Cassazione Penale, Ordinanza n. 13104/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava un imputato tratto a giudizio per porto di un coltello in luogo pubblico senza giustificazione, in relazione alla disciplina sugli strumenti atti ad offendere. Il Tribunale di Pisa, all'esito dell'udienza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p., aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere, ritenendo che gli elementi acquisiti non consentissero una ragionevole previsione di condanna; nella motivazione aveva richiamato sia l'esistenza di ragioni compatibili con il porto del coltello fuori dall'abitazione, sia i criteri dell'art. 131-bis c.p. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione deducendo: 1) violazione di legge per incompletezza del dispositivo, che non indicava alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 554-ter c.p.p., oltre alla supposta incompatibilità tra proscioglimento nel merito e confisca dei coltelli; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché il giudice aveva alternato una giustificazione del porto compatibile con l'insussistenza del reato e il richiamo alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 3) vizio motivazionale, sostenendo che il giustificato motivo doveva essere valutato sulla base di una giustificazione immediata e non di allegazioni successive, richiamando tra l'altro un interrogatorio reso molto tempo dopo e il luogo del controllo. Il ricorrente evidenziava anche l'interesse a impugnare perché l'eventuale applicazione dell'art. 131-bis avrebbe comportato l'iscrizione nel casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi, perché ha riqualificato l'impugnazione come appello. Ha affermato che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p. non è ricorribile per cassazione per saltum, ma è impugnabile con appello ex art. 554-quater c.p.p. Ha inoltre ritenuto pienamente legittimato il Procuratore generale a proporre l'impugnazione, essendo stata presentata la sola impugnazione della parte pubblica. Conseguentemente, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze perché proceda ai sensi dell'art. 554-quater, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 554-ter c.p.p.
disciplina la sentenza di non luogo a procedere all'udienza predibattimentale; la decisione è stata qualificata come provvedimento impugnabile con appello, non con ricorso per cassazione per saltum.
art. 554-quater c.p.p.
prevede l'appello contro la sentenza di non luogo a procedere e la conseguente riattivazione del processo davanti a un giudice diverso se la sentenza non è confermata.
art. 569 c.p.p.
il ricorso immediato per cassazione riguarda la sentenza di primo grado e non si estende alle sentenze processuali di non luogo a procedere emesse prima del giudizio, salvo espressa previsione.
art. 593-bis, comma 2, c.p.p.
legittima il procuratore generale ad appellare nei casi previsti, tra cui l'acquiescenza del procuratore della Repubblica.
art. 166-bis disp. att. c.p.p.
il coordinamento tra procuratore generale e procuratori della Repubblica non richiede formalità specifiche; rileva l'ordinamento interno e l'esercizio del potere-dovere di coordinamento.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato nei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per dedurre contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
art. 546, comma 3, c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per incompletezza degli elementi essenziali.
art. 131-bis c.p.
citato in motivazione dal Tribunale come possibile causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che il riferimento non basta a trasformare la natura dell'impugnazione.
art. 4 L. 110/1975
norma incriminatrice contestata nel procedimento, relativa al porto di strumenti atti ad offendere.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'udienza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p. non è impugnabile con ricorso per cassazione per saltum, ma con appello ai sensi dell'art. 554-quater c.p.p.
- Quando il legislatore prevede un rimedio specifico che riattiva la progressione processuale davanti a un giudice diverso, l'interpretazione sistematica esclude l'accesso diretto alla cassazione, salvo espressa previsione normativa.
- L'appello del procuratore generale è ammissibile nei casi previsti dall'art. 593-bis, comma 2, c.p.p., senza necessità di una formalizzazione documentale dell'acquiescenza del procuratore della Repubblica, purché nel concreto vi sia una sola impugnazione della parte pubblica.
- Il giudice dell'impugnazione non deve sindacare la verifica interna svolta tra uffici requirenti sulla legittimazione all'appello del procuratore generale; rileva soprattutto l'assenza di un concorso di impugnazioni della parte pubblica.
- Il riferimento nella motivazione a una possibile causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. o a una giustificazione del fatto non consente, di per sé, di trasformare il rimedio impugnatorio esperito contro la sentenza in un ricorso per cassazione, se la disciplina speciale prevede l'appello.
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