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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08979/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 31/03/2025. La vicenda concerne una contestazione di truffa aggravata. Con il primo motivo si deduceva un errore nell'individuazione della persona offesa nel capo d'imputazione e, al contempo, vizio di violazione di legge e di motivazione sulla affermazione di responsabilità per truffa aggravata, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Con il secondo motivo si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e, più in generale, l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque non proponibile in questa sede, perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito e privo di specificità, non confrontandosi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto irrilevante l'errore materiale sul nome della persona offesa, poiché corretto nel testo della sentenza e non dedotto nei precedenti gradi. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato, ribadendo che il giudizio sulla misura della pena e sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta; inoltre ha osservato che la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è preclusa dall'art. 69, quarto comma, c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sull'affermazione di responsabilità per truffa aggravata resta ferma; il ricorso è stato respinto per difetto di specificità e manifesta infondatezza dei motivi, oltre che per il limite legale posto al bilanciamento favorevole delle attenuanti generiche in presenza di recidiva reiterata.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per affermare che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. quale parametro per la valutazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 69, quarto comma, c.p.

    È richiamato per affermare che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata è legalmente precluso.

  • truffa aggravata

    Il ricorso investe l'affermazione di responsabilità per tale reato, confermata nei precedenti gradi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che mirano a una nuova valutazione del fatto o a una diversa lettura del merito, se la sentenza impugnata ha già congruamente esaminato e disatteso le doglianze difensive.
  • Le censure avverso la motivazione devono essere specifiche e confrontarsi effettivamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della decisione impugnata; in difetto, sono meramente apparenti e inammissibili.
  • Un mero errore materiale nell'individuazione della persona offesa nel capo di imputazione è irrilevante se la persona offesa è correttamente identificata nella sentenza e se il vizio non è stato tempestivamente dedotto nei gradi di merito.
  • La valutazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità.
  • La prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è preclusa dalla disciplina legale del bilanciamento tra circostanze.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiRecidiva

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