Cassazione Penale, Sentenza n. 45279/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che, nell'ambito di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva rigettato la richiesta della difesa di estromettere la parte civile costituitasi dopo la formalizzazione dell'accordo sulle pene; la ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 78, 79 e 444 c.p.p.) sostenendo che la costituzione tardiva della parte civile avrebbe dovuto essere esclusa
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: la ricorrente non ha dimostrato un vantaggio concreto e attuale dall'eventuale esclusione della parte civile (la quale non è stata condannata alle spese poiché costituitasi dopo l'accordo). La Corte ha richiamato la disciplina e la giurisprudenza sulle limitazioni alla costituzione di parte civile in caso di richieste concordate di applicazione della pena. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regime dell'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa norma e la questione centrale riguardava le conseguenze processuali dell'accordo sulla costituzione di parte civile
art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen.
La sentenza di applicazione della pena non ha efficacia nel giudizio civile; da ciò la Corte ha dedotto che l'esclusione della parte civile non produceva per la ricorrente un vantaggio processuale concreto
art. 447 cod. proc. pen.
Riferimento normativo collegato alla disciplina della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari, utile al confronto giurisprudenziale sulla tempestività della costituzione di parte civile
artt. 78 e 79 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alla nullità e alle garanzie del procedimento; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione che determinasse un vantaggio pratico dall'annullamento della sentenza
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento per l'inammissibilità dell'impugnazione e, se ricorrono profili di colpa, l'applicazione di ammende: la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e a euro 3.000 alla cassa delle ammende
Giurisprudenza (Sezioni Unite e precedenti)
Richiamati precedenti delle Sezioni Unite che stabiliscono limiti alla costituzione di parte civile in presenza di una richiesta concordata di applicazione della pena e l'illegittimità della condanna dell'imputato al pagamento delle spese della parte civile costituitasi tardivamente; tali principi hanno supportato la valutazione sull'assenza di interesse all'impugnazione
Massime di principio
- Un ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando l'annullamento della decisione impugnata non apporterebbe al ricorrente un vantaggio pratico e attuale
- La costituzione di parte civile successiva a una richiesta concordata di applicazione della pena può essere preclusa o, comunque, non comportare oneri a carico dell'imputato; perciò l'esclusione della parte civile potrebbe non modificare la posizione sostanziale dell'imputato nel processo civile
- In presenza di accordo per l'applicazione della pena, la disciplina e la giurisprudenza limitano le conseguenze processuali derivanti dalla tardiva costituzione della parte civile, specialmente riguardo alla condanna per spese
- Chi impugna deve dimostrare concretamente in che modo l'annullamento o la riforma del provvedimento gli procurerebbe un beneficio pratico; la mera censura formale non è sufficiente
- Presentare un ricorso privo di interesse concreto può comportare condanne alle spese e ammende; valutare attentamente la fondatezza e l'utilità dell'impugnazione prima di proporla
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