Sentenza n. 1056/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissibilità della domanda di contributo per i danni causati dalle gelate del periodo 24 marzo-3 aprile 2020, unitamente alla determinazione regionale di approvazione dell’elenco delle domande non ammissibili
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato la determinazione dirigenziale regionale n. 1186 del 25 gennaio 2022 e gli atti connessi, con cui era stata dichiarata non ammissibile la domanda di contributo prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 102/2004 per i danni provocati dalle gelate del 24 marzo-3 aprile 2020. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’omessa adozione e notificazione del provvedimento conclusivo, nonché l’omessa istruttoria e il difetto di motivazione. Ha inoltre denunciato l’erronea applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 31 agosto 2020 e della normativa emergenziale, la violazione della circolare regionale, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 4, par. 3, TUE, nonché la lesione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto. La questione sostanziale riguardava il calcolo del danno: la società sosteneva che il danno complessivo fosse superiore alla soglia minima del 30% della produzione lorda vendibile e che dovessero essere considerati soltanto gli indennizzi effettivamente percepiti. La Regione ha invece ritenuto che, poiché l’impresa aveva stipulato polizze assicurative agevolate e ricevuto indennizzi per le colture di nettarine e actinidia, i danni relativi alle colture assicurate dovessero essere integralmente esclusi dal calcolo, con conseguente riduzione del danno dal 35,71% all’11,22%, al di sotto della soglia del 30%. La Regione ha inoltre eccepito la tardività del ricorso.
La decisione
Il TAR ha superato l’eccezione di tardività e ha esaminato il merito, respingendo integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all’inesistenza del provvedimento conclusivo, rilevando che il procedimento si era concluso con la determinazione dirigenziale n. 1186 del 25 gennaio 2022, la quale richiamava il preavviso di rigetto, le osservazioni della società e il verbale istruttorio. Ha escluso l’omessa istruttoria e il difetto di motivazione, poiché l’amministrazione aveva effettuato il controllo incrociato con i dati dei consorzi assicurativi, accertando la stipulazione delle polizze e la percezione degli indennizzi. Secondo il Collegio, la stipulazione di polizze assicurative agevolate comporta il completo azzeramento dei danni relativi alle colture assicurate ai fini dell’accesso al contributo pubblico, e non il mero scorporo degli importi concretamente indennizzati. È stata quindi ritenuta irrilevante la circostanza che l’indennizzo riguardasse soltanto una delle gelate verificatesi nel periodo considerato, poiché l’impresa era assicurata per l’intero periodo di riferimento e aveva ricevuto il relativo indennizzo. Il TAR ha inoltre escluso la violazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto, affermando che non può sorgere un affidamento ragionevole sulla concessione di un contributo pubblico quando mancano i presupposti stabiliti dalla legge; il riconoscimento del beneficio in difformità dalla disciplina di settore avrebbe costituito una violazione normativa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 102/2004
soglia minima del 30% della produzione lorda vendibile
La soglia minima del 30% costituisce requisito di ammissibilità del contributo per i danni agricoli; nel calcolo devono essere esclusi integralmente i danni relativi alle colture coperte da polizze assicurative agevolate.
art. 222-bis, comma 1, l. 77/2020
le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi [...] possono accedere agli interventi [...] di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004
La disposizione consente l’accesso ai benefici esclusivamente per le produzioni non coperte da polizze assicurative agevolate; l’amministrazione non può riconoscere il contributo in difformità da tale presupposto.
art. 3 Cost.
La violazione dedotta dalla ricorrente non è stata ritenuta sussistente.
art. 97 Cost.
La violazione dedotta dalla ricorrente non è stata ritenuta sussistente.
art. 4, par. 3, TUE
La violazione dedotta dalla ricorrente non è stata ritenuta sussistente.
Massime di principio
- Nell’ambito dei contributi pubblici destinati a compensare danni agricoli, la stipulazione di una polizza assicurativa agevolata per una determinata coltura esclude l’ammissibilità del contributo pubblico per i danni riferibili a quella coltura, indipendentemente dal fatto che l’indennizzo assicurativo abbia coperto integralmente o soltanto parzialmente il danno.
- Ai fini della verifica della soglia minima di danno richiesta per l’accesso alle provvidenze previste dall’art. 5 del d.lgs. n. 102/2004, i danni relativi alle produzioni coperte da polizze assicurative agevolate devono essere integralmente esclusi dal calcolo, con conseguente ricalcolo della percentuale di danno sulla produzione lorda vendibile.
- La conclusione del procedimento di ammissione a un contributo pubblico è validamente comprovata dall’adozione di un provvedimento espresso che richiami il preavviso di rigetto, le osservazioni dell’interessato e gli atti istruttori rilevanti, purché tali elementi consentano di individuare le ragioni della non ammissibilità.
- Non sussiste un affidamento legittimo del privato sull’ottenimento di un contributo pubblico quando mancano i presupposti sostanziali previsti dalla legge; l’amministrazione non può riconoscere il beneficio in contrasto con la disciplina normativa di settore.
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