidenziati dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che il regime speciale è fruibile per un quinquennio:
- a decorrere dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia;
- per i quattro periodi di imposta successivi.
Viene inoltre precisato che l’accesso al regime presuppone che il soggetto:
- non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente il rientro;
- trasferisca la residenza fiscale in Italia;
- si impegni a permanervi per almeno due anni, a pena di decadenza dall’agevolazione.
L’Agenzia richiama anche i criteri dell’articolo 2 del TUIR, secondo cui la residenza fiscale in Italia sussiste quando, per almeno 183 giorni, alternativamente, il soggetto:
- è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente;
- ha nel territorio dello Stato il domicilio;
- ha nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile.
Valutazione dell’Agenzia sul requisito della residenza estera
Per i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, l’articolo 16, comma 5-ter, introdotto dal d.l. n. 34/2019, consente l’accesso ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni per il periodo richiesto dalla lettera a) del comma 1, cioè nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento.
Secondo l’Agenzia, questa previsione mira a valorizzare la prova della residenza estera anche in base ai criteri convenzionali, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso concreto, l’Agenzia conclude che:
- se l’istante è in grado di dimostrare la residenza estera per gli anni d’imposta 2018 e 2019 sulla base della Convenzione Italia-Irlanda;
- e se risultano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina;
- potrà beneficiare del regime impatriati dall’anno d’imposta 2020.
Di conseguenza:
- i redditi percepiti in Italia nell’anno d’imposta 2019 non possono fruire dell’agevolazione, in quanto riferiti a soggetto non residente;
- i redditi prodotti prevalentemente in Italia nel periodo d’imposta 2020 possono invece accedere al regime agevolato, se sussistono tutte le condizioni richieste.
Conclusioni operative
L’Agenzia conferma dunque che il beneficio non opera per il 2019, ma può decorrere dal 2020, subordinatamente alla prova della residenza estera nei due anni precedenti e al rispetto degli ulteriori requisiti di legge. Resta ferma la precisazione che la verifica della residenza fiscale attiene a elementi di fatto e non può essere oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000; il parere è reso sulla base dei documenti e delle informazioni forniti dal contribuente, assunti come veri e concretamente attuati.
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