Risposta n. 497 del 25/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene di poter applicare l'agevolazione sui redditi di lavoro dipendente nella misura del 50% per cinque periodi d'imposta, a partire dal 2018, dimostrando la residenza all'estero dal 2015 al rientro, anche senza iscrizione all'AIRE, grazie alle risultanze convenzionali.
Regime speciale per lavoratori impatriati e mancata iscrizione all'AIRE
Il quesito
Il contribuente chiede se, pur non essendo iscritto all'AIRE, possa accedere al regime impatriati ex articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, valorizzando la residenza estera comprovabile tramite la Convenzione Italia-Norvegia, e come fruirne dopo il rientro in Italia nel marzo 2018.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene applicabile il regime anche ai contribuenti rientrati entro il 2019 se in grado di provare, tramite convenzione contro le doppie imposizioni, la residenza estera per il periodo richiesto. Nel caso specifico, se l'istante dimostra la residenza in Norvegia per il 2016 e 2017 e sussistono gli altri requisiti, può fruire dell'agevolazione dal 2018; resta però esclusa la possibilità di sindacare in interpello la residenza fiscale, essendo questione di fatto.
Regime speciale per lavoratori impatriati e mancata iscrizione all'AIRE
L'interpello riguarda l'accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, con particolare attenzione al caso di un cittadino italiano rientrato in Italia nel 2018 dopo un periodo di lavoro e residenza in Norvegia, ma senza iscrizione all'AIRE.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L'istante dichiara di:
- essere cittadino italiano e laureato;
- avere svolto attività di lavoro dipendente in Norvegia in modo continuativo da luglio 2015 a gennaio 2018, trasferendovi la propria residenza, pur senza cancellarsi dall'anagrafe italiana;
- essere rientrato in Italia nel marzo 2018 e avere iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società ALFA.
Quesito posto all'Agenzia delle Entrate
Il contribuente domanda se, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 5, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, possa accedere al regime impatriati anche in assenza del requisito formale dell'iscrizione all'AIRE. In particolare, chiede se il comma 5-ter dell'articolo 16 consenta di dimostrare la residenza estera tramite la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Norvegia.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l'istante, i requisiti per l'agevolazione sarebbero integrati e, quindi, il reddito da lavoro dipendente potrebbe essere assoggettato a tassazione nella misura del 50% per il periodo agevolato quinquennale. Il contribuente sostiene inoltre che, pur non essendosi iscritto all'AIRE, possa provare la propria residenza all'estero dal 2015 fino al rientro attraverso le regole convenzionali Italia-Norvegia.
Normativa richiamata dall'Agenzia
L'Agenzia richiama:
- l'articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;
- l'articolo 5 del d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, che ha modificato la disciplina con efficacia, in via generale, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2020;
- l'articolo 2 del TUIR, sulla nozione di residenza fiscale in Italia;
- l'articolo 3 del DM 26 maggio 2016, che prevede l'impegno a permanere in Italia per almeno due anni;
- la risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018, richiamata per il chiarimento sul requisito minimo di residenza estera.
Inquadramento della disciplina
L'Agenzia osserva che, per i trasferimenti di residenza fiscale in Italia avvenuti entro il periodo d'imposta 2019, si applica la versione dell'articolo 16 vigente fino al 30 aprile 2019. In tale assetto, i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia concorrono al reddito complessivo nella misura del 50% per un quinquennio, decorrente dal periodo d'imposta del trasferimento della residenza fiscale e per i quattro successivi.
Viene inoltre ribadito che, ai fini dell'articolo 2 del TUIR, la residenza fiscale in Italia sussiste al ricorrere, alternativamente, dell'iscrizione anagrafica, del domicilio o della residenza nel territorio dello Stato per almeno 183 giorni (184 in caso di anno bisestile).
Chiarimenti sul requisito della residenza estera
L'Agenzia ricorda che il comma 2 dell'articolo 16, a differenza del comma 1, non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera. Tuttavia, richiamando la risoluzione n. 51/E del 2018, precisa che, per i soggetti del comma 2, la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisce il periodo minimo sufficiente a integrare il requisito della non residenza in Italia e quindi ad accedere al regime.
Effetti della mancata iscrizione all'AIRE e applicazione del comma 5-ter
Il punto centrale del parere riguarda il comma 5-ter dell'articolo 16, secondo cui i cittadini italiani non iscritti all'AIRE, rientrati in Italia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, possono accedere ai benefici fiscali se abbiano avuto la residenza in un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni, per il periodo richiesto dal comma 1, lettera a).
Per i contribuenti rientrati entro il 31 dicembre 2019, il comma 5-ter prevede inoltre che, per i periodi d'imposta ancora accertabili o oggetto di contenzioso, spettino i benefici nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che sia dimostrata la residenza convenzionale all'estero. La norma, secondo l'Agenzia, valorizza quindi la prova della residenza estera tramite convenzione anche in assenza di iscrizione all'AIRE o in caso di iscrizione insufficiente.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia conclude che la disposizione del comma 5-ter può applicarsi non solo ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2020, ma anche ai contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia entro il periodo d'imposta 2019.
Nel caso concreto, se l'istante è in grado di comprovare la residenza estera per gli anni d'imposta 2016 e 2017 e se risultano soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge, può fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, come modificato dal d.l. n. 34/2019, a decorrere dal periodo d'imposta 2018.
Limiti del parere resi in interpello
L'Agenzia precisa, infine, che la verifica della residenza fiscale effettiva riguarda elementi di fatto non sindacabili tramite interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212/2000. Il parere è quindi reso sulla base dei dati forniti nell'istanza, assunti come veritieri e concretamente attuati.
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