Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07661/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 09/07/2025 che ha rigettato le istanze di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà) dopo condanna a 3 anni per il reato di cui all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Due motivi di censura: 1) errore nel computo della pena residua e quindi illegittima dichiarazione di inammissibilità della detenzione domiciliare per superamento del limite dei due anni (art. 47 ter Ord. pen.); 2) vizio di motivazione nel rigetto delle misure alternative, per contraddittorietà e mancata considerazione del comportamento processuale collaborativo e dell'ammissione di responsabilità, nonché per uso di elementi non formalmente contestati penalmente a supporto del diniego.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'eventuale errore nel computo della pena residua non abbia inciso sulla decisione finale, perché il Tribunale di sorveglianza aveva comunque effettuato una valutazione complessiva di non meritevolezza per misure alternative basata su elementi di fatto e prognosi negativa. La Corte ha confermato che il Tribunale ha fondato il diniego sulla gravità del reato, su precedenti specifici e sulla recidiva attuale, nonché su condotte trasgressive avvenute durante gli arresti domiciliari (episodi di spaccio o contatti con acquirenti), elementi che pur non avendo dato luogo a nuove imputazioni penali, possono essere valutati ai fini dell'idoneità delle misure alternative. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina l'esecuzione degli arresti domiciliari; rilevante per la qualificazione della situazione di fatto (il Torino era sottoposto ad arresti domiciliari ex art. 656 c.10).

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice sui reati di stupefacenti: la gravità del reato è stata considerata dal Tribunale come elemento per valutare negativamente la prognosi rieducativa e il rischio di recidiva.

  • art. 47 ter Ordinamento penitenziario

    Riguarda i requisiti per la detenzione domiciliare e limiti di pena residua; il Tribunale aveva in parte ritenuto l'istanza inammissibile per residuo superiore ai due anni, ma la Corte ha osservato che la decisione finale si fondava complessivamente sulla non meritevolezza per tutte le misure richieste.

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    Norma sulle misure alternative (affidamento in prova); citata perché il Tribunale ha valutato l'idoneità complessiva dell'interessato a fruire di tali misure, ritenendola negativa.

  • art. 50 Ordinamento penitenziario

    Norma sulla semilibertà; il rigetto è stato esteso anche a questa misura sulla base della stessa valutazione prognostica negativa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamenti di censura in Cassazione: lett. b) per presunta violazione di legge (errore nel computo della pena), lett. e) per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: l'eventuale errore formale non ha inciso sul contenuto decisorio e la motivazione del Tribunale è stata ritenuta congrua e non contraddittoria.

Massime di principio

  • Un errore formale nel calcolo della pena residua può essere privo di rilevanza se la decisione di rigetto delle misure alternative è basata su una valutazione complessiva e motivata di non meritevolezza fondata su elementi di fatto distinti dal mero computo della pena.
  • Il Tribunale di sorveglianza può negare misure alternative sulla base di una prognosi negativa riguardo al fine rieducativo e alla prevenzione della recidiva, considerando la gravità del reato, precedenti specifici e l'insussistenza di utilità della misura data una precedente recidiva durante l'affidamento.
  • Condotte trasgressive o elementi probatori raccolti durante l'esecuzione della misura (es. osservazioni di traffico di stupefacenti presso la dimora del detenuto) possono essere valutati anche se non hanno determinato l'apertura di nuovi procedimenti penali; non è necessario che ogni comportamento abbia dato luogo a un capo di imputazione per incidere sulla valutazione dell'idoneità alle misure alternative.
  • La mancata impugnazione della sentenza o l'ammissione di responsabilità sono elementi favorevoli che devono essere valutati, ma non sono determinanti se la prognosi rieducativa risulta complessivamente negativa per altri concreti e recenti elementi di rischio.
  • La motivazione del diniego deve essere concreta e congrua: la Corte di legittimità verifica la logicità della valutazione ma riconosce ampio margine di apprezzamento al giudice di sorveglianza quando la decisione è ragionata e si fonda su elementi rilevabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.