Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 494 del 25/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene applicabile il prezzo-valore perché la successione sarebbe regolata dalla legge tedesca, che ammetterebbe la rinuncia all’eredità verso corrispettivo; il trasferimento sarebbe oneroso, tra persone fisiche e avente ad oggetto un immobile abitativo, con corrispettivo non monetario da indicare in atto.

Applicabilità del regime del prezzo-valore al trasferimento di un immobile quale corrispettivo della rinuncia all’eredità.

Il quesito

Si chiede se il trasferimento della piena proprietà di un appartamento, effettuato dalla figlia ereditaria al fratello quale corrispettivo della rinuncia all’eredità, possa beneficiare del regime del prezzo-valore di cui all’art. 1, comma 497, L. 266/2005, su richiesta espressa in atto.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il regime del prezzo-valore anche al caso in esame, in quanto il concetto di "cessione" comprende anche atti a titolo derivativo-costitutivo e negozi assimilati al trasferimento. L’applicazione è però subordinata all’indicazione in atto del valore attribuito al bene trasferito, così da soddisfare l’obbligo di indicare il corrispettivo pattuito.

Trasferimento di immobile quale corrispettivo della rinuncia all’eredità

L’interpello riguarda la possibilità di applicare il regime del c.d. prezzo-valore a un trasferimento immobiliare effettuato non come vendita ordinaria, ma come corrispettivo della rinuncia all’eredità da parte di un coerede. La fattispecie presenta un profilo successorio regolato dalla legge tedesca, con un assetto patrimoniale che si riflette in un obbligo traslativo avente natura onerosa.

Fattispecie rappresentata dal notaio istante

Il notaio riferisce di dover stipulare un atto con cui la Signora X trasferisce al fratello la piena proprietà di un appartamento compreso nell’asse ereditario della madre. Il de cuius aveva ultima residenza abituale in Germania e non aveva lasciato testamento; gli eredi legittimi erano coniuge, figlia e figlio.

Secondo quanto esposto:

  • il coniuge e il figlio hanno rinunciato all’eredità;
  • il figlio ha rinunciato anche per conto dei propri figli minorenni, insieme alla madre degli stessi;
  • la rinuncia del figlio è avvenuta verso un corrispettivo consistente nell’obbligo, posto a carico della figlia, di trasferirgli la piena proprietà dell’appartamento;
  • è stato emesso un certificato di successione dal Tribunale di Norimberga e un certificato successorio europeo che attestano la figlia quale unica erede.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Il quesito è se il trasferimento dell’immobile, effettuato in adempimento dell’obbligo correlato alla rinuncia all’eredità, possa fruire della disciplina del prezzo-valore prevista dall’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, purché la relativa opzione sia espressamente richiesta in atto.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Il notaio sostiene che la successione sia regolata dalla legge tedesca in base al Regolamento (UE) n. 650/2012, che consente la rinuncia all’eredità verso corrispettivo. Di conseguenza, la figlia sarebbe l’unica erede, ma gravata dall’obbligo di trasferire l’intero immobile al fratello quale contropartita della rinuncia.

A suo avviso, sussisterebbero i presupposti strutturali del prezzo-valore perché si tratterebbe di:

  • cessione a favore di persone fisiche non esercenti attività commerciali, artistiche o professionali;
  • immobile ad uso abitativo;
  • richiesta della parte acquirente resa al notaio all’atto della cessione.

L’istante osserva inoltre che il trasferimento avverrebbe a titolo oneroso, con corrispettivo non pecuniario rappresentato dalla rinuncia all’eredità, e richiama giurisprudenza e prassi a sostegno di un’interpretazione ampia del termine "cessione".

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005, che deroga all’art. 43 del TUR e consente, per le sole cessioni di immobili abitativi e relative pertinenze nei confronti di persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arte o professione, di assumere come base imponibile il valore catastale ex art. 52, commi 4 e 5, TUR, indipendentemente dal corrispettivo pattuito. Resta fermo l’obbligo di indicare in atto il corrispettivo.

L’Agenzia richiama inoltre:

  • il comma 498 del medesimo art. 1, che limita il potere di accertamento di valore dell’Amministrazione;
  • la risoluzione n. 121/E del 1 giugno 2007, che estende l’ambito applicativo del prezzo-valore anche agli acquisti a titolo derivativo-costitutivo, agli atti di rinuncia e ad altri negozi assimilati al trasferimento;
  • la circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, che ribadisce tale impostazione;
  • la risoluzione n. 320/E del 9 novembre 2007, relativa alla permuta, nella quale si afferma che il prezzo-valore può operare anche se il corrispettivo non è in denaro, purché in atto siano indicati gli elementi economici rilevanti;
  • l’art. 43 del TUR e l’art. 2 del d.P.R. n. 633/1972, richiamati per sostenere che la nozione di cessione non coincide soltanto con la compravendita in senso stretto.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che le considerazioni già espresse nella prassi siano applicabili anche al caso prospettato. In particolare, il fatto che il corrispettivo non sia denaro ma il valore del bene trasferito non impedisce l’applicazione del prezzo-valore.

Di conseguenza, il trasferimento dell’immobile può beneficiare del regime di cui all’art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005, a condizione che nell’atto sia indicato il valore attribuito al bene da trasferire, così da rispettare l’obbligo di indicare il corrispettivo pattuito.

Conclusioni operative

Per l’Agenzia:

  • il regime del prezzo-valore è applicabile anche al trasferimento immobiliare effettuato quale corrispettivo della rinuncia all’eredità;
  • la natura non monetaria del corrispettivo non impedisce l’applicazione della disciplina;
  • è essenziale che l’atto contenga l’indicazione del valore del bene trasferito, in funzione dell’obbligo di dichiarazione del corrispettivo.

La risposta, quindi, è favorevole al contribuente, con la precisazione formale sull’indicazione in atto del valore/corrispettivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.