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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 15170 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune di Roma aveva richiesto la revisione parziale del classamento di una microzona ai sensi della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335; l'Agenzia notificò a (XXXXX) l'avviso di accertamento con nuova rendita catastale. Il ricorrente impugnò il classamento lamentando, tra l'altro, la carenza motivazionale dell'atto amministrativo: mancava l'indicazione delle caratteristiche concrete dell'immobile e degli elementi specifici che avevano determinato lo scostamento fra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona (nonché la posizione al confine di microzona). La CTR, richiamando la normativa di riferimento, aveva ritenuto sufficiente la motivazione; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per Cassazione censurando la decisione per omessa, insufficiente o generica motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quinto motivo (violazione della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335) ritenendolo assorbente, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto l'originario ricorso del contribuente. La Corte ha stabilito che, nelle revisioni di classamento effettuate ai sensi della L. 311/2004, l'atto amministrativo deve contenere una motivazione analitica e specifica: non è sufficiente il richiamo alla procedura normativa o a generici miglioramenti della microzona. Devono emergere gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie, unità tipo e ragioni della comparazione). Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335

    "la revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata site in microzone comunali ... e' richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. ... L'Agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima."

    La Corte interpreta questa norma come vincolante al fine motivazionale: il provvedimento di riclassamento emesso in base alla norma, data la natura diffusa dell'operazione, richiede una motivazione adeguata e specifica sugli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unita' immobiliare.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, articoli 2 e 8

    "La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale ... In ciascuna microzona le unita' immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti" (art. 2).

    Il DPR definisce la nozione di microzona e i criteri estimativi: la motivazione dell'atto di classamento deve riferirsi agli elementi indicati (qualita' urbana, qualita' ambientale, caratteristiche edilizie, unita' tipo) e rendere chiaro in che modo tali elementi hanno determinato lo scostamento e la riclassificazione della singola unita'.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articoli 9 e 61

    Citato dal ricorrente per richiedere l'indicazione, nell'avviso, delle categorie riscontrate, delle classi, delle "unita' tipo" e delle ragioni della comparazione; la Corte ricorda che tali elementi (o quelli indicati dal DPR 138/1998) devono emergere dall'atto per consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 249 del 2017

    "la natura e le modalita' dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione ... obbligo che ... deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento."

    La Corte di Cassazione richiama il principio costituzionale secondo cui, nelle revisioni di classamento di portata diffusa, l'onere motivazionale e' particolarmente stringente e deve consentire la conoscenza delle ragioni concrete dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando il classamento e' effettuato nell'ambito di una revisione parziale ai sensi della L. n. 311/2004, l'atto amministrativo deve contenere una motivazione analitica che indichi gli elementi concreti che hanno determinato lo scostamento (non e' sufficiente il mero richiamo alla procedura normativa).
  • La motivazione deve collegare la nuova classe ai dati della microzona e alle caratteristiche specifiche della singola unita' (qualita' urbana, qualita' ambientale, caratteristiche edilizie, unita' tipo e ragioni della comparazione).
  • Riferimenti generici a "migliorata qualita' del contesto" o a provvedimenti amministrativi non leggibili nel dettaglio per il singolo immobile non soddisfano l'obbligo motivazionale e sono suscettibili di annullamento in sede giurisdizionale.
  • Il contribuente, se l'atto e' carente di motivazione, ha concrete possibilita' di ottenere accoglimento del ricorso; il giudice di legittimita' può cassare la decisione di merito e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.
  • In caso di indirizzo giurisprudenziale in evoluzione, le spese possono essere compensate.

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