Cassazione Civile, Sentenza n. 15439/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Jungo srl aveva proposto opposizione e successivi gradi di giudizio avverso tre ordinanze ingiunzione della Camera di Commercio della Romagna per omissione o ritardo nel deposito dei bilanci e per il pagamento delle "spese di procedimento" determinate forfettariamente dalla delibera di giunta della Camera. In cassazione il ricorrente deduceva, in sintesi, che la Camera non avesse titolo normativo per fissare in via forfettaria le spese del procedimento: violazione della riserva di legge e dei principi di tassativita, tipicita e determinatezza delle prestazioni patrimoniali (art.23 Cost.), violazione delle norme sulla disciplina delle Camere di Commercio (l. n. 580/1993) e della legge sulle sanzioni amministrative (l. n. 689/1981), nonche l'illegittimita della trasformazione delle spese liquide del singolo procedimento in voci forfettarie decise con delibera di giunta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le Camere di Commercio, in virtù delle norme che hanno trasferito funzioni dagli U.P.I.C.A. e dell'autonomia statutaria e regolamentare riconosciuta dalla legge n. 580/1993, possono determinare le spese del procedimento e fissarne importi in via regolamentare mediante delibera degli organi competenti. La Corte ha ribadito la distinzione tra importo della sanzione e spese del procedimento (artt. 16 e 18 l. n. 689/1981): le spese del procedimento hanno natura accessoria e non sanzionatoria e possono essere determinate forfettariamente dall'ente nell'ambito della propria autonomia. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha efficacemente impugnato la delibera o fornito argomenti adeguati sulla quantificazione delle spese, e che alcune eccezioni sollevate tardivamente erano precluse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate nella sentenza, tra cui euro 1000 più euro 200 per esborsi, oltre oneri di legge) e all'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto per il ricorso principale.
Norme richiamate
Legge 580/1993
art.1; art.3; art.3 c.4-bis
Riconosce l'autonomia statutaria e regolamentare delle Camere di Commercio; la Corte interpreta tale autonomia quale base normativa che legittima le Camere a disciplinare, tramite atti degli organi competenti, anche le spese del procedimento nell'ambito delle loro funzioni pubbliche trasferite.
Legge 689/1981
art.1; art.11; art.16; art.18
Gli artt. 16 e 18 distinguono espressamente l'ammontare della sanzione amministrativa dalle spese del procedimento, le quali hanno natura accessoria e non sanzionatoria; tali spese possono essere aggiunte e non richiedono che la loro quantificazione sia prevista da una legge di rango primario purché la determinazione rientri nell'autonomia regolamentare dell'ente.
Costituzione
Il principio della riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali è richiamato dal ricorrente, ma la Corte ritiene compatibile l'affermazione delle Camere di potestà regolamentare nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla normativa vigente; la fissazione di spese accessorie da parte dell'ente in esercizio di una competenza pubblicistica non è ritenuta inconciliabile con art.23 nella specie.
Decreto legislativo 31 agosto 1998, n. 112
art.1 comma 4; art.20; art.42
Ha trasferito agli enti locali e alle Camere di Commercio funzioni precedentemente svolte dagli U.P.I.C.A.; tale trasferimento costituisce la base per ritenere legittime le funzioni accertative e sanzionatorie ora esercitate dalle Camere e, di conseguenza, la loro potestà di disciplinare con proprie delibere aspetti connessi all'accertamento e al recupero.
Codice civile
art.2630 c.c.; art.2188 c.c.; art.2435 c.c.
L'art. 2630 è richiamato in riferimento ai poteri delle Camere in materia di irrogazione di sanzioni connesse a obblighi iscrizionali; gli altri articoli sono stati menzionati nel ricorso ma non sono risultati decisivi nella motivazione della Corte.
Massime di principio
- Le Camere di Commercio, in quanto enti pubblici dotati di autonomia statutaria e regolamentare, possono adottare atti interni (delibere) per determinare le spese del procedimento con carattere generale e forfettario nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge e dai decreti che hanno trasferito competenze.
- Le spese del procedimento sono distinte dalla sanzione amministrativa: hanno natura accessoria e non sanzionatoria e pertanto possono essere quantificate a livello regolamentare senza violare automaticamente la riserva di legge prevista per sanzioni e tributi.
- Chi intende impugnare la determinazione forfettaria delle spese deve proporre l'azione o l'eccezione nel modo e nei termini idonei ad investire la delibera che le ha fissate o a contestarne la determinazione nel merito; deduzioni tardive (ad es. solo in memoria conclusiva) possono essere precluse.
- L'iscrizione alla Camera di Commercio è obbligatoria per legge (art.2195 c.c.) e non costituisce adesione volontaria che possa far valere argomenti privatistici di accettazione delle regole; la legittimazione dell'ente a disciplinare aspetti accessori discende dalla normativa pubblicistica e dai poteri trasferiti.
- In giudizio, contestare la legittimità della quantificazione delle spese richiede elementi probatori e argomentativi specifici: la mera affermazione che le spese dovrebbero essere solo le cosiddette spese liquide non è sufficiente se non si impugna la delibera o non si dimostra l'irragionevolezza della quantificazione.
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