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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27939/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proposto)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento di prevenzione antimafia in cui la Corte di appello di Reggio Calabria aveva in parte accolto il gravame del proposto e delle terze interessate, revocando alcune statuizioni patrimoniali e confermando, per il resto, la pericolosità qualificata ex art. 4, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la confisca di vari beni e i divieti/decadenze ex artt. 67 e 68 del medesimo decreto. Il proposto ricorreva in cassazione con cinque motivi, tutti centrati su: (1) l’erronea applicazione del principio di autonomia tra giudizio penale e prevenzione, perché la decisione non avrebbe considerato l’assoluzione intervenuta nel processo penale per associazione mafiosa, pur fondata sul medesimo compendio probatorio; (2) la mancanza di una motivazione rafforzata sulla persistente pericolosità sociale dopo l’assoluzione; (3) la rivalutazione autonoma e, secondo la difesa, illegittima, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni, in contrasto con l’esito del processo penale e con i criteri di riscontro delle dichiarazioni accusatorie; (4) la violazione del ne bis in idem di prevenzione, per l’asserita copertura di un precedente giudicato che avrebbe già accertato la liceità delle provviste utilizzate per acquistare i beni confiscati; (5) la conseguente illegittimità della misura patrimoniale in assenza di pericolosità sociale. Le terze interessate proponevano due motivi sostanzialmente sovrapponibili: ne bis in idem rispetto a un precedente procedimento di prevenzione riguardante il padre del proposto e erronea individuazione del periodo di pericolosità, con confisca di beni e società costituite in epoca incompatibile con tale perimetrazione temporale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi del proposto, con assorbimento delle ulteriori censure sue e delle doglianze delle terze interessate, rilevando che il giudice della prevenzione aveva utilizzato fatti e dichiarazioni già esclusi o ritenuti non sufficienti in sede penale, senza il necessario confronto con la motivazione assolutoria e senza distinguere tra elementi storici residui e fatti definitivamente negati nel giudizio di cognizione. Ha quindi annullato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Ha accolto i primi tre motivi del ricorso del proposto, ritenendo assorbite le ulteriori censure del medesimo e quelle delle terze interessate. La decisione impugnata è stata censurata perché aveva desunto la pericolosità qualificata del soggetto da una autonoma rilettura di elementi probatori già vagliati e, in parte, esclusi o ritenuti non decisivi nel parallelo processo penale conclusosi con assoluzione irrevocabile per partecipazione mafiosa, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione assolutoria e senza distinguere tra fatti storici ancora utilizzabili e fatti ormai definitivamente negati in sede penale.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Viene richiamato quale parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge nell'applicazione della disciplina di prevenzione e dei principi processuali connessi.

  • artt. 125 e 546, comma 1, c.p.p.

    Evocati in relazione al dovere di motivazione del provvedimento impugnato, ritenuto insufficiente rispetto all'assoluzione penale.

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ribadisce però che nel procedimento di prevenzione la prova indiziaria non è soggetta ai medesimi vincoli del giudizio di cognizione.

  • art. 416-bis c.p.

    È il delitto di associazione di tipo mafioso da cui il proposto era stato assolto nel processo penale; la Cassazione afferma che l'assoluzione impedisce di usare come tali i fatti definitivamente esclusi.

  • artt. 4 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011

    Sono le norme sulla pericolosità qualificata e sulla confisca di prevenzione richiamate per verificare i presupposti personali e patrimoniali della misura.

  • artt. 67 e 68 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norme sui divieti e sulle decadenze conseguenti alla misura di prevenzione personale, confermate in parte dalla Corte di appello e poi in parte revocate.

  • art. 25 d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato nei motivi relativi alla perimetrazione temporale della pericolosità e alla legittimità della confisca.

  • art. 6, § 2, CEDU

    Invocato a sostegno del principio di presunzione di innocenza, ritenuto incompatibile con l'utilizzo in prevenzione di fatti definitivamente esclusi in sede penale.

  • artt. 27 e 111 Cost.

    Richiamati dalla difesa in funzione di garanzia, in collegamento con la presunzione di non colpevolezza e il giusto processo.

  • art. 110 c.p.

    Cita il concorso esterno o, più precisamente, il concorso di persone nel reato, nel richiamo alle Sezioni Unite Gattuso sulla distinzione tra partecipazione mafiosa e apporto esterno.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione, l'assoluzione irrevocabile dal reato di associazione mafiosa non preclude in assoluto una autonoma valutazione della pericolosità del soggetto, ma il giudice deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza penale e spiegare quali elementi residui consentano ancora di inquadrarlo in una delle categorie di pericolosità tipizzate.
  • Non possono essere posti a base del giudizio di pericolosità fatti che il giudice penale abbia definitivamente escluso come esistenti: la negazione irrevocabile di un fatto in sede penale impedisce di utilizzarlo come elemento indiziante nel procedimento di prevenzione.
  • L'autonomia del giudizio di prevenzione consente di valorizzare anche elementi probatori non sufficienti per la condanna penale, ma solo se si tratta di fatti storici ritenuti esistenti nel processo penale e non già smentiti dall'assoluzione.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate nel giudizio di prevenzione senza i medesimi vincoli di riscontro previsti dall'art. 192 c.p.p.; tuttavia il giudice deve comunque motivare in modo coerente perché esse, nel caso concreto, siano idonee a fondare la pericolosità.
  • Quando la pericolosità qualificata è fondata sull'appartenenza a un sodalizio mafioso, il giudice della prevenzione deve distinguere tra stabile inserimento nell'organizzazione e condotte meramente collaterali o, al più, occasionalmente riconducibili a un concorso esterno; una semplice vicinanza o contiguità non basta senza apporto individualizzabile alla vita del gruppo.
  • La misura patrimoniale di prevenzione richiede la permanenza del presupposto personale di pericolosità e un corretto accertamento del periodo di riferimento; se la perimetrazione temporale o il presupposto personale risultano viziati, viene meno anche il fondamento della confisca.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNe bis in idemPrescrizione del reatoOnere della provaConcorso di persone

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