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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27509/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un dirigente medico titolare di incarico professionale di alta specializzazione che aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da mancata percezione della parte variabile della retribuzione di posizione dal 1 aprile 2007 al 1 gennaio 2013, periodo in cui l’azienda sanitaria non aveva provveduto alla graduazione/pesatura delle funzioni e alla conseguente attribuzione economica, poi corrisposta solo dal 1 gennaio 2013. La corte d’appello aveva qualificato l’omissione come inadempimento contrattuale dell’azienda, liquidando il danno in via equitativa. Con il ricorso per cassazione l’azienda sanitaria ha dedotto la violazione delle disposizioni del CCNL e dell’art. 24 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la graduazione delle funzioni e l’attribuzione della quota variabile della retribuzione di posizione costituiscano atto di macro-organizzazione riservato alla discrezionalità datoriale, non surrogabile dal giudice; ha inoltre sostenuto che il mancato rispetto dei termini della procedura negoziale non integri di per sé inadempimento, che non esista un obbligo giuridico di provvedere entro un termine predeterminato e che, comunque, non ricorrano i presupposti di una responsabilità aquiliana o contrattuale da lesione dell’affidamento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, richiamando i propri precedenti: ha affermato che la P.A. è tenuta ad attivare e completare, secondo buona fede e correttezza, il procedimento di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi; che i termini interni e la fase sindacale hanno natura endoprocedimentale e la loro inosservanza non elimina l’obbligo di procedere; che il dipendente non può ottenere l’adempimento in forma specifica, ma solo il risarcimento per perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione; che l’onere di provare fatti impeditivi o la non imputabilità dell’inadempimento grava sull’azienda. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’azienda sanitaria, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto al dirigente medico il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance per la mancata graduazione delle funzioni e la conseguente mancata corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione. Ha ribadito che l’omessa attivazione della procedura integra inadempimento contrattuale della parte datoriale e che, in mancanza di prova della non imputabilità, la pretesa risarcitoria è fondata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con attestazione del dovuto contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 51 c.c.n.l. 5 dicembre 1996 comparto sanità area dirigenza medica e veterinaria

    prevede che le aziende determinino la graduazione delle funzioni dirigenziali e che la retribuzione di posizione sia correlata alle funzioni e alle responsabilità; la Corte lo legge come fonte dell’obbligo di attivare il procedimento di graduazione.

  • art. 55 c.c.n.l. 5 dicembre 1996 comparto sanità area dirigenza medica e veterinaria

    stabilisce che la retribuzione di posizione è composta da parte fissa e parte variabile e che la parte variabile è determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni.

  • artt. 56 e 57 c.c.n.l. 5 dicembre 1996 comparto sanità area dirigenza medica e veterinaria

    forniscono i parametri per attribuire il valore economico alle posizioni dirigenziali dopo la graduazione delle funzioni.

  • art. 60 c.c.n.l. 5 dicembre 1996 comparto sanità area dirigenza medica e veterinaria

    prevede il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e il suo integrale utilizzo annuale.

  • art. 39 c.c.n.l. 8 giugno 2000 comparto sanità area dirigenza medica e veterinaria

    conferma la struttura della retribuzione di posizione e chiarisce che la componente variabile minima è integrabile dalla quota aziendale definita con la graduazione delle funzioni.

  • art. 50 c.c.n.l. 8 giugno 2000 comparto sanità area dirigenza medica e veterinaria

    riproduce la disciplina del fondo per la retribuzione di posizione e ne impone l’utilizzo per le finalità contrattuali.

  • art. 4 c.c.n.l. 8 giugno 2000 comparto sanità area dirigenza medica e veterinaria

    individua nella contrattazione integrativa la sede per rideterminare la parte variabile della retribuzione di posizione e per la distribuzione delle risorse tra i fondi.

  • art. 5, comma 2, c.c.n.l. 8 giugno 2000 comparto sanità area dirigenza medica e veterinaria

    fissa termini per la costituzione della delegazione pubblica e la convocazione sindacale, qualificati dalla Corte come termini procedimentali che non esauriscono l’obbligo datoriale di provvedere.

  • art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001

    viene richiamato per affermare che la graduazione delle funzioni dirigenziali è rimessa a provvedimenti dell’amministrazione e che il trattamento accessorio è correlato a funzioni e responsabilità.

  • art. 1173 c.c.

    richiamato nel quadro della dedotta violazione, quale fonte dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio.

  • art. 1218 c.c.

    la Corte vi ricollega la responsabilità contrattuale della P.A. e l’onere dell’amministrazione di provare l’adempimento o la non imputabilità dell’inadempimento.

  • art. 2043 c.c.

    la Corte esclude che la fattispecie debba essere ricondotta alla responsabilità aquiliana, perché il titolo della pretesa è un inadempimento contrattuale nel rapporto di lavoro.

  • art. 260, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato nel ricorso quale norma processuale a sostegno della denunciata violazione di legge.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire per relationem ai precedenti di legittimità e ai relativi percorsi motivazionali.

Massime di principio

  • In materia di dirigenza medica del servizio sanitario pubblico, la P.A. ha l’obbligo di attivare e concludere il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, poiché da tale procedimento dipende la determinazione della quota variabile della retribuzione di posizione.
  • La fase di consultazione sindacale e i termini interni previsti dalla contrattazione collettiva hanno natura endoprocedimentale: il loro mancato rispetto non elimina, di per sé, l’obbligo dell’amministrazione di procedere alla graduazione e alla pesatura.
  • La mancata attivazione della procedura di graduazione delle funzioni integra un inadempimento contrattuale della parte datoriale, non una mera questione di discrezionalità organizzativa insindacabile.
  • Il dirigente medico non può normalmente ottenere dal giudice la sostituzione all’amministrazione nell’adozione del provvedimento discrezionale, ma può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la componente variabile della retribuzione di posizione.
  • Nel giudizio risarcitorio per perdita di chance, il lavoratore deve allegare il titolo del diritto e l’inadempimento datoriale; spetta invece all’amministrazione provare l’adempimento, i fatti impeditivi o l’eventuale causa non imputabile.
  • Il danno da perdita di chance può essere liquidato anche equitativamente, purché siano allegati e provati gli elementi minimi della chance perduta, del vantaggio sperato e del nesso causale secondo criteri di probabilità e regolarità causale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

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