Sentenza del 15/06/2015 n. 3455 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - TARSU - TIA - Attività alberghiera - Imposizione superiore - Ammissibilità - Stagionalità - Esimente - Esclusione - Riduzione di imposta - Discrezionalità dell'ente impositore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione di una tariffa TARSU più elevata rispetto a quella prevista per le civili abitazioni, sostenendo che l'attività alberghiera fosse stagionale e che tale caratteristica dovesse escludere o ridurre l'imposizione superiore. La contestazione riguardava quindi la legittimità della differenziazione tariffaria tra abitazioni ed esercizi alberghieri.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la delibera comunale che applica tariffe diverse, e maggiori, agli esercizi alberghieri rispetto alle civili abitazioni, poiché è considerata dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un'attività alberghiera. La stagionalità dell'attività non incide sulla legittimità della tariffa ordinaria più elevata e può eventualmente giustificare riduzioni d'imposta, la cui previsione rientra nella discrezionalità dell'ente impositore.
Norme richiamate
Disciplina TARSU e regolamento comunale tariffario
È legittimo prevedere tariffe differenziate per categorie di utenze, comprese le attività alberghiere e le civili abitazioni, quando la differenziazione riflette una diversa presumibile capacità produttiva di rifiuti.
Cassazione civile, sentenza n. 5722/2007
Il principio richiamato conferma che la maggiore tariffa per le strutture alberghiere può essere giustificata dalla loro maggiore capacità produttiva di rifiuti; la stagionalità può rilevare solo ai fini di eventuali riduzioni, rimesse alla discrezionalità dell'ente.
Massime di principio
- La differenziazione della TARSU tra abitazioni e attività commerciali è generalmente legittima se fondata sulla diversa capacità presunta di produrre rifiuti.
- Un'attività alberghiera può essere assoggettata a una tariffa superiore a quella delle civili abitazioni anche senza una specifica dimostrazione puntuale dei rifiuti prodotti, quando la maggiore produttività costituisce un dato ragionevole e di comune esperienza.
- La stagionalità dell'attività non comporta automaticamente l'esclusione dalla tariffa ordinaria né impone necessariamente una riduzione d'imposta.
- Le riduzioni per stagionalità o per altri fattori devono essere previste dalla disciplina comunale applicabile e, in linea generale, rientrano nella discrezionalità dell'ente impositore.
- Per contestare efficacemente una tariffa differenziata non è sufficiente invocare la stagionalità: occorre dimostrare l'illegittimità del regolamento, l'assenza di ragionevolezza nella classificazione o la violazione di specifiche disposizioni normative.
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