Cassazione Civile, Ordinanza n. 22767/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano ha impugnato in cassazione il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso per motivi umanitari. Il ricorso era proposto per due motivi, ma dal testo disponibile non emergono i contenuti specifici delle censure. La Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità della costituzione del Ministero dell'interno, avvenuta solo per partecipare alla discussione orale, e soprattutto la validità della procura speciale apposta al ricorso per cassazione. Ha applicato la disciplina speciale dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, che richiede, a pena di inammissibilità, che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che tale circostanza sia certificata dal difensore. Nel caso concreto, la procura riportava la data e la firma del ricorrente, ma il difensore si era limitato ad autenticare la firma con la formula "visto per autentica della firma", senza certificare in modo espresso che la procura fosse stata rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte ha quindi ritenuto mancante il requisito speciale richiesto dalla norma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre affermato che la costituzione del Ministero dell'interno era inammissibile perché effettuata soltanto per la partecipazione alla discussione orale, mentre nel giudizio camerale di cassazione la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato. Non ha provveduto sulle spese processuali per l'irrituale costituzione dell'intimato. Ha dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 25/2008
comma tredicesimo, quarto periodo
Per i ricorsi per cassazione nelle controversie disciplinate dalla norma, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne tale posteriorità; la mancanza di questa certificazione determina inammissibilità del ricorso.
art. 83 c.p.c.
La disciplina speciale dell'art. 35-bis si distingue dalle ordinarie regole sulla procura speciale previste dal codice di procedura civile.
art. 365 c.p.c.
La disciplina speciale dell'art. 35-bis si configura come requisito ulteriore rispetto alle ordinarie regole sulla procura per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 13/2017
Ha introdotto l'art. 35-bis nel d.lgs. n. 25/2008.
L. 46/2017
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 13/2017.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene in modo espresso l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità.
- La certificazione richiesta dalla norma speciale non può essere desunta implicitamente dal contenuto complessivo della procura, dalla mera presenza della data o dall'autenticazione della firma del conferente.
- È sufficiente un'unica asseverazione del difensore, purché da essa risulti chiaramente sia l'autenticità della firma sia la circostanza che la procura è stata rilasciata dopo la comunicazione del decreto impugnato.
- Nel giudizio camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la costituzione dell'intimato ai fini della decisione deve avvenire con controricorso tempestivamente notificato e depositato; il deposito di un atto destinato soltanto alla discussione orale non consente una valida partecipazione alla fase decisoria.
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