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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06899/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un’associazione temporanea di imprese, per il tramite della mandataria, aveva stipulato con una società committente un appalto per lavori di ripristino e riqualificazione di aree interessate da un’opera stradale. I lavori furono ultimati, ma il collaudo della committenza avvenne solo molti anni dopo, oltre il termine legale di sei mesi dall’ultimazione. L’impresa sottoscrisse il verbale di collaudo con riserva e agì per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal ritardo, assumendo che il pregiudizio fosse in re ipsa e che la prova fosse eccessivamente difficile. Il tribunale respinse la domanda per difetto di prova del danno e la corte d’appello confermò. Con il ricorso per cassazione, l’impresa dedusse violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c., sostenendo che, accertato l’inadempimento della committente, il giudice avrebbe dovuto riconoscere il danno senza gravare l’attrice di una prova specifica e avrebbe dovuto procedere a liquidazione equitativa. La resistente si difese con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in una domanda risarcitoria, l’esistenza del danno costituisce fatto costitutivo che deve essere provato dall’attore ai sensi dell’art. 2697 c.c.; la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è possibile solo quando sia già stata dimostrata con certezza o alta verosimiglianza l’esistenza di un pregiudizio, ma non sia possibile quantificarlo. Nel caso concreto, il ritardo nel collaudo non comporta automaticamente un danno in re ipsa: occorre allegare e dimostrare che, dopo l’ultimazione dei lavori e la dismissione del cantiere, vi siano stati costi ulteriori o un effettivo impiego infruttuoso di risorse aziendali sottratte ad altri impieghi profittevoli. La Corte ha escluso che tale prova fosse diabolica e ha ritenuto corretta la distinzione rispetto all’ipotesi della sospensione dei lavori in corso d’opera, per la quale il capitolato generale d’appalto prevede un ristoro forfettario. Ha inoltre osservato che non risultava provato alcun costo effettivo per la protrazione della garanzia fideiussoria e che, comunque, il termine legale del collaudo comporta l’estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’esistenza del danno è un fatto costitutivo della domanda risarcitoria e deve essere provata dall’attore.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è consentita solo se sia stata previamente provata l’esistenza certa o altamente verosimile di un danno effettivo, non quando sia incerta la stessa esistenza del pregiudizio.

  • art. 360 c.p.c.

    È indicato quale parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 25 d.m. 145 del 2000

    Richiamato per evidenziare che, nell’ipotesi di sospensione dei lavori, è previsto un ristoro forfettario dei danni, non applicabile al caso di collaudo ritardato a lavori ultimati.

  • art. 37, comma 1, d.m. n. 145 del 2000

    Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate

    Il termine legale del collaudo estingue di diritto le garanzie fideiussorie prestate dall’appaltatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In ragione dell’esito del giudizio, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio, il danneggiato deve provare non solo l’inadempimento o l’illecito, ma anche l’esistenza del danno quale fatto costitutivo della domanda.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone un danno certo o almeno altamente verosimile; non può supplire alla mancata prova dell’an debeatur.
  • Il danno da ritardato collaudo di un appalto non è automaticamente presunto: occorre dimostrare specificamente l’effettivo pregiudizio economico, ad esempio l’uso infruttuoso di risorse aziendali o costi ulteriori concretamente sostenuti.
  • L’analogia con la sospensione dei lavori non è consentita quando, al contrario, i lavori siano stati ultimati e il cantiere sia dismesso, poiché cambia il presupposto fattuale del pregiudizio e non opera il medesimo ristoro forfettario.
  • La mera protrazione di obblighi di garanzia non integra di per sé una voce di danno risarcibile se non è allegato e provato un costo effettivo correlato.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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