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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25816/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IRAP 2005. La cartella recuperava IRAP non versata, sanzioni e interessi per tardivo versamento del primo acconto, ritenendo l'Ufficio non applicabile il ravvedimento operoso. La contribuente aveva sostenuto davanti ai giudici di merito, tra l'altro, la carenza di motivazione e il ne bis in idem, e aveva ammesso di avere versato un acconto inferiore al dovuto e di avere utilizzato in compensazione un credito IRES oltre i limiti di legge. Il ricorso per cassazione si è fondato su due motivi: con il primo, l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 1 d.l. 106/2005, dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 13 d.lgs. 472/1997, sostenendo che per l'IRAP del periodo interessato era esclusa la riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso e che la CTR aveva erroneamente applicato una sanzione ridotta al 10%; con il secondo, ha censurato la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso l'applicabilità della norma transitoria sul ravvedimento per il fatto che il ritardo derivava da una compensazione in dichiarazione, assumendo che la regolarizzazione successiva non era consentita nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e lo ha accolto, dichiarando assorbito il secondo. Ha interpretato l'art. 1, comma 3, d.l. 106/2005 come norma che, per il periodo d'imposta interessato, introduce un limite temporaneo e generale all'utilizzo del ravvedimento operoso per le violazioni dell'obbligo di versamento IRAP in acconto o a saldo, senza distinguere a seconda della causa concreta del ritardo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, d.l. 17 giugno 2005, n. 106 conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156

    "non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 472/97 e successive modificazioni nonché dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/97 e successive modificazioni"

    La norma introduce un limite temporaneo e generale al ravvedimento operoso per le violazioni degli obblighi di versamento IRAP in acconto o a saldo nel periodo d'imposta considerato.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato come base normativa dell'IRAP e del relativo obbligo di versamento.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    "la sanzione è ridotta (...) ad un quinto del minimo"

    La Corte precisa che la riduzione prevista dalla norma è quella legale di un quinto del minimo e che, nel periodo coperto dalla disciplina speciale, essa non è applicabile alle violazioni IRAP individuate dall'art. 1, comma 3, d.l. 106/2005.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in Cassazione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Applicato in via analogica nel processo tributario per la prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata come giudicato esterno.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente il ricorso all'analogia legis nel processo tributario per colmare lacune procedurali.

  • art. 3, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma processuale che ha determinato la sospensione del giudizio a seguito dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi.

  • art. 16-bis d.l. 30 aprile 2019, n. 34 conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58

    Richiamato in relazione alla riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione.

Massime di principio

  • In materia di IRAP, la disciplina speciale introdotta dal d.l. 106/2005 ha escluso, per il periodo d'imposta considerato, l'applicazione delle riduzioni sanzionatorie previste per il ravvedimento operoso in caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo.
  • Quando il legislatore prevede una deroga temporanea al ravvedimento operoso per specifiche violazioni tributarie, tale preclusione opera in modo generale rispetto alla fattispecie tipizzata, senza che il giudice possa restringerla in base alla concreta genesi del ritardo nel pagamento.
  • Nel processo tributario, il giudicato esterno può essere opposto solo se la sentenza prodotta è munita di attestazione del passaggio in giudicato; in mancanza di tale certificazione, l'eccezione resta non provata.
  • La riduzione sanzionatoria del ravvedimento operoso va applicata nei limiti e nelle forme espressamente previste dalla legge, non potendo il giudice introdurre percentuali o misure diverse da quelle normative.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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