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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07336/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiante)

La controversia

Un'azienda agricola aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti da una serra in vetro di circa 1.800 mq e dalle colture florovivaistiche interne, asseritamente causati il 22 marzo 2011 dalla rottura di un cavo della rete elettrica caduto sulla copertura durante lavori di manutenzione. La domanda era stata respinta in primo grado e la decisione confermata in appello. Con il ricorso per cassazione la parte attrice ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme sul risarcimento del danno e sulla liquidazione equitativa, sostenendo che l'evento illecito e i danni sarebbero stati provati e che il giudice avrebbe dovuto procedere a liquidazione equitativa e ammettere una c.t.u.; 2) travisamento della prova quanto alla proprietà della porzione di serra danneggiata; 3) violazione delle norme processuali perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto necessario un accertamento tecnico preventivo quale mezzo quasi obbligatorio di prova; 4) violazione delle norme sulla c.t.u., negata come esplorativa nonostante l'esistenza di dati certi; 5) violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. per il rigetto della rimessione in termini finalizzata a produrre una fattura di riparazione emessa anni dopo il fatto; 6) violazione dell'art. 210 c.p.c. per il rigetto dell'istanza di esibizione della denuncia e perizia assicurativa del sinistro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la liquidazione equitativa presupponga comunque la prova dell'an debeatur e dell'entità materiale del danno, prova che nel caso concreto la Corte territoriale aveva ritenuto mancante o insufficiente per varie voci di danno. Le doglianze tendevano in sostanza a una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre confermato il rigetto della c.t.u. richiesta per provare fatti principali rimasti a carico dell'attrice, la correttezza del diniego di rimessione in termini per la tardiva fattura di riparazione, e la non sindacabilità del rigetto dell'esibizione documentale, oltre alla plausibilità della motivazione sul carattere esplorativo dell'istanza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    richiamato insieme alle norme sul risarcimento per fondare la domanda di ristoro dei danni patrimoniali

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno e dell'impossibilità o particolare difficoltà di provarne esattamente l'ammontare

  • art. 2056 c.c.

    nelle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito richiama l'applicazione dei criteri di liquidazione del danno, incluso l'art. 1226 c.c.

  • art. 2043 c.c.

    norma generale della responsabilità aquiliana richiamata per la domanda risarcitoria

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è richiamato ma la Corte rileva che in realtà si sollecita una rivalutazione del merito; il motivo non è configurato come omesso esame di un fatto decisivo

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    non consentono di fondare una censura di merito sulla pretesa necessità o gerarchia dei mezzi di prova quando il giudice ha valutato il compendio probatorio

  • artt. 61 e 191 c.p.c.

    la c.t.u. non può essere usata per supplire alla mancata prova dei fatti principali che restano a carico della parte onerata

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato in tema di nullità relativa per l'acquisizione di documenti da parte del consulente in violazione dei limiti istruttori

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    la rimessione in termini richiede un fatto ostativo esterno e assoluto, non una mera difficoltà o un ritardo dipendente dalla parte stessa

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione è mezzo residuale, non sindacabile in cassazione se negato come esplorativo o privo dei presupposti di specificità e indispensabilità

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto, il raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno è consentita solo quando il danneggiato abbia già provato l'esistenza del pregiudizio e la sua consistenza materiale, ma sia oggettivamente impossibile o molto difficile dimostrarne l'esatto ammontare.
  • Il giudice di legittimità non può essere investito di una richiesta di nuova valutazione delle prove: le censure sulla ricostruzione dei fatti sono inammissibili se mascherano una diversa lettura del compendio istruttorio.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per provare i fatti principali costitutivi della domanda; essa serve a coadiuvare l'accertamento tecnico di fatti già allegati e, se del caso, già dimostrati in parte.
  • La rimessione in termini richiede un impedimento assoluto, esterno e non imputabile alla parte, non essendo sufficiente una mera difficoltà organizzativa o economica nel compiere un'attività processuale tempestiva.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è uno strumento residuale e discrezionale: può essere negato quando la richiesta è generica, esplorativa o il documento non è specificamente individuato e non sia dimostrata l'impossibilità di acquisirlo aliunde.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

Testo integrale

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